F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 119/CSA del 30 dicembre 2019 – (SIG. FANUCCHI IACOPO) n. 155/2019 – 2020 Registro Reclami N. 155/2019 REGISTRO RECLAMI N. 119/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 155/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 119/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa - Presidente

 

Prof. Avv. Paolo Tartaglia - Componente relatore

Avv. Fabio Di Cagno - Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 155 del 2019, proposto dal tesserato Fanucchi Iacopo, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 64 dell’11.12.2019;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 20/12/2019 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale del ricorrente Avv. Fabio Giotti;

RITENUTO IN DIRITTO

Il calciatore Fanucchi Iacopo ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra LIGORNA 1922 e PRATO SSD A R.L. dell’8/12/2019, ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per avere rivolto espressione ingiuriosa e blasfema all’indirizzo del Direttore di gara”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara e, in via subordinata, a due giornate effettive di gara con applicazione di altra sanzione accessoria il ricorrente ha dedotto un unico motivo.

In particolare il ricorrente ha affermato che la sanzione comminatagli era eccessivamente afflittiva dovendosi applicare l’istituto della continuazione. Ad avviso dello stesso si tratterebbe di un unico atto caratterizzato non dalla reiterazione delle condotte ma dalla continuazione delle stesse.

CONSIDERATO IN FATTO

La Corte rileva che il ricorso proposto da parte del ricorrente risulta parzialmente fondato in quanto il comportamento assunto da parte del Fanucchi può ravvisarsi nell’unica espressione indirizzata all’Arbitro.

Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo vada riformata con riferimento all’episodio contestato al calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dal sig. Fanucchi e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara con diffida.

Dispone la restituzione del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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