F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 213 CSA del 5 marzo 2020 (A.S.D. U.P. Tavagnacco/Fiorentina Women’s F.C.) N. 216/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0213/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 216/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0213/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Giovanni Serges – Componente (teleconferenza)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 216 del 2020, proposto dalla società A.S.D. U.P. Tavagnacco avverso le sanzioni: perdita della gara con punteggio di 0-3; penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 5.000,00 a seguito della gara del Campionato Nazionale Femminile Serie A - 2019/2020, 3.a giornata del girone di ritorno, A.S.D. U.P. Tavagnacco/SSDARL Fiorentina Women’s F.C. del 1.2.2020

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 92 del 04.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentito l’avvocato Domenico Filosa per la società reclamante; Relatore nell'udienza del giorno 21.2.2020 l’avv. Paolo Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo statuiva a carico della società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 5.000,00 quale prima rinuncia, a seguito della partita del Campionato Nazionale Femminile Serie A - 2019/2020, 3 giornata del girone di ritorno, A.S.D. U.P. Tavagnacco/SSDARL - Fiorentina Women’s F.C. disputata in data 1.2.2020, segnatamente per assenza della ambulanza ai bordi del campo di gioco (Com. Uff. n. 92 del 04.02.2020).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata società, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi, ed in particolare l’insussistenza della rinuncia da parte della reclamante; l’aver anticipato alle ore 12.00 l’inizio della gara, originariamente prevista alle ore 14.30; la mancata valutazione di tutte le altre misure di sicurezza adottate dalla società ospitante, valutabili come attenuanti (presenza di defibrillatore, medico sportivo, personale specificamente formato alla gestione delle emergenze mediche, ulteriori farmaci di primo soccorso in caso di emergenza); l’effettivo arrivo dell’ambulanza presso il campo da gioco, come da immagini estratte dal video della gara; chiedeva, infine, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l’annullamento e comunque l’inefficacia del C.U. n. 92 del 4/2/2020; convalidare il risultato sportivo della gare in esame; revocare la penalizzazione di 1 punto in classifica; revocare l’ammenda di € 5.000,00.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. U.P. Tavagnacco è solo in parte fondato e, pertanto, va parzialmente accolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come riportato nel relativo referto di gara, l’assistente ha dichiarato che, nonostante la documentazione per la richiesta dell’ambulanza fosse stata consegnata al collega AE dalla Team Manager della società Tavagnacco, lo stesso non aveva verificato la reale presenza dell’ambulanza prima della gara e non si reso conto della sua assenza durante i primi 45 minuti di gioco. Al termine del primo tempo, conclusosi regolarmente, il collega AA2 si accorgeva dell’assenza dei soccorsi e, una volta negli spogliatoi, lo comunicava all’AE che, dopo alcune verifiche coi dirigenti della società ospitante e diversi contatti telefonici col proprio OT, decideva di non riprendere momentaneamente la gara in attesa di nuove comunicazioni. Nel frattempo, la Team Manager confermava alla Terna arbitrale l’assenza dell’ambulanza durante la prima frazione di gioco, ma anche che la stessa ambulanza non sarebbe sopraggiunta nei minuti successivi. Dopo altri contatti telefonici tra OT e AE, quest’ultimo comunicava di aver ricevuto l’autorizzazione ad iniziare il secondo tempo della gara, che così riprendeva entro i 45 minuti dalla sua interruzione. Durante il secondo tempo, l’ambulanza arrivava al 30 minuto e rimaneva “in loco” fino al termine della gara. Il caso che ci occupa è regolato dal combinato disposto del Regolamento del Campionato Serie A Femminile TIMVISION della Divisione Calcio Femminile (C.U. della FIGC n. 159° del 28/06/2019), il quale prevede al Titolo I), lett. a), punto n. 8), che “Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.” e da quest’ultimo che, al comma 2, prevede che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”.

Nel caso di specie trova, quindi, applicazione il principio della “rinuncia doverosa in corso di gara”, con la conseguenza della perdita della gara “a tavolino” per 0-3, ma non possono non considerarsi le numerose peculiarità ed attenuanti generiche per il Tavagnacco, alcune delle quali ricadenti anche sulla terna arbitrale.

Trova, quindi, attuazione il principio delle attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 2, CGS, rubricato “Circostanze attenuanti”, secondo cui “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.

Ulteriori è da intendersi in relazione alle attenuanti specifiche di cui al primo comma del medesimo art. 13.

In particolare, l’attenuante, nel caso di specie, si fonda sull’anticipo alle ore 12.00 dell’orario di inizio della partita, originariamente fissato alle ore 14.30 (prova ne è che l’ambulanza è arrivata all’orario originariamente previsto, cioè intorno 14.30 circa); sull’indisponibilità di ambulanze all’orario anticipato di inizio della gara; sulla presenza comunque di medico, personale specializzato e defibrillatore a bordo campo; sulla decisione dell’arbitro di dare avvio comunque alla gara sia all’inizio che dopo l’intervallo, ancorché l’ambulanza ancora non fosse sopraggiunta in loco. L’arbitro, infatti, non si era avveduto del fatto che nei primi 45 minuti l’ambulanza mancasse, ma cosa più sorprendente è che ha dato inizio al secondo tempo, ancora senza ambulanza, fondandosi sul fatto che la stessa fosse in arrivo. La società andava dichiarata rinunciataria, quindi, nel momento in cui si era avveduto del fatto che l’ambulanza non c’era.

D’altronde va anche detto che l’ambulanza, anche se per uno scorcio della partita, c’è stata e ciò mitiga quindi l’applicazione del combinato disposto sopra menzionato, per cui va considerata rinunciataria “a fine partita” (anche per le responsabilità legate alle incerte comunicazioni con il 118), ma, alla luce di quanto sopra detto, non può subire anche la penalizzazione del punto in classifica e l’inflizione dell’ammenda, in quanto la presenza delle circostanze attenuanti ha creato un’aspettativa al fatto che quella partita si potesse giocare.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l’eccessiva gravosità e severità delle sanzioni inflitte alla società reclamante.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta una ridefinizione delle sanzioni.

In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale, appare dunque appropriato riqualificare le sanzioni inflitte, maggiormente proporzionate anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta indicata è stata tenuta.

P.Q.M.

il reclamo n. 216 del 2020, proposto dalla società A.S.D. U.P. TAVAGNACCO è parzialmente accolto e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola perdita della gara con il punteggio di 0-3, annullando le sanzioni della penalizzazione e dell’ammenda.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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