F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 010/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 110-115/CFA DEL 03/05/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL CALC. DAFFARA MANUEL (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 1718/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018) RICORSO DEL CALC. SANDOMENICO SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018) RICORSO DEL CALC. MANCINO NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 1718/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018) RICORSO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018) RICORSO DEL SIG. CUTRUFO GAETANO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

 

RICORSO DEL CALC. DAFFARA MANUEL (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  9449/1007  PF  1718/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

 

RICORSO DEL CALC. SANDOMENICO SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  9449/1007  PF  17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

 

RICORSO DEL CALC. MANCINO NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  9449/1007  PF  1718/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

 

RICORSO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

 

RICORSO DEL SIG. CUTRUFO GAETANO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.,  IN  RELAZIONE  ALL’ART.  8,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

Vengono posti alla odierna cognizione di questa Corte i gravami proposti dai calciatori Manuel Daffara, Salvatore Sandomenico e Nicola Mancino, dai dirigenti Giuseppe Iodice e Gaetano Cutrufo, tutti, all’epoca dei fatti, legati da vincolo organico alla soc. Siracusa Calcio s.r.l., nonché dalla società stessa, in relazione alle sanzioni inflitte, ad ognuno dei ricorrenti, dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con la decisione di cui al C.U. n. 61/TFN del 18 aprile scorso e, in particolare:

- ai calciatori Daffara, Sandomenico e Mancino, 6 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali;

- al sig. Iodice e al sig. Cutrufo, quale direttore generale della società il primo e amministratore unico il secondo, mesi 6 di inibizione cadauno;

- alla società sportiva un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

L’organo giudicante era stato officiato dalla Procura Federale, con il deferimento in epigrafe riportato, all’esito di un’istruttoria avviata a seguito di missive della Co.Vi.So.C la quale, con due distinte note, la prima, del 31 gennaio 2018, con la quale riferiva del report della Deloitte s.p.a. che aveva rilevato come la Siracusa calcio s.r.l. aveva provveduto solo in data 19 dicembre 2017 – in ritardo rispetto al termine ultimo del 16 dicembre 2017 – al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesseramenti per le mensilità di settembre e ottobre. Nella stessa occasione era stato, altresì, rilevato come lo stesso sodalizio non aveva provveduto al pagamento dei compensi per indennità di trasferta a diversi tesserati, per le medesime mensilità, nonché al pagamento dei premi contrattualizzati spettanti a tre giocatori per il mese di ottobre 2017.

Con successiva nota del 13 marzo 2018 la stessa Commissione, ad integrazione di quanto già rappresentava, aveva informato lo stesso Ufficio che, esaminando il report della Deloitte & Touche s.p.a, aveva rilevato la sottoscrizione, da parte della società calcistica e dei tre giocatori,  la  cui posizione è all’odierno esame, di verbali di conciliazione in sede sindacale e concernenti la rinuncia, da parte di questi ultimi, alle spettanze dei premi contrattuali con scadenza ottobre 2017 ed  uno dicembre 2017. La singolarità di tale documentazione risiedeva nel fatto che, mentre in  sede  di accesso del revisore nulla era stato fatto presente, i verbali di conciliazione (in numero di quattro) erano stati fatti recapitare, poi, per posta elettronica, malgrado recassero una data di sottoscrizione precedente l’accesso. Inoltre, gli stessi riportavano alcune anomalie formali che ne facevano dubitare la regolarità. La singolarità, poi, aveva assunto maggior significato allorché, nel febbraio successivo, la stessa soc. Deloitte, ritornata nella sede sociale per ulteriori adempimenti, aveva preso cognizione degli originali che si presentavano palesemente difformi rispetto alle copie inviate per posta elettronica.

Di questo si era ritenuto di informare la Procura Federale che aveva, ovviamente, avviato istruttoria nel corso della quale taluni tesserati avevano chiesto di essere sentiti ma, poi, vi avevano rinunciato e non avevano presentato deduzioni a chiarimento di quanto contestato. Ragion per cui la Procura aveva proceduto al loro deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale per violazione delle disposizioni ex art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 1 C.G.S. (i tesserati) e la società calcistica ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione al comportamento degli atleti e dei dirigenti summenzionati.

Dinanzi all’organo giudicante si sono costituiti tutti i deferiti adducendo, il Cutrufo, lo Iodice e il Siracusa calcio, l’assenza di qualsivoglia falsità documentale, il Mancino e il Sandomenico la loro assoluta estraneità alla asserita difformità dei verbali sottoscritti da quelli presentati alla Co.Vi.Soc. alla pari del calciatore Daffara, il quale ha anche sostenuto di aver sottoscritto un unico verbale.

