F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 129/CSA del 7 febbraio 2020 – (A.S.D. TOMBESI C5) n. 185/2019 – 2020 Registro Reclami N. 185/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 129/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 185/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 129/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Maurizio Borgo – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore) in videoconferenza

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Sul reclamo n. 185 di registro proposto dall’A.S.D. Tombesi C5;

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, Divisione calcio a 5, presso la Lega nazionale dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 531 del 21 gennaio 2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 30.01.2020 il prof. avv. Andrea Lepore in videoconferenza e udito l’avv. Giampaolo Calò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 24 gennaio 2020 l’A.S.D. Tombesi C5 propone reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Del Ferraro Manuel seguito gara Tombesi/Ciampino Anni Nuovi del 18.1.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 531 del 21.1.2020). La reclamante in via dirimente sostiene in atti e in dibattimento per tramite del suo legale che la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara sia stata inflitta al calciatore Del Ferraro, con maglia n. 4, a causa di uno scambio di persone e dunque per «errore materiale» da parte dell’arbitro. Segnatamente l’A.S.D. Tombesi C5 sottolinea che la condotta incriminata sarebbe stata posta in essere da altro calciatore, Michele Iervolino, con maglia n. 22, e non dal Del Ferraro erroneamente sanzionato con l’espulsione, al quale, da referto di direttore di gara, veniva imputato di aver colpito con un pugno un giocatore avversario, che nell’immediatezza cadeva al suolo. Chiedeva pertanto a questa Corte di assumere quale mezzo ulteriore di prova le immagini televisive allegate al ricorso ex art. 61, comma 2, C.G.S. e di annullare la sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In fase preliminare questa Corte ha ritenuto legittima la richiesta della reclamante di utilizzare le immagini televisive dell’emittente Sportitalia, concessionaria dei diritti, al fine di chiarire l’eventuale scambio di persone ex. artt. 58 e 61 C.G.S.

Le immagini sono state visionate da tutti i componenti del collegio.

Sul punto si evidenzia che in effetti il calciatore del Ciampino – Becchi – a seguito di una mass confrontation in campo, veniva spinto in prima battuta dallo Iervolino. Tuttavia, dal filmato risulta altresì altrettanto chiaro che il Del Ferraro, sopraggiungendo, colpiva immediatamente dopo, con la mano sinistra, la tempia, lato sinistro, del Becchi, che cadeva al suolo. Non può dunque essere revocato in dubbio un contatto tra il Del Ferraro e il Becchi, sì che, non è possibile configurare nel caso di specie uno scambio di persona. Tutt’al più perplessità potrebbero sorgere sulla forza/intensità dell’impatto, questione sulla quale la ricorrente non si è intrattenuta nella sua doglianza.

Nondimeno, la Corte, in ragione di ciò, ha altresì inteso ascoltare telefonicamente l’arbitro  sig. Manzione – al quale è stato chiesto di descrivere nel dettaglio nuovamente l’accaduto e la condotta imputata al Del Ferraro. L’arbitro ha ribadito con fermezza e assoluta certezza di aver correttamente individuato l’autore del fallo nel Del Ferraro, sanzionandolo. Ha inoltre evidenziato di aver rilevato l’ulteriore condotta non conforme al regolamento da parte del calciatore Iervolino, che aveva inizialmente spinto il Becchi, ma che al momento di comminare la sanzione ha ritenuto, tuttavia, di dover punire unicamente l’atto di Del Ferraro, ritenuto a suo avviso molto più grave e senza dubbio violento, concetto quest’ultimo ribadito a più riprese dal direttore di gara nel colloquio.

Della ulteriore deposizione dell’arbitro è stato informato l’avv. Calò, difensore dell’A.S.D. Tombesi C5.

A seguito, dunque, della visione delle immagini e delle ulteriori dichiarazioni rese dal direttore di gara in merito alla dinamica dell’episodio oggetto del reclamo, questa Corte non ritiene fondato il ricorso dell’A.S.D. Tombesi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, (Sezione terza), visti gli artt. 58 e 61 C.G.S. e sentito l’Arbitro, respinge il reclamo n. 185, con richiesta di proc. d’urgenza, proposto dalla società A.S.D. Tombesi.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it