F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 209 CSA del 03.03.2020 (A.S.D. Polisportiva Futura) N. 194/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 209/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 194/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 209/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente (teleconferenza)

Roberto Vitanza –Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 194/CSA del 2020, proposto dalla società ADS Polisportiva Futura; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a cinque del 23 gennaio 2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 13 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza, Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a cinque, con decisione del 23 gennaio 2020 ha sanzionato l’appellante con l’ammenda di euro 600,00 (seicento) per le ingiurie e le minacce profferite, dai sostenitori della società Polisportiva Futura, nei confronti dell’arbitro n. 2 e per lo sputo che attingeva lo stesso in testa e sulla spalla, durante la gara tra l’appellante e la società GEAR Sport, valevole per il girone H del campionato di serie B di calcio a 5 tenutasi il 18 gennaio 2020.

La società appellante, nel ricorso oggetto del presente scrutinio, non ha contestato il comportamento minaccioso ed ingiurioso tenuto dai suoi sostenitori, ma si è limitata a rilevare che lo sputo che ha attinto l’arbitro n. 2, invero, non è stato percepito dagli altri due arbitri, né è stato riportato nel referto dal cronometrista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Inconferenti si presentano le ulteriori considerazioni circa l’asserita minaccia profferita da uno degli arbitri e la conversazione dello stesso con il Presidente della squadra avversaria.

In disparte il fatto che entrambi i direttori di gara hanno, tra l’altro, riportato che l’arbitro n. 2 era stato attinto da uno sputo, il referto arbitrale ha, come è noto, valenza privilegiata, per cui il comportamento minaccioso ed ingiurioso tenuto dai sostenitori della società appellante nei confronti dell’arbitro n. 2, nonché il fatto che il predetto direttore di gara era stato attinto, al rientro negli spogliatoi, in prossimità della tribuna, da uno sputo proveniente sicuramente dai tifosi dell’appellante, non può essere censurato attraverso una diversa e parziale ricostruzione del dato fattuale svolto dall’appellante.

Ne consegue che il comportamento riportato nei referti arbitrali, disdicevole e gravemente offensivo, tenuto dai sostenitori della Polisportiva Futura ed attestato da entrambi gli arbitri, non risulta revocabile in dubbio dai generici motivi di gravame, atteso che l’appellante non ha dimostrato, in alcun modo, la oggettiva inesistenza degli avvenimenti descritti nei due referti arbitrali.

Pertanto l’appello deve essere respinto.

Si dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 194, proposto dalla ADS Polisportiva Futura lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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