F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 51CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 119/CFA DELL’11 MAGGIO 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ US GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 3.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018) RICORSO DEL SIG. BIAGETTI ENIO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018) RICORSO DEL SIG. VANNI ROBERTO (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018) RICORSO DEL SIG. BALLONI PAOLO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018) RICORSO DEL SIG. MANSI LORENZO (VICE PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ US GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 3.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.  4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

RICORSO DEL SIG. BIAGETTI ENIO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  10173/1126  PF  17  18  /GC/GP/BLP  DEL  13.4.2018  (Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

RICORSO DEL SIG. VANNI ROBERTO (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

RICORSO DEL SIG. BALLONI PAOLO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  10173/1126  PF  17  18  /GC/GP/BLP  DEL  13.4.2018  (Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

RICORSO DEL SIG. MANSI LORENZO (VICE PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  10173/1126  PF  17  18  /GC/GP/BLP  DEL  13.4.2018  (Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

Con reclamo del 9.5.2018, la società U.S. Gavorrano 1930 S.r.l. ed i signori Mansi Lorenzo, Biagetti Enio, Balloni Paolo e Vanni Roberto adivano la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare di cui di cui al Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018, che aveva inflitto loro le seguenti rispettive sanzioni:

- società U.S. Gavorrano 1930 S.r.l. la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva nonché l’ammenda di € 3.000,00;

2. Mansi Lorenzo inibizione di mesi 3;

3. Biagetti Enio inibizione di mesi 3;

4. Vanni Roberto inibizione di mesi 3;

5. Balloni Paolo inibizione di mesi 4.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con la suddetta decisione, si è pronunciato sul deferimento elevato dal Procuratore Federale nei confronti dei sigg. Biagetti Enio, Vanni Roberto, Balloni Paolo e Mansi Lorenzo, rispettivamente amministratore delegato il primo, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore il secondo, vice presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore il terzo e Presidente del Collegio sindacale il quarto, della società U.S. Gavorrano 1930 S.r.l., oltre che nei confronti della stessa società.

Segnatamente, l’imputazione formulata nei confronti dei signori Biagetti, Balloni e Mansi ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, aveva ad oggetto il seguente addebito “..per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato allo Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stesso, risultanti dagli atti acquisiti come  trasmessi  dalla  Lega  competente  e  ai periodi di svolgimento degli stessi”.

Al sig. Balloni, nella qualità suddetta, ed al sig. Vanni, nella qualità di Presidente del Collegio sindacale, veniva contestato, poi, con il medesimo atto di deferimento, un ulteriore addebito ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8 comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.ViSo.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018.

Infine, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, veniva chiamata a rispondere per i suddetti comportamenti la società U.S. Gavorrano 1930 srl, nonchè, a rispondere, a titolo dì responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stessa termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute lrpef sopra indicate.

Avverso la suindicata decisione i ricorrenti hanno interposto unico atto di reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna.

Segnatamente, deducono:

1) La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che la società U.S. Gavorrano 1930 srl, in persona dei propri dirigenti aveva tempestivamente e correttamente richiesto alla società Sol. Mar. SpA, il pagamento dei relativi modelli F24, nonché della dichiarazione resa dalla stessa società Sol.Mar S.p.A., dalle quali emergerebbe che il ritardo maturato nel versamento delle ritenute fiscali relative ai cedolini di febbraio 2018 pagati il 21.03.2018 sarebbe imputabile proprio alla detta società Sol.Mar S.p.A.

2) Le medesime circostanze dedotte, ancorchè riferibili a fattispecie del tutto speculari, sarebbero state diversamente valutate nel procedimento a carico delle società Piacenza Calcio 1919 srl e Santarcangelo Calcio S.r.l. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 65/TFN del 2 maggio 2018).

3) Asserita incompatibilità tra norme federali e norme fiscali, con conseguente legittimo affidamento, buona fede ed errore scusabile del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società e del Presidente del Collegio Sindacale, che avrebbero provveduto a sottoscrivere la dichiarazione di  pagamento delle ritenute Irpef  e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dei tesserati, certi di dichiarare il vero, difettando, di conseguenza, l'elemento soggettivo  dell’illecito.

Le suesposte tesi difensive sono state poi ribadite dai reclamanti nel corso dell’udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso.

La Corte Federale di Appello a seguito dell’udienza del di 11.5.2018 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

Nel merito, la Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di non doversi discostare dalle linee di diritto tracciate dalla Decisione adottata da Sezioni Unite in data 10 maggio 2018 e pubblicata sul C.U. n. 120/2018 e conseguentemente che i ricorsi siano infondati e che, pertanto, vadano respinti con addebito della tassa reclamo.

Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione, venendo qui piuttosto in rilievo questioni giuridiche che involgono, in sintesi, la validità dell’atto di deferimento, la cogenza dell’obbligo endofederale di cui dell’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, rispetto alla tempistica dell’adempimento dei debiti fiscali mutuabile dall’ordinamento statale, il corretto governo dei principi di valutazione del materiale processuale da parte del giudice di prime cure.

Orbene, procedendo nell’ordine suddetto, il Collegio ritiene che non abbiano pregio le eccezioni difensive incentrate sulla pretesa nullità degli addebiti mossi, a dire dei ricorrenti, non apprezzata dal giudice di prime cure, che pure aveva dato conto nel corpo della propria decisione sia dei fatti formalmente addebitati (tardivo versamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio) che di quelli accertati (ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018).

Di contro, a giudizio del Collegio, tanto l’atto di deferimento che la decisione di prime cure si rivelano coerenti con la normativa di settore nella specie rinvenibile nel disposto di cui all'art. 85, lett. C), par V) delle NOIF nella versione risultante dalle modifiche introdotte con il Com. Uff n. 52/A del 4.9.2017, a mente del quale le società sono tenute a provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio — 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 "del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre".

