F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 118/CSA del 30 dicembre 2019 – (ASD CITTA’ DI ANAGNI CALCIO) n. 152/2019 – 2020 Registro Reclami N. 152/2019 REGISTRO RECLAMI N. 118/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 152/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 118/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Avv. Italo Pappa – Presidente
Prof. Avv. Paolo Tartaglia - Componente relatore
Avv. Fabio Di Cagno - Componente
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 152 del 2019 proposto dalla società ASD Citta’ Di Anagni Calcio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 64 dell’11.12.2019;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 20/12/2019 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;
RITENUTO IN FATTO
La ASD Citta’ Di Anagni Calcio ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra la stessa e SSD Sassari Latte Dolce Calcio dell’8/12/2019, ha comminato l’ammenda di € 1.200,00 con la seguente motivazione:
“per avere propri sostenitori, al termine della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara. Inoltre due persone non identificate né autorizzate avvicinavano la Terna nell’area degli spogliatoi rivolgendo espressioni irriguardose. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al C.U. 46”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha affermato che la sanzione comminatagli era eccessivamente afflittiva. Ciò in quanto, al di là dell’episodio accaduto a fine gara e riferibile solo ad alcuni sostenitori della squadra di casa, lo svolgimento della gara non è stato in alcun modo turbato da altri episodi di malcostume e dal punto di vista dell’ordine pubblico le forze dell’ordine presenti non hanno dovuto effettuare alcun intervento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte rileva che il reclamo proposto da parte della ricorrente risulta parzialmente fondato e pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo vada riformata rideterminando l’entità dell’ammenda in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dall’ASD Citta’ Di Anagni Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.
Dispone la restituzione del contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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