All’esito del dibattimento, tenutosi il 16 aprile 2018, nel corso del quale i deferiti hanno insistito per il riconoscimento della loro estraneità a qualsiasi formazione di documenti non veritieri e la Procura federale ha chiesto che venissero irrogate, per quei fatti, le sanzioni che, poi, sono state condivise dal Tribunale Federale Nazionale, riportate nel C.U. n. 61/TFN (2018), è stata assunta la decisione qui contestata.

I giocatori Daffara, Sandomenico e Mancino, i dirigenti Iodice e Cutrufo e la società Siracusa calcio hanno interposto rituale appello avverso la decisione che precede.

Il Daffara, nel  suo atto di gravame,  ha riaffermato di aver sottoscritto un solo verbale di conciliazione, precisando di aver dapprima firmato quella che lui riteneva essere una “prima bozza” ma poi, resosi conto che i suoi diritti non erano stati tutelati appieno, aveva chiesto di introdurre una nuova clausola che aveva portato, di fatto, ad un documento nuovo, nella sua materialità, quello recante l’esatta dicitura “restando fermi ed impregiudicati le altre pattuizioni previste nel contratto n. 17040055/A”.

Ha negato qualsiasi sua responsabilità nella produzione, alla Co.Vi.Soc, dei due documenti, compresa la “bozza” non ancora vidimata dall’associazione sindacale.

Il Sandomenico, da parte sua, ha confermato quanto già dedotto in primo grado, ossia di aver firmato un solo verbale, nelle date del 16 ottobre e 16 dicembre 2017 ma di non ricordare in quante copie. Ha negato qualsiasi responsabilità nella produzione, da parte della società, di più copie e disconoscendo, in taluna di esse, la propria firma, secondo la difesa, “fotocopiata su un documento da questi mai sottoscritto in originale”. Ma ”anche qualora il calciatore avesse firmato entrambi i verbali di conciliazione…non si comprende quale illecito possa aver commesso…”

Il sig. Mancino, anche lui calciatore, ha affermato di aver sottoscritto un solo verbale, nella data del 16 ottobre 2017, alla presenza del conciliatore sindacale e di non aver commesso alcun illecito.

Il dirigente sig. Iodice, direttore generale della società, ha, preliminarmente, sostenuto di voler rispondere delle accuse in relazione, solamente, ai documenti dallo stesso sottoscritti e di non aver conoscenza di quelli che recano la firma del sig. Cutrufo, mai incontrato nella sede di conciliazione, né del loro invio agli organi di vigilanza.

Ribadendo l’assoluta possibilità che in sede di verifica qualche documento non possa essere stato esibito per mero disguido, ha sostenuto che la produzione di plurimi verbali non avrebbe, in sé, alcun fine illecito, stante l’inidoneità degli stessi ad evitare le sanzioni già inflitte.

Da ultimo, il sig. Cutrufo ha sostanzialmente sostenuto la veridicità dei verbali sottoscritti da lui e, in ogni caso, l’inidoneità degli stessi ad essere strumento per la commissione di illecito.

Fissata la discussione per l’odierna giornata, presenti il sig. Iodice, i difensori delle parti e, per la Procura, il dott. Chiné, tutti hanno confermato le tesi già esposte nei rispettivi atti defensionali e le richieste ivi formulate.

LA CORTE

Preliminarmente ad ogni dissertazione sui motivi addotti nei gravami, ne dispone la riunione per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

Viene qui impugnata la decisione con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha riconosciuto, i soggetti deferiti, responsabili di aver, ognuno con un proprio, autonomo contributo causale, alla formazione e successiva presentazione di documenti che, seppur formalmente non riconosciuti come falsi o falsificati, di certo presentavano, nella loro valutazione complessiva, anomalie importanti e differenze sostanziali tra di loro.

In tesi, i documenti attestavano le medesime rinunce (pur in parte modificate), così da potersi negare che siano stati posti in essere atti diretti in modo non equivoco a violare i precetti contestati e, in particolare, l’art. 8 comma 1 C.G.S.

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la valutazione di questa Corte, sulla scorta delle argomentazioni difensive ribadite in questa sede, non può che partire dall’analisi dei documenti prodotti, ossia i verbali di conciliazione.

