F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 046CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 077/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. COSCARELLA FABIO E DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3580/71 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 2.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. COSCARELLA FABIO E DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3580/71 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 2.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)
1. La decisione impugnata ha giudicato infondato il deferimento proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto nei confronti del Sig. Fabio Coscarella, nonché alla Società Rende Calcio 1968, in esito al procedimento disciplinare n. 71 pf 17-18, avente a oggetto: “Segnalazioni del 08.08.2017 e del 09.08.2017 del Presidente della Lega Pro, aventi a oggetto la presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla Società Rende Calcio 1968 Srl in data 27.7.2017”.
2. L’atto di deferimento formulato in primo grado, sostanzialmente riprodotto e sviluppato in questo grado di giudizio, attraverso la critica della pronuncia impugnata, si basa sulla seguente ricostruzione dei fatti.
In data 27.7.2017, il legale rappresentante della Società Rende Calcio 1968 S.r.l., Sig. Fabio Coscarella proponeva domanda di ripescaggio nel campionato di Lega Pro della stagione 2017-2018, depositando in originale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico due garanzie bancarie in formato cartaceo, rilasciate dalla Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, emesse in favore della stessa Lega, per complessivi € 550.000,00, aventi rispettivamente il N. NLSNKO76031758HSKIT, di € 350.000,00, e il N. NLSNK935721832HSKIT, di € 200.000,00.
3. La Lega Italiana Calcio Professionistico, con mail del 27/07/2017, contattava la Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, al fine di verificare l’autenticità e la validità delle garanzie, ricevendo dalla banca risposta con una mail del 08/08/2017, con la quale si rappresentava che tale Istituto di Credito non rilasciava quel tipo di garanzie e con quella forma. A seguito di espressa richiesta da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, con mail del 09/08/2017, la Banca Popolare di Milano evidenziava, poi, che la Svenska Handelsbanken non emetteva garanzie in forma cartacea, utilizzando invece soltanto la messaggistica “swift”.
4. Secondo la Procura Federale, dai documenti acquisiti agli atti del procedimento, emergerebbe pacificamente che le garanzie, depositate presso la Lega in data 27.7.2017, il giorno precedente alla scadenza del termine fissato per tale adempimento dal C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14.7.2017, fossero prive di qualsiasi efficacia.
A dire dell’organo inquirente, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione davanti alla Procura Federale, emerge altresì che il Sig. Fabio Coscarella avesse fatto ricorso al contatto con un intermediario fin dal 16.6.2017, al fine dichiarato di ottenere le garanzie fidejussorie necessarie alla presentazione della domanda di ripescaggio con un esborso di denaro e con il rilascio di garanzie immobiliari inferiori rispetto a quelle richiestegli da altro Istituto di Credito, al quale si era rivolto in precedenza.
5. Sempre dalle stesse dichiarazioni rese dal Sig. Fabio Coscarella, oltre che dai documenti acquisiti agli atti del procedimento, si evincerebbe che lo stesso, fin dal 04.7.2017, avesse nutrito forti perplessità e dubbi sull’affidabilità dell’intermediario e sul mandato che gli era stato chiesto di sottoscrivere al fine di ottenere le garanzie richieste. Ciò nonostante, il Sig. Coscarella aveva provveduto al pagamento dell’importo richiesto per il rilascio delle fideiussioni in data 14.7.2017, peraltro senza ricevere fattura dell’importo corrisposto. Tale ultima circostanza costituirebbe, per la Procura, ulteriore elemento di non regolarità del rapporto intrapreso. Il Sig. Coscarella, poi, otteneva le garanzie richieste in forma cartacea in data 25.7.2017, senza porre in essere alcuna verifica preliminare sull’effettiva operatività delle stesse.
6. Nel corso della propria audizione dinanzi alla Procura Federale, il Sig. Fabio Coscarella dichiarava, in particolare, quanto segue: “Preciso che in data 21.7.2017 ricevetti dalla Multiservizi (Società intermediaria) il nominativo e la sede dell’istituto fideiubente ciò in quanto volevo fare delle verifiche in ordine alla validità delle fideiussioni giacché la Lega Pro, con la quale i miei consulenti amministrativi del Rende dott. Paolo Miceli e Giovanni Ciardullo, avevano iniziato una interlocuzione, non aveva avuto ancora una conferma di validità delle garanzie anticipate a mezzo pec. Dopo aver ricevuto i dati dell’Istituto feci chiamare i miei collaboratori per avere notizie ma non riuscimmo ad avere alcuna risposta”.
