F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 046CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 077/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. TACCOGNA ANTONIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017) RICORSO DEL SIG. TACCOGNA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. TACCOGNA ANTONIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)
RICORSO DEL SIG. TACCOGNA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)
1. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 28/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018) del 27 novembre 2017, ha inflitto le seguenti sanzioni:
a) inibizione per sei mesi al sig. Antonio Taccogna, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl;
b) punti 1 di penalizzazione in classifica per la Società Matera Calcio Srl, da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018.
Con distinti atti, la Società Matera Calcio Srl ed il sig. Antonio Taccogna hanno proposto ricorso avverso tali sanzioni, articolando i seguenti identici motivi:
- il diniego manifestato dalla Lega Pro in ordine alla idoneità della polizza fideiussoria rilasciata dalla Elba Assicurazioni e ritualmente depositata entro il 30 giugno 2017 sarebbe stato determinato dal fatto che la Lega non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema delle Licenze Nazionali 2017/2018, mentre, sulla base della documentazione in atti e dell’effettivo evolversi degli eventi, le condotte del Matera Calcio e del suo legale rappresentante sarebbero state rispettose della normativa;
- entro il 30 giugno 2017, infatti, la Società ha deposito idonea garanzia fideiussoria rilasciata dalla Elba Assicurazioni e, solo a titolo cautelativo, ha successivamente versato anche una seconda idonea polizza fideiussoria;
- avendo la Lega Pro, subito dopo l’avvenuto deposito, manifestato qualche perplessità circa l’impossibilità di reperire il rating della Elba Assicurazioni, la Società ha prima trasmesso sia l’attestazione rilasciata dalla Cerved da cui emergeva l’assoluta solvibilità della Compagnia di Assicurazioni sia la relazione di solvibilità redatta dalla Cerved e, dopo, a puro titolo cautelativo, ha richiesto ed ottenuto una seconda polizza fideiussoria depositata in data 7 luglio 2017;
- il tempestivo deposito di idonea garanzia fideiussoria entro il 30 giugno 2017 avrebbe positivamente concluso la procedura, ma, in ogni caso, potrebbe ravvisarsi l’ipotesi sanante della causa di forza maggiore o dell’errore scusabile;
- dal carteggio processuale in atti non risultano gli atti con i quali la Lega non è riuscita a reperire il rating richiesto, per cui non vi sarebbe alcuna prova dell’istruttoria espletata dalla Lega Pro in sede di rilascio della Licenza Nazionale con specifico riguardo all’indagine effettuata per verificare il rating della Elba Assicurazioni.
2. La Corte, riuniti in via preliminare i ricorsi per l’evidente connessione tra gli stessi, li accoglie in ragione di quanto di seguito indicato e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte dal Tribunale Nazionale Federale.
Il C.U. 113/A del 3 febbraio 2017, disciplinante il Sistema della Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, ha previsto al titolo 1), paragrafo 1), lett. E, punto 9) che le Società, entro il termine del 30 giugno 2017, devono “depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali”.
Nella fattispecie in esame, la Società Matera Calcio Srl ha depositato entro il 30 giugno 2017 la fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00 rilasciata dalla Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, per cui ha oggettivamente posto in essere quanto richiesto dalla norma interna nel termine perentorio dalla stessa stabilito.
Il punto essenziale della questione, quindi, è costituito dall’accertare se tale tempestivo adempimento sia avvenuto correttamente, vale a dire occorre verificare se la Compagnia di Assicurazioni che ha rilasciato la fideiussione abbia un rating almeno pari a quello richiesto.
Il Tribunale Federale Nazionale ha indicato che per la Compagnia Elba Assicurazioni “la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal sistema delle Licenze Nazionali” ed ha sostenuto che “risulta documentalmente provato e non oggetto di smentita da parte dei soggetti deferiti che la fidejussione prestata dal Matera Calcio Srl, necessaria per il rilascio della licenza per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, non fosse conforme alle inderogabili prescrizioni di cui al titolo I), paragrafo I), lettera E, punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017”.
Di talché, il TFN sembra aver dato per scontato che il mancato reperimento da parte della Lega del rating della Società assicurativa che ha rilasciato la fideiussione comporta la violazione delle prescrizioni federali da parte della Società che ha chiesto l’ammissione al Campionato.
Tale assunto non può essere condiviso.
L’obbligo posto a carico delle Società che intendono iscriversi al campionato è il deposito, entro un termine perentorio, di una fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00 rilasciata da Banche iscritti negli appositi albi o da Compagnie di Assicurazioni aventi un certo rating minimo.
L’accertamento del possesso di un rating minimo da parte di una Compagnia di Assicurazioni (il rating, come noto, è la valutazione della solvibilità e, quindi, dell’affidabilità di un’impresa) può rivelarsi più complesso rispetto all’accertamento dell’iscrizione di una Banca nel relativo elenco ed è indubbio che lo stesso possa avvenire anche dopo la scadenza del termine perentorio, entro il quale l’unico obbligo che la Società che intende iscriversi al campionato deve adempiere è il deposito della fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00.
La Società Matera Calcio, anche a voler prescindere dalla individuazione di chi sia il soggetto su cui grava l’onere dell’accertamento del rating della Compagnia che ha rilasciato la fideiussione, in data 5 luglio 2017, ha trasmesso alla Lega Italiana Calcio Professionistico la certificazione rilasciata dalla Cerved, agenzia italiana di rating, da cui è possibile evincere la solvibilità della Elba Assicurazioni e, quindi, l’esistenza di un rating di valore sostanzialmente equivalente a quello richiesto dall’ordinamento di settore.
D’altra parte, la stessa Lega Pro, con nota del presidente in data 10 luglio 2017, ha comunicato alla CO.VI.SO.C. che “la società Matera Calcio S.r.l., ha presentato garanzia assicurativa emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni per la quale la scrivente Lega non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema Licenze Nazionali 2017/2018, risulta bensì dotata di elevati indici di solvibilità”.
Pertanto, il rispetto della ratio della prescrizione interna – ottenere il rilascio della fideiussione da Compagnie assicurative dotate di adeguata capacità di rimborso del debito - è implicitamente riconosciuto dalla stessa Lega, che fa riferimento ad “elevati indici di solvibilità” della Elba Assicurazioni.
Infine, non può sottacersi che nessuna istruttoria risulta compiuta dalla Lega al fine di verificare se la Compagnia di Assicurazioni in discorso fosse in possesso del rating minimo richiesto.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, nessun illecito disciplinare può essere configurato a carico della Società Materia Calcio Srl e del suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, che, anzi, hanno in breve tempo depositato un’ulteriore polizza fideiussoria a titolo cautelativo.
Di qui, la fondatezza dei ricorsi ed il loro accoglimento, con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte dal Tribunale Nazionale Federale.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rispettivamente presentati dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT) e dal sig. Taccogna Antonio li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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