Orbene, il sig. Manuel Daffara risulta aver sottoscritto, insieme al sig. Cutrufo, alla presenza del conciliatore sindacale, due verbali, entrambi datati 30 ottobre 2017 in uno di quali, rispetto all’altro, compare (pag. 2) la clausola per cui, rinuncia “alla corresponsione del premio individuale alla 1^ (prima) presenza nel campionato…con scadenza 30 ottobre 2017…restando fermi ed impregiudicati le altre pattuizioni  previste nel contratto n. 17040055/A”.

Al di là di questa, come già rilevato in prime cure, i verbali presentano difformità rispetto alle posizioni delle firme, al timbro della società calcistica (diverso) e a quello dell’associazione sindacale (mancante in uno dei due).

Il sig. Sandomenico risulta aver sottoscritto in data 16 ottobre due verbali, uno con il sig. Cutrufo (con solo un timbro lineare della società) e l’altro con il sig. Iodice (riportante la clausola di salvezza degli altri crediti maturati e timbro lineare dell’associazione sindacale). Lo stesso risulta essere avvenuto in data 16 dicembre 2017 (con timbro lineare della società). Anche questo risulterebbe sottoscritto in epoca precedente alla verifica della soc. Deloitte.

Il sig. Mancino ha sottoscritto due verbali, entrambi il 30 ottobre 2017, uno con il sig. Iodice (recante la clausola sopra descritta, timbro tondo della società e lineare dell’associazione sindacale) e l’altro con il sig. Cutrufo  (con timbro lineare della società).

Se questa è la situazione rilevata sotto il profilo fattuale, sotto il profilo causale le ricostruzioni offerte dagli interessati divergono in modo del tutto significativo.

Il sig. Daffara afferma di aver firmato un unico verbale, quello portante la clausola di salvezza dei diritti patrimoniali diversi da quello rinunciato e che l’altro era solo una bozza precedente, ripetuto al momento per aggiungere la nota postilla.

Quanto offerto non è credibile poiché, in primo luogo, il verbale “corretto” reca un timbro diverso della società e, in esso, non vi è menzione alcuna dell’esistenza del precedente, definito “bozza”; ma che bozza non era in quanto trattasi di un documento perfetto nella forma e contenuto il quale, per essere posto nel nulla, abbisognava di espressa manifestazione di volontà richiamata nel verbale definitivo.

Il sig. Sandomenico, da parte sua, ammette di aver sottoscritto i verbali del 16 ottobre e del 16 dicembre ma non sa dire in quante copie e che avrebbe potuto disconoscere la sua firma ma non l’ha fatto.

Non spiega, però, come i verbali sottoscritti non siano due ma quattro, e sia ad ottobre che a dicembre li avrebbe  sottoscritti, due  con  il sig. Cutrufo  e due con  il sig. Iodice, con  le riportate modifiche, nella stessa sede. L’originalità è che in data 16 ottobre ha firmato un verbale con il sig. Cutrufo e uno con il sig. Iodice e la stessa cosa, con entrambi, il 16 dicembre successivo.

Iodice però ha affermato – e ribadito anche in sede di discussione davanti a questa Corte – che nei locali di conciliazione il sig. Cutrufo, insieme a lui non c’era.

Il sig. Mancino, così, non fornisce un’adeguata motivazione della doppia firma, pur non negandola e rifugiandosi solo nella debole ammissione di non sapere quante copie abbia firmato: non si tratta di copie ma di verbali diversi e di diverso contenuto.

Il sig. Iodice afferma di aver sottoscritto i verbali con Mancino, in data 30 ottobre 2017 e col il sig. Sandomenico in data 16 ottobre e 16 dicembre. Nelle stesse date i verbali, mancanti della postilla o clausola che precede, risultano sottoscritti, negli stessi locali, anche dal sig. Cutrufo, con apposizione di timbri diversi da parte della società da entrambi rappresentata.

Il sig. Cutrufo, in proprio e quale rappresentante della società, si limita a porre il quesito relativo alla utilità, a fini illeciti, della formazione e sottoscrizione di plurimi verbali.

Ciò posto in linea di fatto deve dirsi, in punto di diritto, che l’art. 8, comma 1 C.G.S. stabilisce che “Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva,

dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.”.

Evidente è la ratio della norma e altrettanto chiara appare essere la violazione commessa dagli attuali ricorrenti in quanto non vi  può  essere  dubbio  che  siano  stati  sottoscritti,  apparentemente sotto la stessa data, due verbali diversi regolanti la stessa rinuncia. I giocatori hanno fornito una motivazione causale che non convince. Ossia la formazione di una bozza (asseritamente quella non recante alcuna clausola di salvezza) che è stata corretta a seguito di ulteriore riflessione da parte degli stessi che avrebbero voluto, così, tutelare meglio i loro interessi.