7. Secondo l’organo inquirente, a fronte delle perplessità e degli elementi di inattendibilità a propria disposizione, il Sig. Coscarella, alla data del 21.7.2017, ha pacificamente ammesso di aver tentato unicamente di porre in essere con l’Istituto Bancario estero contatti del tutto informali, limitandosi a riferire chiamate telefoniche rimaste senza esito, delle quali peraltro non vi è prova alcuna, a fronte delle numerose mail che invece provano il prolungato rapporto con l’intermediario. L’esigenza di un accurato controllo era imposta, fra l’altro, dall’assenza di riscontro in merito alla validità delle garanzie già manifestata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva ricevuto le stesse in anticipazione a mezzo informatico.
8. A parere della Procura, nonostante tali inequivoci elementi, il Sig. Fabio Coscarella si era quindi limitato a ricevere le garanzie in forma cartacea in data 25.7.2017, per poi depositarle il giorno successivo presso la Co.Vi.So.C. ed il 27.7.2017 presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
9. La Procura, a sostegno della propria ipotesi accusatoria, ha riportato alcuni brani dell’audizione svolta nel corso dell’istruttoria.
“D: Avendo appreso che gli incaricati della Lega Pro nutrivano dubbi circa la validità delle garanzie depositate, quale è stato il suo operato di conseguenza? R: Ho contattato il responsabile per l’Italia della ArgoGlobalSE, sig. Adolfo Picariello, Società con cui molte Società di Lega Pro e alcune di serie B, avevano stipulato polizze fideiussorie, che mi chiese gli stessi documenti che avevo prodotto per ottenere le prime due garanzie; mi chiese altresì garanzie reali su immobili di proprietà della Società controllante il Rende Calcio. Preciso inoltre che il premio assicurativo fu pari ad € 55.000,00 che pagai a mezzo assegno circolare datato 31.7.2017.
Entro il 31 luglio avviammo le pratiche, tramite il notaio Anna Calvelli di Rende, per perfezionare le garanzie ipotecarie in favore dell’ArgoGlobalSE. Non sono in grado di riferire quando si consolidò l’ipoteca. D: Può esporre nel dettaglio come ha provveduto all’acquisizione delle seconde fideiussioni e le relative modalità di deposito presso gli Uffici della Lega Pro a Firenze?
R: Le due nuove polizze furono trasmesse a mezzo PEC in data 1.9.2017 alla Lega Pro, con decorrenza della garanzia 27.7.2017”.
10. La Procura rileva che lo stesso legale rappresentante della Rende Calcio 1968 S.r.l., pertanto, ammette di aver ottenuto garanzie valide in appena cinque giorni a fronte di perplessità e di dubbi, peraltro suffragati se non altro dalla riferita assenza di possibilità di contatto con l’Istituto di Credito che avrebbe dovuto rilasciare le fideiussioni, che lo stesso ha dichiarato di nutrire già dal 4.7.2017 e che si sono ulteriormente aggravati quantomeno dal 21.7.2017; lo stesso, pertanto, avrebbe avuto la possibilità di operare con diligenza e sollecitudine al fine di verificare preventivamente l’efficacia delle garanzie che aveva chiesto e di ottenerne di valide in tempo utile per il rispetto del termine fissato per la presentazione delle domande di ripescaggio.
11. Secondo la Procura Federale i fatti così riassunti evidenzierebbero comportamenti in violazione della normativa federale. In particolare, il Sig. Coscarella Fabio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante protempore della Società Rende Calcio 1968 S.r.l., dovrebbe essere ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto unitamente alla domanda di ripescaggio al Campionato di Serie C della Società dallo stesso rappresentata e nel termine per la presentazione della stessa – fissato dal Com. Uff. del Presidente Federale n. 10/A del 14.7.2017 per il giorno 28.7.2017 – in data 27.7.2017 ha prodotto ed utilizzato una fidejussione priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali. Mentre la Società Rende Calcio 1968 S.r.l., dovrebbe rispondere della stessa violazione, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Fabio Coscarella.
