F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 118/CSA del 30 dicembre 2019 – (ASD CITTA’ DI ANAGNI CALCIO) n. 152/2019 – 2020 Registro Reclami N. 152/2019 REGISTRO RECLAMI N. 118/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 152/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 118/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Prof. Avv. Paolo Tartaglia - Componente relatore

Avv. Fabio Di Cagno - Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 152 del 2019 proposto dalla società ASD Citta’ Di Anagni Calcio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 64 dell’11.12.2019;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 20/12/2019 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

RITENUTO IN FATTO

La ASD Citta’ Di Anagni Calcio ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra la stessa e SSD Sassari Latte Dolce Calcio dell’8/12/2019, ha comminato l’ammenda di € 1.200,00 con la seguente motivazione:

“per avere propri sostenitori, al termine della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara. Inoltre due persone non identificate né autorizzate  avvicinavano  la  Terna  nell’area  degli  spogliatoi  rivolgendo  espressioni irriguardose. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al C.U. 46”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha affermato che la sanzione comminatagli era eccessivamente afflittiva. Ciò in quanto, al di là dell’episodio accaduto a fine gara e riferibile solo ad alcuni sostenitori della squadra di casa, lo svolgimento della gara non è stato in alcun modo turbato da altri episodi di malcostume e dal punto di vista dell’ordine pubblico le forze dell’ordine presenti non hanno dovuto effettuare alcun intervento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte rileva che il reclamo proposto da parte della ricorrente risulta parzialmente fondato e pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo vada riformata rideterminando l’entità dell’ammenda in € 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dall’ASD Citta’ Di Anagni Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.

Dispone la restituzione del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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