F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 212 CSA del 4.3.2020 (U.S. Avellino 1912 S.r.l.) N. 232/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0212/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 232/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0212/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Roberto Vitanza – Componente (relatore)

Daniele Cantini - Componente (teleconferenza)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 232/CSA del 2020, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 srl;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico del 24 gennaio 2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 28 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza, udito per la reclamante l’avvocato Gabriele Paparo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione del 24 gennaio 2020, ha sanzionato il calciatore Demiro Pozzebon, tesserato con la società appellante, alla squalifica di due gare effettive per i fatti relativi alla gara tra la società RENDE e l’appellante, valevole per il campionato di serie C, girone G, tenutasi il 24 febbraio 2020.

In particolare il calciatore è stato sanzionato per il comportamento provocatorio e osceno nei confronti della squadra avversaria, tenuto in occasione della indicata gara.

Sostiene l’appellante la eccessiva severità della sanzione avverso il comportamento accertato dal Commissario di campo, di cui, peraltro, non contesta la dinamica fattuale. CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo non risulta rilevante la censura che il comportamento contestato non sia stato rilevato dall’arbitro, né dai suoi assistenti, attesa la evidente estemporaneità dell’episodio, percepito e segnalato dal Commissario di campo.

Né rileva, ai fini sanzionatori, che tale comportamento non ha comportato nessuna reazione da parte degli spettatori, atteso che la gravità dell’azione deve essere valutata in sé, in uno con la possibilità del pericolo di reazioni scomposte che tale azione avrebbe potuto provocare nei tifosi presenti.

Quanto al fatto che l’azione ha costituito una mera reazione alla intervenuta provocazione da parte dei sostenitori del Rende, è appena il caso di rilevare che il Delegato di Lega ha attestato che, nei confronti del calciatore sanzionato, il pubblico presente si era limitato ad una legittima contestazione del predetto, contestazione che non risulta aver assunto toni offensivi, né minacciosi.

Quanto alla assenza di precedenti pregiudizi in capo al calciatore e la unitarietà dell’episodio, invero, tali aspetti non consentono alcuna riduzione della sanzione irrogata che, conseguentemente, la Corte ritiene equa ed adeguata al fatto.

Pertanto l’appello deve essere respinto.

Si dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 232, proposto dalla U.S. Avellino 1912 srl lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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