12. Nel corso del giudizio di primo grado, con distinte memorie i deferiti chiedevano, in via principale, il proscioglimento, ovvero e in subordine, l'applicazione della minima sanzione edittale prevista ex lege. Sostenevano infatti la linearità del comportamento collaborativo del legale rappresentante del Rende Calcio, per aver sanato immediatamente la posizione di stallo verificatasi a seguito della prima fidejussione, mediante la sostituzione del documento di garanzia invalido con altro avente efficacia antecedente al termine di decadenza per la presentazione fissato dal Com. Uff. n. 10/A PF, nonostante il supporto cartaceo fosse stato depositato oltre il tempo di prescrizione normativa.
13. All’esito del dibattimento di primo grado, la Procura Federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni di sei mesi di inibizione per il Sig. Fabio Coscarella e di un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, per la Società Rende Calcio 1968 S.r.l..
14. Il Tribunale ha giudicato infondato il deferimento sulla base di “una analisi metodologica maggiormente confacente al caso concreto, comunque in grado di porre nella giusta luce l'insieme di tutti gli episodi occorsi al Rende Calcio, in rapida successione, onde conferire alla decisione un quadro esaustivo dei profili giuridico fattuali che riguardano la posizione dei prevenuti, così da tener conto non soltanto di quanto trascritto nella parte dispositiva del deferimento, ma anche degli eventi pre e post rilascio della prima fidejussione oggetto della contestazione.”
15. La pronuncia si basa su un’ampia e articolata motivazione, di seguito trascritta. “Dai documenti resi dalla Procura Federale si evince, in punto di fatto, che il Sig. Fabio Coscarella unitamente alla domanda di ripescaggio della squadra in Serie C, consegnò in FIGC una prima dalla Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, rivelatasi successivamente priva di efficacia. Risulta altresì che in epoca coeva all'accertamento della validità o meno di detta garanzia, il dirigente si premurò, nel breve volgere di pochi giorni, di reperire una seconda polizza fidejussoria rilasciata da altro Ente, sanando così la posizione di inadempienza del sodalizio sotto il profilo sostanziale, ma non nei sanciti tempi per aver oltrepassato il termine di presentazione della garanzia fissato al giorno 28.7.2017 (Com. Uff. del Presidente Federale n. 10/A del 14.7.2017). A seguito di tale comportamento la Procura Federale ha contestato al dirigente la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2 C.G.S.; e alla Società l'art. 4 comma 1 C.G.S..
In linea di principio si conviene con la Procura Federale laddove esprime principi sanzionatori riferiti a violazioni di carattere temporale, il cui rispetto è rigorosamente dovuto a cura dei tesserati; ma è parimenti corretto constatare che l’analisi dei comportamenti attuati nel caso di specie va considerata nella sua intierezza, attraverso la completa esegesi dei fatti oggettivamente rinvenibili dagli atti istruttori del procedimento, a maggior ragione ove si consideri la manifesta volontà del prevenuto di sanare sùbito la posizione invalida attraverso il deposito di una nuova garanzia (cioè la seconda fidejussione) avente efficacia antecedente rispetto alla scadenza sancita dal menzionato Com. Uff. Presidenziale: infatti, nella specie, la seconda fidejussione espone una validità retroattiva a far data dal 27.7.2017, cioè il giorno precedente alla scadenza normativamente prescritta.
In tal senso ritiene il Tribunale che i prevenuti vadano prosciolti poiché il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal Sig. Coscarella, focalizzando l’attenzione sul solo primo episodio (fidejussione invalida e violazione del termine di presentazione), che preso singolarmente potrebbe ingenerare oggettive perplessità in ordine al comportamento leale e corretto del prevenuto. Ma vige agli atti un secondo rilievo, peraltro diffusamente trattato nella narrazione probatoria, nonchè dalla difesa, sulla cui contezza esimente non viene svolta menzione alcuna nel dispositivo. Se dunque è vero che vi fu un superficiale affidamento del dirigente nel primo
conferimento dell’incarico ai fini del reperimento della originaria fidejussione al mediatore incaricato, è parallelamente vero che il Sig. Coscarella in epoca contestuale all'accertamento della prima fidejussione invalida, si premurò immediatamente al fine di reperire e ottenere una nuova garanzia valida, onde sanare la precedente con decorrenza antecedente al prescritto termine di decadenza. Consegue che, nella fattispecie, merita maggiore tutela il contegno collaborativo svolto dal Sig. Coscarella inteso nel coacervo, piuttosto che l'analisi asettica e parziale degli eventi riferiti al solo primo episodio, in presenza delle innumerevoli circostanze concrete aventi natura scriminante e pacificamente evincibili dal contenuto stesso del deferimento.
