F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 046CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 077/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ SS FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ACQUAVIVA SEBASTIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 4) COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2375/66 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SS FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ACQUAVIVA SEBASTIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 4) COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2375/66 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)
Con atto ritualmente notificato, la S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l. proponeva reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, pubblicata nel Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017.
Deduceva la reclamante, a sostegno delle proprie ragioni, che il Primo Giudice avrebbe travisato i fatti, omettendo di considerare che la stessa si sarebbe trovata nell’impossibilità di effettuare il dovuto pagamento, semplicemente perché il proprio conto corrente, nei giorni immediatamente antecedenti alla prevista scadenza, in virtù di procedura esecutiva incardinata dall’avv. Eduardo Chiacchio, era stato assoggettato al vincolo del pignoramento ex art. 543 e segg. c.p.c. e Bancapulia S.p.A., erroneamente, non aveva limitato il vincolo all’importo pignorato (€ 20.457,60, vale a dire, l’importo precettato, maggiorato del 50%), ma aveva reso indisponibili tutte le somme ivi giacenti (€ 46.957,41).
Nel corso della riunione tenutasi il 19.1.2018, Fidelis Andria 1928, a mezzo del proprio difensore, ribadiva con discussione orale le dedotte argomentazioni, mentre La Procura Federale, pregiudizialmente, eccepiva la tardività del Reclamo e nel merito, per il caso di rigetto della dispiegata eccezione, chiedeva il rigetto del proposto reclamo.
Motivi della decisione
Prioritariamente, va esaminata l’eccezione di tardività del proposto reclamo per non aver rispettato i termini dimidiati.
L’eccezione devesi ritenere totalmente infondata.
L’Ordinamento Sportivo abbrevia i termini quando il giudizio è sottoposto a peculiari esigenze di celerità, ma in detto caso, anche la convocazione delle parti subisce la dimidiazione dei termini ed il conseguente provvedimento viene accompagnato dall’avvertimento che lo stesso è stato emesso con le procedure di cui al Com. Uff. n. 154/A del 5.5.2017.
Nella fattispecie, le parti sono state convocate con i termini ordinari e nessun particolare avvertimento ha accompagnato la comunicazione del provvedimento emesso, per cui, si reputa che il reclamo sia stato correttamente proposto nei termini ordinari, con conseguente infondatezza della proposta eccezione.
Nel merito, non può riconoscersi alcun contenuto esimente in favore della reclamante, a fronte del subito pignoramento nei giorni anteriori al termine di scadenza dei dovuti pagamenti, per un variegato ordine di morivi, che succintamente si evidenziano.
In primo luogo, si osserva che la procedura esecutiva è stata incardinata in virtù di due separati atti di precetto, notificati entrambi il 20.12.2016, per cui, il debitore aveva tutto il tempo per provvedere, evitando il rischio della procedura esecutiva.
In secondo luogo, l’atto di pignoramento presso terzi, come risulta dalla relativa documentazione in atti, è stato notificato in data 13.3.2017 ed anche in detto caso, si era ben lontani dal termine di scadenza dei pagamenti del 30.6.2017.
Da ultimo, si evidenzia che l’intero importo erroneamente vincolato da Bancapulia S.p.A. in forza dell’atto di pignoramento notificatole, era pari ad € 46.957,51, ma come emerge dagli atti, in data 13.7. 2017 la reclamante ha pagato € 58.078,00 per omessi versamenti Irpef ed € 115.139,00 per omessi versamenti Inps. La somma dei due richiamati importi è pari ad € 173.217,00, che mai la reclamante avrebbe potuto corrispondere, anche se avesse potuto disporre di tutte le proprie giacenze bancarie, ammontanti al minor importo di € 46.957,51.
Pur volendo prescindere dall’evidenziate e risalenti date di notifica degli atti di precetto e dell’atto di pignoramento presso terzi, da ritenersi assorbenti per fondare comunque il rigetto del proposto reclamo, forse in ipotesi, il tutto avrebbe potuto avere una diversa valutazione, se Fidelis Andria 1928 avesse dato la prova del tempestivo pagamento dell’importo di € 126.259,49, giustificando il ritardo nel pagamento della differenza (€ 46.957.51), con l’esigenza dello svincolo delle somme pignorate. Quanto dedotto non è però avvenuto ed il reclamo non può essere esaminato neanche sotto un subordinato profilo, per cui, devesi ritenere la sua totale infondatezza.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Fidelis Andria 1928 di Andria (BT).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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