F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 182/CSA del 14 febbraio 2020 – (S.S.D. LATINA CALCIO 1932) n. 199/2019 – 2020 Registro Reclami N. 199/2020 REGISTRO RECLAMI N. 182/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 199/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 182/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa Presidente

Massimiliano Atelli Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio Componente (teleconferenza)

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 199 del 2020, proposto dalla società S.S.D. Latina Calcio 1932;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 88 del 29.1.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza del giorno 7.2. 2020, l’avv. Massimiliano Atelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo, ha comminato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Tinti Andrea seguito gara Lanusei Calcio/Latina Calcio 1932 del 26.01.2020, per aver colpito con una spallata al volto l’autore di un fallo da lui subito nel difendere la palla sulla linea di porta, senza che ciò abbia impedito all’altro giocatore di continuare la gara, dopo aver ricevuto cure sanitarie in campo.

Con il reclamo in epigrafe, la Società in titolo ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta, assumendo in sostanza che il Tinti avrebbe sì commesso il suindicato fallo di reazione, senza dolo e violenza, ma che le conseguenze dello stesso sarebbero state enfatizzate dal giocatore colpito al volto, con l’effetto di trarre in inganno il direttore di gara sulla gravità e le reali conseguenze del gesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In effetti, in rapporto alla condotta concreta tenuta dal Tinti, per come risultante in atti, questa Corte ritiene che la pena inflitta sia in effetti sovradimensionata in rapporto al reale disvalore del comportamento contestato. Il quadro circostanziale, nel caso di specie, rende credibile trattarsi effettivamente di un tipico fallo di reazione, considerata in particolare la fulmineità del gesto imputato al Tinti, evidenziata nel referto arbitrale in atti.

Il gravame va pertanto accolto, apparendo maggiormente congrua, considerato ogni aspetto, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 199 proposto dalla società S.S.D. Latina Calcio 1932, lo accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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