A ben vedere, il convincimento della Procura Federale trae spunto dal solo primo tempo di una vicenda oltremodo articolata e sofferta quale quella in esame, cioè l'aver prodotto e utilizzato una fidejussione (la prima) priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali. Tuttavia tale proiezione non è rappresentativa del comportamento attuato dal Rende Calcio, invero dipanatosi nell'occasione in due tempi concatenati tra loro. Traslando quindi i fatti all'interno delle norme di relazione, il convincimento colpevolista adottato dalla Procura Federale non trova coerente ragione poiché focalizzato unicamente sul controllo preventivo e sulla rinvenuta originaria superficialità, che però non trova conferma nei correttivi svolti successivamente (seconda fidejussione) per sanare integralmente e tempestivamente la posizione inadempiente, in onore ai presupposti di fattiva e concreta volontà di sanare una posizione rivelatasi inefficace, per colpa esclusiva di terzi intermediari.
Per tale ragione ritiene il Tribunale che il comportamento del Sig. Fabio Coscarella non sia stato dettato da scarsa lealtà, correttezza o probità, né sia ascrivibile al contestato art. 8 C.G.S., ma di converso sia riconducibile alla ipotesi scriminante che opera in onore allo specifico concetto giuridico della comparazione tra tutti i comportamenti posti in essere dal prevenuto, tra i quali la volontà di non ledere le norme del diritto hanno assunto un deciso sopravvento rispetto alla obiettiva leggerezza adottata in occasione del rilascio della prima fidejussione.”
16. La Procura impugna la decisione, con un ampio ricorso, suddiviso in due motivi, l’uno riguardante l’asserita violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S., e l’altro concernente la dedotta errata valutazione del materiale probatorio.
17. Gli incolpati resistono al gravame con memorie e documenti illustrativi.
18. All’esito del dibattimento d’appello, svoltosi il 19.1.2018, l’appello è stato trattenuto in decisione.
19. Con il primo mezzo, l’organo requirente afferma che il Tribunale di primo grado avrebbe in sostanza creato un’esimente o scriminante non prevista dall’ordinamento sportivo, costituita dalla condotta posta in essere dal Coscarella, una volta accertata l’inidoneità delle garanzie bancarie depositate, in un’epoca successiva alla realizzazione dell’illecito. Attraverso la costituzione di nuove garanzie, la cui efficacia non è posta in discussione, l’incolpato avrebbe sanato l’inadempimento con efficacia ex tunc, eliminando in radice il fatto materiale della prospettata violazione.
20. Con il secondo motivo, la Procura ribadisce che, a suo dire, non emergerebbero, comunque, elementi istruttori tali da giustificare la decisione assolutoria del Tribunale, in relazione all’accertamento dell’elemento psicologico dell’illecito.
21. La tesi dell’appellante, in relazione ai due motivi di gravame proposti, non sembra cogliere esattamente il percorso argomentativo svolto dalla pronuncia impugnata. Secondo il tribunale, infatti, la tempestiva attivazione delle nuove garanzie da parte dell’amministratore della Società Rende rappresenterebbe un ulteriore indice presuntivo della diligenza e della buona fede dell’incolpato e non rileverebbe, invece, alla stregua di un “ravvedimento operoso” con eccezionale valenza scriminante, elidendo il fatto materiale dell’illecito contestato, costituito dalla oggettiva inadeguatezza delle fideiussioni allegate alla domanda di ripescaggio.
L’itinerario logico svolto dal Giudice di prima istanza è, in questo senso, del tutto persuasivo, e risulta correttamente rapportato alle peculiarità del caso concreto in esame.
Dall’istruttoria svolta è emerso, infatti, che l’intermediario a cui si era rivolto il Coscarella si presentava come soggetto affidabile, in grado di offrire servizi economicamente convenienti. Né emergevano ragioni evidenti di inadeguatezza della operazione finanziaria in corso di svolgimento.
Le originarie perplessità manifestate dal Coscarella sembravano, poi, ragionevolmente dissipate, una volta ottenuti i documenti comprovanti l’avvenuto rilascio delle garanzie cartacee, che apparivano non manifestamente difformi dalle prescrizioni fissate della Lega.
