F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 154/CSA del 31 gennaio 2020 – (A.S.D. U.S. SAVOIA 1908) n. 175/2019 – 2020 Registro Reclami N. 175/2020 REGISTRO RECLAMI N. 154/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 175/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 154/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa - Presidente

Prof. Avv. Paolo Tartaglia - Componente relatore

 Avv. Daniele Cantini - Componente

Dott. Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 175 del 2020, proposto dalla US Savoia 1908, in persona del Presidente sig.ra Elena Annunziata, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 82 del 15.1.2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23/1/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

FATTO E DIRITTO

La US Savoia 1908 ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra US Savoia 1908 e Castrovillari Calcio del campionato Serie D girone I del 12/1/2020, ha comminato al calciatore Guastamacchia Antonio la sanzione della squalifica per due gare effettive con la seguente motivazione “al termine della gara, nell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo della Terna”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione comminata stante l’asserito mancato riconoscimento dei destinatari dell’espressione utilizzata, in via subordinata il proscioglimento del calciatore Guastamacchia Antonio dagli addebiti a lui attribuiti in luogo del calciatore Scognamiglio Mattia e la riduzione della squalifica per una gara effettiva la ricorrente ha dedotto un unico motivo.

In particolare la ricorrente ha affermato che le espressioni offensive rivolte agli Ufficiali di gara erano state proferite da altra persona, ovvero dal calciatore Scognamiglio Mattia, di cui è stata allegata una dichiarazione sottoscritta dallo stesso.

La Corte rileva, dopo aver sentito l’Assistente del Direttore di gara che ha confermato quanto refertato ovvero la riferibilità al Guastamacchia della frase offensiva, che il ricorso proposto da parte della ricorrente risulta del tutto infondato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sentito l’assistente, respinge il reclamo n. 175 proposto dalla società US Savoia 1908.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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