A questo proposito, deve rilevarsi che la fattispecie incriminatrice risulta definita in coerenza con la corrispondente previsione regolatoria cumulativamente costruita con riferimento a tutte le pendenze (ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo fine carriera) dovute per l’intero bimestre.

E’ questa, dunque, l’unica ragione per cui nella tecnica di formulazione privilegiata dall’organo requirente gli addebiti mossi risultano calibrati con riferimento al bimestre in rilievo (quarto bimestre) menzionando entrambe le mensilità che lo compongono (nella specie gennaio/febbraio). D’altro canto, tale metodica non ha in alcun modo compromesso, a danno dei deferiti, la concreta individuazione delle contestazioni loro mosse né ha interferito con il puntuale esercizio delle loro  prerogative difensive che sono state compiutamente svolte sia in prime che in seconde cure.

Resta, poi, fermo, nel solco di un indirizzo già tracciato da questa Corte, che la violazione del precetto si consuma con il mancato assolvimento nei termini prescritti anche solo di uno – nella specie ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018 - degli adempimenti richiesti, non ammettendo la norma pagamenti frazionati e/o parziali che restano, pertanto, inidonei a garantire la piena e completa liberazione della società dall’obbligo normativamente imposto (cfr. ex multis la decisione di questa Corte di cui al C.U. 56/CFA recante il testo della decisione relativa al C.U. 48/CFA – riunione del 24.4.2015).

Quando alla concreta predicabilità dell’obbligo qui in rilievo deve soggiungersi  che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale.

Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis, la decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 47/CFA recante il testo della decisione di cui al C.U. n. 35/CFA – riunione del 30 settembre 2015; CFA, S.U. n. 3/CFA 2015/2016 e (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 – Barletta) che ha al riguardo evidenziato quanto segue: “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale)  sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…. “.

Non hanno, poi, pregio le ulteriori ragioni di doglianza che impingono nella pretesa estraneità della società ricorrente rispetto alle condotte qui in addebito, siccome riferibili alla società Sol. Mar. SpA, consulente della società U.S. Gavorrano 1930 srl.

Com’è noto, il fatto del terzo può esonerare il debitore qualora questi provi di non aver dato causa all’interferenza dilatoria del terzo ovvero che abbia agito per superare l’ostacolo sopravvenuto che ha impedito il tempestivo adempimento (cfr. Cass. N. 3724/1991 e n. 11717/2002; cfr. anche Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017,  n. 6930).

Nel caso di specie, la società ricorrente ha liberamente scelto di rimettere alla detta società di consulenza la cura degli adempimenti qui in rilievo senza che tale opzione valesse di per sé, e con la pretesa automaticità, a sollevarla dalle conseguenze previste nel caso di inadempimento, dovendo viceversa ritenersi predicabili, a suo carico, stringenti e costanti obblighi di vigilanza sul  corretto esercizio del mandato conferito, sincerandosi, a monte, della chiara comprensione, da parte della società incaricata, della specialità delle condotte esigibili alla stregua della  disciplina  di  settore rispetto alle corrispondenti previsioni della normativa generale ed assicurandosi che, alle scadenze, previste il suddetto consulente provvedesse nei termini richiesti agli adempimenti in questione.

Di ciò non vi è una prova adeguata, non essendosi addotti impedimenti obiettivi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore ma solo, genericamente, un equivoco nell’interpretazione della disciplina da applicare, evidentemente non compresa appieno dal consulente, con un ritardo che, del pari, esclude, in radice, situazioni di difficoltà contingenti ed improvvise.

Né sussistono dubbi quanto alla fondatezza degli addebiti elevati rispetto alla non veridica attestazione resa dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’integrale versamento di tutti gli emolumenti dovuti (incluse le ritenute irpef per il mese di febbraio, poi accertate come mancanti) per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. E’, infatti, di tutta evidenza che l’apposizione della firma in calce alla dichiarazione autocertificativa qui in rilievo implica una piena e consapevole assunzione di paternità quanto all’oggetto ed ai contenuti della dichiarazione resa.

Né, infine, può predicarsi la buona fede dei dichiaranti i quali hanno autocertificato il pagamento delle somme qui in rilievo pur senza essersi direttamente sincerati dell’effettiva corresponsione di tutto quanto dovuto, accettando così il rischio di dichiarare circostanze non vere.

Non può, infine, assumere rilievo scriminante il fatto che le medesime circostanze sopra passate in rassegna, ancorchè riferibili a fattispecie del tutto speculari, siano state diversamente valutate nel procedimento a carico delle società Piacenza Calcio 1919 srl e Santarcangelo Calcio S.r.l. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 65/TFN del 2 maggio 2018,), prosciolte dagli stessi addebiti oggi in discussione e, peraltro, dal medesimo giudice.

Sul punto è agevole far riferimento al noto principio, affermato in altri rami dell’ordinamento e qui però replicabile come canone logico per il governo di qualsivoglia forma di discrezionalità valutativa, a mente del quale il vizio cd. di disparità di trattamento - configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del  trattamento riservato alle stesse - non può essere dedotto quando venga rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione; un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/10/2017, n. 4703).

La Corte è qui chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dagli odierni ricorrenti e non può, di certo, sentirsi vincolata nel suo libero convincimento derogandovi mediante l’assunzione di una decisione di diverso contenuto al solo fine di porre rimedio alle eventuali disparità di valutazione commesse dall’organo di prime cure nella definizione di altro, distinto procedimento, qui non in rilievo.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i ricorsi vanno respinti e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 7, 8, 9, 10 e 11 li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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