22. È appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non è in discussione il tema della perentorietà dei termini previsti dalla normativa federale per il compimento di atti, prescritti a pena di decadenza e dell’ambito entro cui potrebbe riconoscersi rilievo alla forza maggiore o ad altre circostanze non controllabili dal soggetto autore dell’omissione.
Tale aspetto, del resto, ha formato oggetto di un separato giudizio già definito con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 60/2017, che sarà meglio illustrata i prosieguo.
Nel presente giudizio, infatti, l’illecito contestato riguarda l’asserita inadeguatezza dei documenti presentati dall’interessato, in relazione ad una vicenda in cui la condotta prevista dalla disciplina in materia è stata effettivamente realizzata ed è in discussione soltanto l’esattezza dell’adempimento e non già la sua esistenza giuridica.
23. In linea puramente teorica si potrebbe anche ipotizzare che l’esecuzione della prestazione incompleta o difforme dal modello normativo debba considerarsi equivalente a un totale inadempimento e debba essere equiparata ad una omissione. In concreto, però, occorre verificare sia l’entità dell’inadempimento “parziale”, sia il coefficiente soggettivo che ha determinato la riscontrata violazione, sia infine, il contenuto della prescrizione che impone l’obbligo che si assume violato.
Muovendo da questa corretta prospettiva, la Corte ritiene che il Sig. Coscarella abbia fornito sufficienti elementi probatori diretti a dimostrare l’uso di una diligenza adeguata al ruolo e all’ufficio ricoperti in seno alla società di cui è rappresentante. L’inadeguatezza formale delle garanzie presentate risulta presumibilmente imputabile alle condotte scorrette dell’intermediario di cui si è avvalsa la società.
Sul piano oggettivo, poi, la difformità dei documenti dalle prescrizioni federali non risulta così macroscopica ed evidente da consentire una equiparazione alla radicale mancanza dell’adempimento entro il termine perentorio previsto.
24. A ulteriore supporto dell’infondatezza del gravame si pongono le dettagliatissime argomentazioni svolte dalla decisione n. 60/2017, pronunciata dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport. La pronuncia ha accolto il ricorso della società Rende contro la delibera del Consiglio Federale FIGC (Com. Uff. n. 30/A del 4.8.2017) – avente ad oggetto la reiezione della domanda di ripescaggio al Campionato di Serie C 2017/2018, presentata dall’interessata.
Il Collegio di Garanzia, pur non escludendo, a priori e in astratto, la possibile residua rilevanza disciplinare della condotta materiale consistente nella presentazione di garanzie fideiussorie non corrispondenti a quelle prescritte, ha però evidenziato, in concreto, la situazione di oggettiva buona fede dell’amministratore della società, desunta dalla situazione di incertezza determinata dalla particolare vicenda in contestazione, attraverso argomentazioni logiche e mediante una valutazione obiettiva del materiale probatorio acquisiti, pienamente estensibili anche al procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio.
25. Ora, la decisione n. 60/2017, pur non comportando un effetto preclusivo sull’esercizio dell’azione disciplinare ritualmente esercita in questa sede dalla Procura Federale (stante la diversità dei soggetti coinvolti e dei suoi presupposti), contiene una motivazione che, nel suo contenuto essenziale, riferito ai fatti accertati, si riverbera sull’esito del presente giudizio, quanto meno nella parte in cui valorizza il rilievo della componente soggettiva delle condotte poste in essere dal rappresentante legale del Rende.
26. Al riguardo, è opportuno trascrivere i passaggi salienti della citata pronuncia.
La “vicenda oggetto di delibazione da parte dello scrivente Collegio è connotata da caratteristiche di estrema complessità e particolarità sulle quali è bene, anche facendo leva sulla funzione nomofilattica del Collegio di Garanzia, disegnare un perimetro di riferimento in tema di interpretazione autentica delle norme di diritto sportivo e, in una prospettiva de iure condendo, per alcune lacune formali e sostanziali che lo scrivente Collegio ha “scoperto” proprio grazie al caso in esame.
È bene da subito precisare come Questo Collegio ha ben presente l’orientamento quasi monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia medesimo in ordine alla perentorietà dei termini ed alla importanza del deposito puntuale della documentazione richiesta per poter accedere ai campionati sia in via diretta che a seguito di ripescaggi (cfr. Collegio di Garanzia, Decisione 31/2016;
Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 38/2014; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 21/2014; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 24/2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 17-18/2011) – precedenti peraltro puntualmente richiamati dalla difesa della FIGC - ma è proprio dall’analisi di detti precedenti - che sono ovviamente da ribadire in questa sede - che si giunge ad un approdo diverso nel caso in esame.
