F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 160/CSA del 7 febbraio 2020 – (AVEZZANO CALCIO S.R.L.) n. 179/2019 – 2020 Registro Reclami N. 179/2020 REGISTRO RECLAMI N. 160/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 179/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 160/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa - Presidente

Avv. Maurizio Borgo - Componente relatore

Avv. Andrea Lepore – Componente

Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 179 del 2020, proposto dalla società Avezzano Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianni Paris

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 47 del 15.1.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30.01.2020 l’Avv. Maurizio Borgo e sentito l’avvocato Gianni Paris per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 15.1.20, la Società Avezzano Calcio s.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 47 del 15.1.2020 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara Bitonto-Avezzano, disputatasi in data 11.1.2020, era stata irrogata, a carico della medesima Società, la sanzione della squalifica dell’ammenda di € 200.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Avezzano Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

La Società Avezzano Calcio S.r.l. chiede l’annullamento della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto atteso che la sanzione dell’ammenda di € 200,00 è stata irrogata dal Giudice Sportivo non solo in considerazione dell’addebito di avere ritardato l’inizio della gara di venti minuti (addebito contestato dalla Società reclamante) ma anche in considerazione della condotta violenta, posta in essere dal calciatore della Società Avezzano Calcio S.r.l., Buttari Valerio, nei confronti del Direttore di Gara; tale responsabilità oggettiva non è stata contestata dalla Società reclamante che, anzi, con separato ricorso, si è limitata a chiedere a questa Corte la sola congrua riduzione della squalifica irrogata al predetto calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, (Sezione terza), definitivamente pronunciano respinge il reclamo n. 179, proposto dalla società Avezzano Calcio S.r.l..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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