F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 149/CSA del 26 gennaio 2020 – (A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957) n. 165/2019 – 2020 Registro Reclami N. 165/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 149/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 165/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 149/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Salvatore Lo Giudice Vice Presidente
Stefano Agamennone Componente (relatore)
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 168 del 2020, proposto dalla società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, rappresentata e difesa dall’Avv. Priscilla Palombi
per la riforma della decisione Giudice Sportivo Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 76 dell’8.01.2020.;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16.01.2020 l’Avv. Stefano Agamennone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
- Che il Giudice Sportivo Dipartimento Interregionale, con decisione del 8.01.2020, infliggeva al calciatore Massella Christian la squalifica per tre gare effettive, perché “al termine della gara, tentava di colpire un calciatore avversario con un pugno”;
- Che la reclamante, con ricorso ritualmente introdotto, deduceva: 1. L’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta; 2. La non veridicità dei fatti come ricostruiti nel verbale redatto dal direttore di gara; 3. La non qualificabilità della condotta come violenta; 4. La sussistenza di circostanze attenuanti;
- Che la Società reclamante ha chiesto di disporre l’audizione dell’arbitro, per chiedere chiarimenti in ordine alla effettiva dinamica dell’episodio nel quale è rimasto coinvolto il calciatore Massella;
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, dopo aver sentito il Direttore di gara, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.
L’Arbitro ha infatti chiarito che il calciatore Massella si è scagliato contro un calciatore avversario, ma è stato trattenuto dai propri compagni di squadra quando era ad una distanza di circa 2 metri dallo stesso. Alla luce di detta precisazione nel comportamento censurato è da ravvisare una condotta gravemente antisportiva per la quale appare congrua una sanzione di 2 giornate di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il reclamo n. 168 proposto dalla società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate gare effettive.
Dispone altresì restituirsi il contributo ex. art. 48 e 55 del Codice.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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