Invero, tutti i precedenti citati fanno sempre riferimento alla mancata produzione dei documenti nel termine fissato per il deposito e/o in presenza di atti formali di prova della non validità e/o efficacia delle fidejussioni depositate. Il giudizio cui è chiamato a decidere il Collegio in questa sede, invece, sebbene prima facie sembrerebbe innervarsi nel solco delle richiamate casistiche, ad un approfondimento puntuale si connota di sue specificità.
E valga il vero. La delibera di diniego del ripescaggio oggidì impugnata afferma testualmente che “la società Rende Calcio 1968 S.r.l., fermo il rispetto degli altri adempimenti di cui al Com. Uff. n. 10/A del 14.7.2017, quanto alle garanzie richieste dal citato comunicato, ha depositato: a) entro il termine perentorio del 28.7.2017, ore 13:00, due fideiussioni bancarie, per le quali, come attestato dalla Lega Pro, non è pervenuta conferma di validità; b) in data 1° agosto 2017, quindi oltre il suddetto termine perentorio del 28.7.2017, ore 13:00, due polizze fideiussorie assicurative per le quali è pervenuta conferma di validità”. Come è agevole notare, è lo stesso Consiglio Federale a statuire che la società ha assolto l’onere di presentazione della documentazione nel termine del 28.7.2017 (ovvero quello stabilito nel Com. Uff. 10/A del 14.7.2017), ma la esclude dal ripescaggio per una circostanza del tutto singolare e cioè perché per le fidejussioni depositate in quella data “non è pervenuta conferma di validità”, ergo la esclusione dal ripescaggio non è da ancorarsi al mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la presentazione della documentazione, ma per un motivo “altro” per il quale non v’è traccia nelle norme federali di una sanzione di decadenza o di rifiuto della domanda depositata. Il vulnus normativo è di tutta evidenza e si è palesato anche in sede di discussione orale, laddove lo scrivente Collegio ha chiesto ai difensori delle parti, a fronte comunque di fidejussioni con decorrenza dal 27.7.2017, quale fosse ed in capo a chi cadesse l’onere di “confermare la validità” delle medesime fidejussioni, senza ricevere risposta esaustiva, se non un richiamo a due note inviate via e- mail (non posta elettronica certificata ma semplice e-mail, quindi anche senza una dotazione di autenticità e paternità cristallizzata ai sensi del DPR 11.2.2005, n. 68) alla Lega Pro, con cui un impiegato di banca riferisce che le fidejussioni non sarebbero state valide. Ma il dato più significativo è da rivenirsi nel fatto che le citate e-mail recano data 8.8.2017 e 9.8.2017, cioè rispettivamente quattro e cinque giorni dopo che la FIGC aveva già deliberato di respingere la domanda di ripescaggio della ricorrente e pubblicato la decisione con il Com. Uff. 30/A del 4.8.2017. Orbene, non v’è chi non veda come non esista un sistema di “collaudo” delle garanzie depositate da parte degli organi che, normativamente, a ciò sono deputati nell’ordinamento italiano, ovvero la Banca d’Italia e l’Ivass a seconda se le garanzie siano prestate da Istituti di Credito o da Assicurazioni Private, affidandosi, le Leghe e le Federazioni, a canali e/o fonti personali ai quali non può attribuirsi il requisito di certezza, ancor più se quest’ultima non viene cristallizzata in atti formali la cui provenienza possa essere a monte certificata e/o verificata. Né può valere sul punto il richiamo alla necessità di speditezza delle verifiche per le imminenze di avvio dei campionati, atteso che gli strumenti informatici ed elettronici oggi conosciuti consentono verifiche istantanee per ottenere le quali, sarebbe opportuno, de iure condendo, stipulare apposite intese da parte del CONI (con Banca d’Italia e Ivass) a beneficio delle Federazioni e delle Leghe, per dare uniformità e certezza alle disposizioni adottate sul tema che, in caso contrario, comporterebbero, come nel caso di specie, l’adozione di provvedimenti basati su ipotesi probabilistiche che comprimono diritti soggettivi ed interessi legittimi qualificati delle società affiliate a scapito dell’affermazione e della promozione del movimento sportivo, la cui promozione, ancor prima che nelle norme di dettaglio, è custodita nella Carta Costituzionale all’art. 3.
