F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 181/CSA del 14 febbraio 2020 – (POL. OLYMPIA AGNONESE) n. 193/2019 – 2020 Registro Reclami N. 193/2020 REGISTRO RECLAMI N. 181/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 193/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 181/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Massimiliano Atelli Componente (relatore) 

Paolo Del Vecchio Componente (teleconferenza)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul  reclamo  numero  di  registro  173  del  2020,  proposto  dalla  società  Pol.  Olympia Agnonese;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 49 del 22.1.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza del giorno 7.2. 2020, l’avv. Massimiliano Atelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Milone Francesco seguito gara Campionato Juniores Olympia Agnonese/Chieti del 18.01.2020, per avere, a gioco fermo, colpito violentemente con tre pugni al torace un avversario.

Con il reclamo in epigrafe, la Società in titolo ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara, assumendo in sostanza che si sarebbe trattato di un ripetuto spintonamento, verificatosi a fine gara (50° del 2^ tempo) e senza alcuna conseguenza fisica per il giocatore avversario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In effetti, in rapporto alla condotta concreta tenuta dal Milone, per come risultante in atti, questa Corte ritiene che la pena inflitta sia in effetti sovradimensionata in rapporto al reale disvalore del comportamento contestato. Ferma restando la violenza del gesto, il quadro circostanziale, nel caso di specie, rende credibile l’assenza di una precisa intenzione di recare danno all’avversario, e quindi, di riflesso, di influire sulla sua possibilità di continuazione della gara, incidendo in qualche modo sull’andamento della stessa. Il che, senza poter elidere la gravità in sé del gesto, certamente la riduce.

Il gravame va pertanto accolto, apparendo maggiormente congrua, considerato ogni aspetto, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 193 proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese, lo accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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