F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 130/CSA del 7 febbraio 2020 – (F.C. FORLI’ S.R.L.) n. 190/2019 – 2020 Registro Reclami N. 190/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 130/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 190/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 130/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Maurizio Borgo – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore) in videoconferenza

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 190 di registro proposto dal F.C. Forlì S.r.l.;

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale dilettanti, Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 85 del 22 gennaio 2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del  giorno 30.01.2020 il prof. Avv. Andrea Lepore in videoconferenza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 24 gennaio 2020 il F.C. Forlì S.r.l. propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Massimo Paci seguito gara Forlì/Fanfulla del 19.01.2020 conclusasi con il risultato di 0 a 1. Il sig. Paci, allenatore della squadra emiliana, era stato squalificato in primo grado in quanto al termine dell’incontro aveva spintonato un calciatore avversario e si era posto testa a testa con quest’ultimo, come indicato in delibera dal giudice sportivo.

La reclamante si duole in particolare della misura della sanzione ritenuta non proporzionata agli accadimenti. Sostiene in particolare che alcuni tesserati della squadra avversaria avrebbero festeggiato la vittoria in maniera irriguardosa e con gesti provocatori al termine della gara creando un clima di nervosismo. Sottolinea altresì che il Paci avrebbe dato soltanto una leggera spinta al calciatore avversario senza procurargli alcun danno fisico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La fattispecie in questione trova quale primo referente normativo l’art. 39 C.G.S. Nondimeno, dalla lettura del referto del direttore di gara si evince che il Paci, mettendosi testa a testa con un calciatore avversario, si limitava soltanto a strattonare quest’ultimo, senza dunque spingerlo con particolare vigore.

In ragione dunque di quanto riportato nei documenti di ufficiali sulla effettiva condotta del Paci, valutato il contesto nel quale è maturata la vicenda, questa Corte ritiene in parte fondato il reclamo proposto dalla ricorrente. Sì che – nonostante vada ribadito che tecnici e dirigenti hanno il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare durante e dopo la gara (art. 4 C.G.S.), e di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni – è possibile concedere la riduzione della sanzione della squalifica a una giornata effettiva di gara, alla quale va tuttavia aggiunta ammenda a carico della società per responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 2, e 8 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte sportiva d’appello nazionale, (Sezione terza), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo n. 190, proposto dalla società F.C. Forlì S.r.l. e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 500,00.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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