D’altra parte, questo stato di incertezza è stato denunciato dalla ricorrente alla pagina 5, terzo capoverso, del ricorso introduttivo, laddove si legge “…allorquando, subito dopo l’avvenuto deposito (delle prime fidejussioni, ndr), la Lega Pro manifestava qualche perplessità circa la validità delle medesime, la Rende Calcio 1968 S.r.l., nel dubbio, non esitava un solo istante e, nello stesso giorno 27 luglio 2017, provvedeva….(omissis) a richiedere ed ottenere dalla ArgoGlobal SE, …due nuove polizze”. E’, pertanto, di tutta evidenza, che non vi è alcuna certezza sulle dinamiche di accertamento di validità o meno delle fidejussioni, né tampoco v’è traccia agli atti della resistente FIGC di documenti antecedenti alla adozione del provvedimento di diniego al ripescaggio che attestino, dimostrino e sanciscano la effettività di quelle “perplessità” palesate in modi ad oggi ancora non chiariti.
Ma non solo. Il Com. Uff. 10/A del 14.7.2017, nello stabilire quali fossero i criteri ed i termini di ripescaggio delle società aspiranti, richiama per relationem il Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, con il quale venivano approvati i criteri per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C. Ebbene, il Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 approvato col richiamato Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, al Titolo I, lett. E, n. 9, nello stabilire l’obbligo di depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, “l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, rilasciata dalle Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia o dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., secondo le prescrizioni previste dal Com. Uff. n. 122/A del 20.2.2017, dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali”, non sanziona la mancata presentazione con il respingimento della domanda di ripescaggio, ma unicamente con la penalizzazione di un punto in classifica a seguito di deferimento della Procura Federale (che nel nostro caso non v’è stato), ritenendo tale omissione un illecito disciplinare.
Quest’ultimo aspetto, sia chiaro, non vuol dire che il termine perentorio prescritto dalla FIGC sia in qualche modo “sforabile” a causa di eventi imponderabili, atteso che va precisato come la decadenza sia un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all’annullamento di uno stato o rapporto giuridico. È disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. e, secondo un’opinione piuttosto diffusa, sarebbe una causa di estinzione di un diritto soggettivo, ma si osserva, in contrario, che effetto della decadenza è l’impossibilità di esercitare un potere in un singolo caso, nonostante che il potere medesimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui ricorre. Apertis verbis, la decadenza ha la funzione di assicurare che lo stato di incertezza relativo ad alcune situazioni giuridiche sia limitato a periodi assai contenuti nel tempo: ciò spiega perché sono irrilevanti le circostanze soggettive ed oggettive che abbiano impedito ad un soggetto di esercitare il diritto (o assolvere ad un obbligo) e che siano invece idonee a interrompere la prescrizione o, salvo che sia disposto altrimenti, a sospenderla (art. 2964 c.c.). Nel caso che ci occupa, la ricorrente non è incorsa nel mancato rispetto dei termini previsti per il deposito dei documenti utili al ripescaggio ed è lo stesso Consiglio Federale ad ammetterlo, laddove afferma che la Rende “ha depositato”, ma è stata esclusa dal ripescaggio per una motivazione ulteriore relativa alla “mancata conferma di validità” di quei documenti che, giova ribadirlo, non costituisce un onere a carico della società medesima e non è presente nell’elenco dei requisiti utili al beneficio dell’ammissione al campionato.
Dinanzi ad un quadro così delineato - e che nulla ha a che vedere con le conseguenze sulla inottemperanza ad una perentorietà dei termini - non è né giusto né in linea coi principi del movimento sportivo ripercuotere una lacuna normativa o un lapsus calami o una distrazione del legislatore sportivo su di una società che, in ogni caso, pur in presenza di uno stato di assoluta incertezza nel senso innanzi descritto, si è resa parte diligente, provvedendo alla integrazione documentale sebbene, in linea concettuale, a tanto non sarebbe stata neppure tenuta, perché alcun atto formale, comprovante la mancata validità delle prime fidejussioni, le era stato notificato.”
27. Anche la pronuncia del Collegio di garanzia, quindi, evidenza la particolarità della vicenda per cui è contenzioso, illustrando le molteplici ragioni che inducono a valutare favorevolmente l’atteggiamento soggettivo dell’amministratore e rappresentante legale della Società Rende.
28. In definitiva, quindi, il ricorso della Procura Federale deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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