F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 210 CSA del 03.03.2020 (A.S.D. Polisportiva Futura) N. 195/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 210/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 195/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 210/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente (teleconferenza)

Roberto Vitanza – Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 195/CSA del 2020, proposto dalla società ADS Polisportiva Futura,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a cinque del 23 gennaio 2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 13 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza,

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In occasione della gara tra l’appellante e la società Ecosistem Lametia soccer, del 19 gennaio 2020, del campionato under 19, girone S, i tifosi della società appellante hanno assunto, reiteratamente,  comportamenti  ingiuriosi  e  minacciosi,  tanto  da  costringere  l’arbitro  a sospendere la gara per ben due volte, gara che riprendeva solo dopo l’intervento dei carabinieri.

Inoltre, l’arbitro constatava che lo spogliatoio della squadra ospite era stato imbrattato con i dolci ad essi donati.

Il Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a cinque, con decisione del 23 gennaio 2020, ha sanzionato l’appellante, per tali riportati episodi, con l’ammenda di euro 600,00 (seicento). La società appellante, nel ricorso oggetto del presente scrutinio, ha contestato il contenuto del referto arbitrale attraverso una diversa ed antitetica ricostruzione fattuale, la quale, come è noto, non è in grado di superare la valenza privilegiate dell’attastato arbitrale.

Inconferenti, poi, si presentano le ulteriori considerazioni riportate nella motivazione del gravame, atteso che, nel caso della espulsione, si tratta di una mera opinione dell’appellante, la c.d. “ bravata” del ragazzino, che ha imbrattato lo spogliatoio, costituisce una affermazione apodittica priva di ogni riscontro probatorio, mentre l’asserita assenza dell’intervento dei carabinieri non è stato affatto dimostrato, limitandosi l’appellante a mere considerazioni, irrilevanti sul piano probatorio.

Pertanto l’appello deve essere respinto.

Si dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 195, proposto dalla ADS Polisportiva Futura lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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