F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 013/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 130/CFA DEL 20/06/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL CALC. CORTICCHIA NICOLÒ (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 3.1 E 5, COMMI 5.1 E 5.5 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO IN VIGORE DALL’1.4.2015 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 7907/32 PF 17 18/GM/GP/SDS DEL 28.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018) RICORSO DEL CALC. PAPARUSSO DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIBONESE CALCIO SRL ORA SS RACING CLUB ROMA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 3.1 E 5, COMMI 5.1 E 5.5 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO IN VIGORE DALL’1.4.2015 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 7907/32 PF 17 18/GM/GP/SDS DEL 28.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

RICORSO DEL CALC. CORTICCHIA NICOLÒ (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 3.1 E 5, COMMI 5.1 E 5.5 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO IN VIGORE DALL’1.4.2015  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  - NOTA  7907/32  PF  17 18/GM/GP/SDS DEL 28.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

 

RICORSO DEL CALC. PAPARUSSO DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIBONESE CALCIO SRL ORA SS RACING CLUB ROMA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 3.1 E 5, COMMI 5.1 E 5.5 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROCURATORE  SPORTIVO  IN  VIGORE  DALL’1.4.2015  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALE - NOTA 7907/32 PF 17 18/GM/GP/SDS DEL 28.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

I calciatori Nicolò Corticchia e Daniele Paparusso hanno impugnato dinanzi questa Corte, con separati e rituali atti, la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018.

Entrambi gli atleti, al termine della discussione tenutasi dinanzi quel Collegio il 19.4.2018, riguardante diverse posizioni di tesserati, li ha condannati a pagare un’ammenda di €.  3.000,00 cadauno in quanto ritenuti responsabili della violazione della disposizione ex art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 3.1 e 5, commi 5.1 e 5.5. del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo, nel testo vigente dall’1.4.2015.

La violazione risulta essere configurata dal comportamento dei due calciatori, deferiti dalla Procura Federale, con la nota indicata in epigrafe, perché, ad avviso di quel Requirente:

- il calciatore Corticchia, in data 20.7.2017, in occasione della sottoscrizione di un accordo economico con la soc. Unicusano Fondi Calcio S.r.l., si sarebbe fatto assistere dal procuratore sig. Gianfranco Cicchetti senza aver previamente sottoscritto, con lo stesso, un regolare contratto di rappresentanza, depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi;

- il calciatore Paparusso, nel concludere un accordo economico con la società Racing Club, in data 26.01.2017 si sarebbe fatto assistere dal procuratore sportivo sig. Gianfranco Cicchetti senza che, tra i due, sussistesse un regolare patto contrattuale di mandato, depositato presso la competente Commissione.

Dagli atti del procedimento emerge che la Procura Federale, nello svolgere la propria attività istruttoria  in  ordine  a  molteplici  fatti  di  rilevanza  disciplinare,  aveva  acquisito  copia  dei  contratti sottoscritti – per la parte che qui interessa – dal calciatore Nicolò Corticchia e la società Unicusano Fondi Calcio S.r.l. il 20.7.2017, da un lato e dal calciatore Daniele Paparusso e la società Racing Club Roma S.r.l. in data 26.1.2017, dall’altro. Entrambi i negozi erano stati sottoscritti per effetto dell’intermediazione operata dal procuratore sportivo sig. Gianfranco Cicchetti con il quale, tuttavia, non risultava formalmente in essere alcun contratto di mandato con rappresentanza, ritualmente depositato presso la competente Commissione.

Gli atleti, sentiti dalla Procura, avevano affermato, il Corticchia, che, contrariamente a quanto asserito dagli inquirenti, alla data contestata era vigente un contratto di rappresentanza in favore del sig. Cicchetti, stipulato il 27.2.2017 e risolto consensualmente nel settembre successivo, per cui nessun addebito poteva essergli mosso. Il Paparusso, da parte sua, aveva riferito che nel dicembre 2016 aveva sottoscritto un contratto di rappresentanza col Cicchetti il quale, proprio in virtù del relativo potere, lo aveva assistito nella trattativa conclusasi, positivamente, nel gennaio successivo, con la soc. Racing Club. Per questo fatto, lo aveva anche retribuito con 1000 euro, versatigli tramite bonifico e nulla sapeva circa il mancato deposito del contratto de quo presso la Commissione. Anche il suo contratto era stato consensualmente risolto nel settembre 2017

Entrambi i giocatori hanno ammesso, poi, che nel maggio 2017 il sig. Cicchetti aveva inviato loro un contratto “in bianco” – che, aveva assicurato, avrebbe poi completato – chiedendo di sottoscriverlo, cosa che entrambi avevano effettivamente fatto. Anche tale “contratto” non risulta essere mai stato depositato presso la FIGC.

Alla luce delle acquisizioni istruttorie, la Procura Federale li ha deferiti per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5. del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo, vigente dall’1.4.2015 ed il Tribunale Federale, innanzi al quale si è celebrato il procedimento, valutato come le dichiarazioni rese dai calciatori alla Procura Federale, in contrasto con le emergenze istruttorie, non fossero in grado di smentirle, ha condannati entrambi a pagare un’ammenda di euro tremila ciascuno.

