F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0187/CSA del 24 gennaio 2020 n. 125/2019-2020 Registro Reclami (ROMA CALCIO FEMMINILE S.R.L.) N. 125/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0187/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 125/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0187/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri: 

 

Piero Sandulli – Presidente

Stefano Palazzi – Componente

Italo Pappa – Componente

Massimiliano Atelli - Componente (relatore) (teleconferenza)

Andrea Lepore - Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 17 gennaio 2020 a seguito del reclamo n. 125 promosso dalla società Roma Calcio Femminile S.r.l. in data 22.11.2019

 il seguente

DECISIONE

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile di cui al Com. Uff. n. 47 del 13.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza del giorno 17 gennaio 2020, l’avv. Massimiliano Atelli e udito l’avvocato Nicola Siggillino in sostituzione dell’avvocato Mario Vigna per la società Fiorentina Women’s F.C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha comminato le seguenti sanzioni:

- perdita della gara con punteggio di 1-5;

- penalizzazione di 1 punto in classifica,

- ammenda di € 1.000,00

seguito gara seguito gara Roma Calcio Femminile/SSDARL Fiorentina Women’s F.C. del 17.11.2019, per assenza a bordo campo, come da referto in atti del direttore di gara, dell’ambulanza e dei sanitari previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6”.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sopra indicata, la Società in titolo ha proposto gravame assumendo che, diversamente da quanto riportato nel referto anzidetto, ambulanza e sanitari erano regolarmente presenti sin dall’inizio della gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ in atti la relazione in cui è esitata l’accurata attività istruttoria svolta al riguardo dalla Procura federale (in attuazione dell’ordinanza di questa Corte pubblicata in data 6.12.2019), dalle quale si traggono essenzialmente tre elementi.

Per un verso, il direttore di gara ha dichiarato di ignorare, al momento dell’inizio della gara di che trattasi, che ai fini del campionato primavera femminile il quadro regolatorio vigente rendesse indispensabile la presenza dell’ambulanza con defibrillatore e di personale sanitario qualificato al suo uso.

Per altro verso, e nel presupposto della prima circostanza, il direttore di gara ha ammesso di non aver verificato la presenza di ambulanza e sanitari all’inizio della gara.

Infine, tanto le fatture rilasciate dall’Associazione Piacca Soccorso (alla quale la società ospitante è solita ricorrere per presidiare la gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 delle NOIF e del regolamento del campionato primavera femminile “punto 6”), quanto i riscontri fotografici acquisiti nel corso dell’istruttoria hanno consentito alla Procura federale di concludere nel senso della verosimile presenza dell’ambulanza e dei sanitari all’inizio dell’incontro.

Il gravame va pertanto accolto, annullando le sanzioni inflitte e ripristinando il risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo in epigrafe, e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte e ripristina il risultato conseguito sul campo. Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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