F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 148/CSA del 26 gennaio 2020 – (S.S.D. ARL CALCIO FOGGIA) n. 172/2019 – 2020 Registro Reclami N. 172/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 148/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 172/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 148/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 172 del 2020, proposto dalla società SSD ARL Calcio Foggia in data 10 gennaio 2020, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Giuseppe Chiacchio e Gianpaolo Calò

per la riforma della decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 76 dell’8 gennaio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 gennaio 2020 l’avv. Paolo Del Vecchio e udito l’avvocato Giampaolo Calò per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione dell’8 gennaio 2020 il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica di 4 giornate al calciatore Giuseppe Tedesco della SSD ARL Calcio Foggia per “avere, a gioco fermo, colpito con una violenta manata al volto un calciatore avversario che si trovava a terra. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo di un a.a., venendo allontanato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra”.

In particolare, dal rapporto dell’arbitro, sig. Dario Di Francesco di Ostia Lido, si legge che il calc. Tedesco è stato allontanato per condotta violenta al minuto 39 del II tempo della partita Calcio Foggia c. Città di Fasano disputatasi il 5 gennaio 2020. Siffatta condotta, che è stata diffusamente descritta nel suo report dall’assistente sig. Andrea Pasqualetto, si è concretizzata in una manata al volto di un avversario già a terra e a gioco fermo ed è stata anche accompagnata da un’espressione gravemente ingiuriosa del medesimo assistente, proferita dopo la notifica dell’espulsione. Il calciatore oggetto della sanzione disciplinare abbandonava il terreno di gioco solo in seguito all’intervento dei compagni di squadra.

Propone ricorso la società dauna per difendere il proprio atleta, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta in primo grado da 4 a 2 giornate, deducendo che il gesto del calc. Tedesco è stato istintivo e frutto di uno scusabile eccesso di foga, che non vi sono stati danni in capo al calciatore avversario colpito, che non si è verificata la fattispecie dell’ingiuria rimanendo le parole del proprio tesserato nel perimetro del normale diritto di critica, che non può trascurarsi l’unitarietà del contesto in cui si sono svolti i fatti per cui è causa tale da render applicabile l’istituto della continuazione e, infine, che la condotta anteatta del calciatore interessato è specchiata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità).

La condotta ingiuriosa si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La condotta ingiuriosa o irriguardosa è disciplinata dal nuovo C.G.S. all’art. 14, lett. n), come aggravante della sanzione disciplinare (“aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica”).

Ebbene, nel corso della gara Calcio Foggia c. Città di Fasano il calc. Tedesco ha realizzato la fattispecie della “condotta violenta dei calciatori”, prevista e punita dall’art. 38 C.G.S., nella sua forma aggravata dall’offesa, essendo sanzionato dal giudice di prime cure a 4 giornate effettive di squalifica.

Tale sanzione risulta proporzionata sia in relazione al fatto tipico integrato dall’incolpato, che si distingue per una sua intrinseca gravità, sia se si considera che la base edittale prevista per la condotta violenta (pari a 3 giornate di squalifica) è stata incrementata soltanto di una sola giornata a causa dell’aggravante.

La difesa della società dauna deduce l’applicabilità di alcune attenuanti che questa Corte, invece, ritiene di escludere nel caso di specie.

In primo luogo, non può prendersi in considerazione l’asserita scriminante dell’eccesso di foga, atteso che il colpo è stato inferto a gioco fermo e non nel corso di un’azione caratterizzata dalla tensione psicofisica di entrambi i calciatori, né rileva la mera eventualità che il calciatore colpito non abbia riportato danni, attesa la gravità del gesto del Tedesco, lesivo del fair play che deve caratterizzare il comportamento di ogni tesserato.

Peraltro, la giurisprudenza sportiva è concorde sia nell’escludere valenza attenuante alla c.d. enfasi agonistica (cfr., in tal senso, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF) sia nell’escludere la valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF).

Si rileva poi che l’espressione proferita dal calciatore dauno nei confronti del II assistente supera il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale dell’offeso.

Infine, si è autorevolmente osservato che “la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it), ragion per cui si esclude valenza attenuante di tale circostanza.

Invero, non sembra che le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell’incolpato, possano assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’entità della squalifica. Questa, infatti, dovrebbe essere determinata essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione terza) definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 172, proposto dalla società SSD ARL Calcio Foggia.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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