Avverso tale decisione si sono appellati i due calciatori i quali, nei loro atti defensionali, sostanzialmente dello stesso tenore, posto in rilievo l’atteggiamento assolutamente collaborativo tenuto con la Procura, hanno riaffermato il loro convincimento che l’assistenza del procuratore Cicchetti, nelle circostanze in cui lui ha prestato la propria opera, fosse assolutamente legittima, fondata su rapporti contrattuali ritualmente sottoscritti.

Da qui la loro buona fede che giustifica, in questa sede, la richiesta di riforma della decisione di prime cure e, in ogni caso e in subordine, una significativa riduzione dell’ammenda inflitta, tale da ritenersi congrua rispetto agli emolumenti da ciascuno percepiti.

All’odierna riunione, presenti i calciatori, l’avv. Cacciotti – loro difensore – e l’avv. Mormando, in rappresentanza della Procura Federale hanno insistito, il primo per l’accoglimento dell’appello, in via principale e subordinata e, il secondo, per la conferma della decisione di primo grado.

LA CORTE

Riuniti, in via preliminare, i ricorsi per evidenti ragioni di connessione, ritiene che gli stessi siano parzialmente fondati e, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, li accoglie.

Il Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo F.I.G.C. prevede, in primo luogo, che il contratto di rappresentanza o mandato dev’essere redatto secondo un modello predeterminato e contenere requisiti minimi per la sua validità, al pari del suo deposito che, come indicato sia nell’art. 3.1 che nel successivo art. 5.5, è condizione per la sua efficacia.

Alla luce di queste prescrizioni, rigorose, in una con quella di cui all’art. 1 bis C.G.S., vanno valutate le condotte dei due calciatori che, sebbene con  modalità  fattuali  leggermente  differenti, posso ascriversi alla stessa tipologia lesiva.

Il sig. Corticchia, nel sottoscrivere il suo contratto con la Unicusano Fondi, nel luglio 2017, lo ha fatto con l’assistenza del sig. Cicchetti con il quale aveva in essere,  a  suo  avviso,  un  regolare contratto di mandato e rappresentanza. Non è così. Infatti, se è vero che nel febbraio dello stesso anno egli aveva sottoscritto, con validità biennale, un contratto con il Cicchetti, è altrettanto vero che egli, con effetto novativo, ne aveva sottoscritto un altro nel maggio successivo, del tutto inefficace perché mancante di elementi essenziali. Questo, nell’errato convincimento del Cicchetti che, a causa della retrocessione del club di appartenenza, intervenuta alla fine del campionato,  il  precedente negozio avesse perso ogni efficacia: cosa vera, ma solo nel precedente testo, vigente sino al 31.3.2015.

Con la conseguenza che, per effetto della nuova sottoscrizione il precedente patto aveva perso ogni  efficacia  ma  senza  che,  per  effetto  del  nuovo  negozio,  irregolare  e  invalido  alla  radice  per mancanza degli elementi di cui all’art. 5.1 e per omesso deposito ex art. 5.5, potesse dirsi operante un nuovo mandato. Con la logica conseguenza che il Cicchetti, a nessun titolo, poteva dirsi procuratore sportivo del Corticchia.

Lo stesso è a dirsi per il calciatore Paparusso, il quale ha dichiarato che già dal dicembre 2016 egli aveva conferito mandato al sig. Cicchetti per rappresentarlo nelle trattative con la soc. Racing Roma. Solo che il contratto risulta, per tabulas, sottoscritto in data 19 gennaio 2017 (e non 26 gennaio come indicato per mero errore materiale) mentre quello che conferiva poteri al Cicchetti è del 27.2.2017.

Non sembra esservi dubbio, quindi, che il Paparusso abbia violato la normativa, al pari del Corticchia, incaricando il sig. Cicchetti di rappresentarlo senza preventivamente munirlo di un valido mandato. Così come non appare credibile la versione riduttiva offerta da quest’ultimo che, nel caso del contratto sottoscritto dal Paparusso, egli avrebbe effettuato solo una mera segnalazione “pro bono” in suo favore. Tesi non sostenibile, anche alla luce del bonifico di 1000 euro effettuato, all’indomani della stipula, dal Paparusso; segno evidente di una corrispettività di prestazioni, pienamente sinallagmatica nei fatti ancorché invalida formalmente per omessa  sottoscrizione  di  un  contratto valido ed efficace.

Quanto precede fonda, pertanto, il convincimento di questa Corte che entrambi i calciatori, Nicolò Corticchia e Daniele Paparusso, siano pienamente responsabili della violazione addebitata con conferma, sul punto, della decisione di prime cure.

Ritiene però la Corte che la misura dell’ammenda debba essere ricondotta ad equità, alla luce di quanto disposto dall’art. 16 C.G.S., in considerazione del complessivo atteggiamento, sicuramente collaborativo, degli atleti e dell’entità delle loro retribuzioni nonché nell’ignoranza, non pienamente incolpevole, delle regole che presiedono ai contratti di rappresentanza sportiva, violate - si ritiene - con sicura negligenza.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li accoglie parzialmente e riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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