F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 157/CSA del 26 gennaio 2020 – (A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5/A.S.D. FUTSAL POLISTENA) n. 150/2019 – 2020 Registro Reclami N. 150/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 157/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 150/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 157/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Stefano Agamennone Componente (relatore)

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 150 del 2019, proposto dalla società ASD Barletta Calcio a 5,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 385 del 9.12.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16.01.2020 l’Avv. Stefano Agamennone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

- Che il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 con decisione del 9.12.2019 respingeva il ricorso presentato dalla ASD Barletta Calcio a 5, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ASD Barletta Calcio a 5 – ASD Futsal Polistena;

- Che la reclamante, con ricorso ritualmente introdotto, deduceva che, nel corso della gara sopra indicata, la Società Polistena aveva schierato il calciatore Macrì Diego nato il 18.09.2002 il quale, essendo reduce da una squalifica nella stagione sportiva 2018/2019 con la Società sportiva ASD Rosarnese, tesserato con la ASD Futsal Polistena nella stagione sportiva 2019/2020, non aveva scontato la squalifica e, pertanto, si trovava, in occasione della gara, in posizione irregolare;

- Che il Giudice sportivo respingeva il ricorso della Società ASD Barletta perché le motivazioni articolate non erano suffragate da alcuna prova documentale;

- Che la Società Barletta, con il reclamo introdotto, ha chiesto alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale di procurarsi dal Giudice Sportivo della divisione calcio a5 “le rispettive liste di gara ufficiali di coppa divisione e campionato nazionale di A2 girone C disputate dall’inizio della nuova stagione sportiva 2019/2020 fino alla gara odierna del 23.11.2019 ASD BRLETTA CALCIO A 5 – ASD FUTSAL POLISTENA”. La richiesta, secondo la reclamante, sarebbe dovuta servire a dimostrare che il calciatore Diego Macrì, in virtù dell’art. 21 c. VI del CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella presente stagione sportiva con “la prima squadra nuova di appartenenza ASD Futsal Polistena”;

- Che alla riunione del 3.01.2020, la Corte si è riservata di decidere, come da dispositivo n. 164 del 3.01.2020;

 

- Che con ordinanza istruttoria n. 1/CSA 2019/2020 del 10.01.2020 la Corte, ritenuta la necessità di acquisire tutte le distinte di gara relative al campionato U19 per la S.S. 2019/2020 della Società A.S.D. Futsal Polistena Calcio a 5, ha invitato la Divisione calcio a 5 a produrre le suddette distinte;

- Che, a seguito del tempestivo deposito, è stato possibile fissare l’odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non merita accoglimento.

Il calciatore Macrì Diego, tesserato nella stagione sportiva 2018/2019 con la Società ASD Rosarnese, al termine dell’ultima gara del campionato regionale under 19 del medesimo campionato, ha subito una squalifica per una giornata di gara, da scontare nella successiva stagione 2019/2020, nella quale il calciatore è stato tesserato nella Società Polistena.

Militando detta società nel campionato nazionale A2, la stessa deve a prendere parte al campionato U19. Il calciatore Diego Macrì, nato il 18.09.2002, è in età per disputare il campionato under19. Contrariamente a quanto dedotto dalla ASD Barletta Calcio a 5, lo stesso avrebbe dovuto scontare la squalifica nella categoria di appartenenza (CSA SS. UU. 12.11.2019).

Considerato, comunque, che il Calciatore Diego Macrì ha disputato tutte le partite del campionato U19 stagione sportiva 2019/2020 fino all’ottava gara, senza aver scontato la giornata di squalifica subita nella stagione sportiva 2018/2019, si trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 150 proposto dalla società A.S.D. Barletta Calcio a 5 e trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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