Ma, come rilevato, la bozza o minuta di un atto è distinguibile in modo netto e chiaro dal documento definitivo e non reca, come invece nel caso di specie, timbri e firme tali da indurre, nel soggetto esterno alle parti, il convincimento che quello sia un vero e proprio patto, pienamente vincolante sotto il profilo giuridico. Non è stato chiarito perché, nella stessa data e luogo i verbali siano stati sottoscritti, dai giocatori, con dirigenti diversi.

Appare plausibile, invece, che gli atti siano il frutto di un successivo (e non immediato) ripensamento alla luce di considerazioni circa la possibile, migliore idoneità a raggiungere lo scopo per il quale essi erano stati formati: da un lato un beneficio societario sotteso ad evitare sanzioni da parte della giustizia federale per il ritardato o omesso pagamento di emolumenti (non pagati) ai giocatori e, dall’altro, l’assicurazione ai giocatori stessi che gli altri premi pattuiti  sarebbero  stati  comunque pagati.

Le anomalie documentali, la mancata esibizione alla società di revisione, il loro invio per posta e il successivo rinvenimento di documenti apparentemente uguali ma sostanzialmente  diversi,  le diverse sottoscrizioni e timbrature suffragano questa ipotesi perché, a tacer d’altro, non si spiega

come due dirigenti si rechino nello stesso posto, portando con sé due timbri societari diversi ed assumano di non essersi neanche incontrati. Né della ragione concreta dell’invio alla Deloitte di verbali che poi non risultano essere stati acquisiti agli atti della società.

La Corte esprime, pertanto, il convincimento che, con la consapevole partecipazione di ognuno, siano stati formati documenti che integrano un’innegabile falsificazione, scaturente da un reciproco effetto di invalidazione, posta in essere per un inconfessato scopo illecito, il cui disvelamento e/o raggiungimento non è, comunque, essenziale alla concretizzazione della violazione di cui all’art. 8, comma 1 C.G.S..

Sulla base di questo, la Corte ritiene che le riscontrate, innegabili responsabilità debbano essere diversificate in relazione all’apporto causale che si ritiene essere stato individualmente fornito e, conseguentemente, modulate le sanzioni da irrogarsi, nella misura che questa Corte ritiene di giustizia, anche in ragione della non rilevata incidenza lesiva dei documenti su situazioni ricadenti nella cognizione federale.

Per quanto riguarda il sig. Cutrufo, attesa la sua posizione di dirigente rappresentante legale della società calcistica  e di sottoscrittore di parte dei documenti “doppiati”, la Corte reputa equo sanzionarlo con l’inibizione per mesi tre.

Per quanto riguarda il sig. Iodice, avuto riguardo alla sua posizione di direttore generale della società, non è credibile né la dichiarata estraneità ai fatti - atteso che egli risulta aver sottoscritto, nella stessa data e con le stesse persone, documenti che poi sarebbero stati corretti nelle stesse circostanze, recando non più la sua firma ma quella del sig. Cutrufo (o viceversa), che assume non aver incontrato - né che egli sia stato all’oscuro della loro commissione, visto che gli atti societari rientrano nei suoi poteri di gestione e verifica. Si ritiene equo irrogare la sanzione dell’inibizione nella misura del presofferto sino alla data odierna.

Quanti ai giocatori Daffara, Sandomenico e Mancino la Corte ritiene ugualmente non credibili le motivazioni offerte a giustificazione di atti sottoscritti che presentano i vizi e le anomalie descritte e, per l’effetto commina, ad ognuno, la sanzione della squalifica a gare ufficiali nella misura del presofferto.

Per effetto della condanna dei dirigenti e dei calciatori, attesa la prescrizione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., condanna la società Siracusa Calcio s.r.l. a pagare un’ammenda di €. 10.000,00 (euro diecimila) in luogo della penalizzazione di punti uno in classifica inflitta dal giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 li accoglie parzialmente e ridetermina le sanzioni come segue:

- Sig. Cutrufo Gaetano inibizione per mesi 3;

- Sig. Iodice Giuseppe, Calc. Daffara Manuel, Calc. Mancino Nicola e Calc. Sandomenico Salvatore nel presofferto;

- Siracusa Calcio Srl ammenda € 10.000,00; Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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