F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 011/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112/CFA DEL 08/05/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PRO CALCIO CECCHINA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CHECCHI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CENTIONI ALDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF; AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6139/174 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio – Com. Uff. n. 357 del 9.4.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PRO CALCIO CECCHINA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CHECCHI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CENTIONI ALDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF; AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6139/174 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio - Com. Uff. n. 357 del 9.4.2018)

1. Con un unico atto, i signori Centioni, Checchi e la ASD Pro Calcio Cecchina proponevano reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio (Com. Uff. n. 357/TFN del 9.04.2018) con la quale era stata comminata ai signori Centioni e Checchi (all’epoca dei fatti rispettivamente Direttore Generale e Presidente dell’ASD Pro Calcio Cecchina) la sanzione dell’inibizione per mesi 2 ciascuno per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 1 e 116 N.O.I.F., e alla società Pro Calcio Cecchina la sanzione dell’ammenda di €. 700,00 ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per aver il Centioni, in esecuzione di precise direttive societarie avallate dallo stesso Checchi, chiesto all’atleta Crestini, al momento della richiesta di svincolo, il pagamento della somma di € 300,00.

Preliminarmente, i reclamanti eccepivano l’inutilizzabilità della registrazione telefonica posta a fondamento dell’azione della Procura, per aver l’organo requirente autonomamente provveduto alla relativa trascrizione. Nel merito, rilevavano sia che la somma richiesta costituiva mero rimborso spese, sia che al momento della denuncia (avvenuta in data 20.12.2016), l’atleta Crestini era già stato svincolato (fin dal 16.12.2016), sia, infine, che, nonostante la richiesta, nessuna somma fosse stata successivamente né versata né percepita.

2. Nella seduta dell’8.5.2018 era presente sia il difensore dei reclamanti, che insisteva per l’accoglimento delle proprie richieste, sia personalmente il signor Centioni. Il rappresentante della Procura chiedeva respingersi il reclamo.

Udite le conclusioni delle parti presenti, la questione veniva trattenuta in decisione.

3. Il reclamo non merita accoglimento.

1. In data 11.11.2017 il signor Centioni è stato audìto dai rappresentanti della Procura federale. In tale occasione, dopo aver ascoltato la registrazione della conversazione telefonica avuta con l’atleta Crestini il 12.12.2016, il medesimo Centioni ha ammesso che:

1) la telefonata era realmente avvenuta nei termini e con i contenuti di cui alla trascrizione in atti;

2) aveva effettivamente richiesto all’atleta Crestini (che chiedeva lo svincolo) la somma di € 300,00; ad avviso del Centioni, tale somma era stata richiesta a titolo di rimborso delle  spese sostenute dalla società per la gestione degli impianti e per il materiale sportivo consegnato all’atleta; sul punto, il medesimo Centioni si riservava di verificare l’esistenza di documentazione che comprovasse l’avvenuta consegna di tale materiale;

3) la richiesta di tale rimborso spese costituiva una precisa prassi societaria, anche  se l’importo richiesto variava in ragione del “comportamento” tenuto dall’atleta nonché della sua capacità economica.

La chiara valenza confessoria di tale dichiarazione supera ed assorbe ogni eccezione avanzata dai reclamanti in ordine alle contestate modalità con le quali la Procura federale ha acquisito ed utilizzato la registrazione di tale conversazione. Pertanto, in virtù delle chiare ed inequivoche affermazioni rese dal Centioni, può dirsi acquisita la prova del fatto storico costituito dalla richiesta di pagamento di € 300,00 avanzata dal D.G. Centioni, in attuazione di una precisa prassi societaria, all’atleta Crestini in occasione della sua domanda di svincolo.

La circostanza (ammessa dal Centioni e non contestata dagli altri reclamanti) che la richiesta de qua era conforme ad una precisa e consolidata prassi societaria, giustifica sia la riferibilità del contestato illecito anche al Presidente Checchi, sia, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., l’eventuale responsabilità della ASD Pro Calcio Cecchina.

A fronte di tale dichiarazione, deve darsi atto dell’assenza in atti di elementi  probatori  a supporto della tesi secondo la quale tale somma costituisse un mero rimborso delle spese sostenute dalla società.

Vale la pena ricordare che, una volta provato – tramite dichiarazione confessoria – il fatto storico della richiesta di danaro, l’onere di provare la giustificazione della stessa, con valenza di esimente (la qualificazione della somma quale mero rimborso spese) gravava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sul medesimo dichiarante o, comunque, sui reclamanti.

Invece, non solo non è stata data alcuna prova documentale dell’avvenuta consegna di materiale sportivo all’atleta (del cui costo la somma richiesta avrebbe dovuto costituire il rimborso) ma contrasta con tale tesi sia la dichiarazione resa dal Centioni circa la variabilità delle somme richieste ad altri atleti in simili occasioni (difatti, se si trattasse effettivamente di un rimborso spese, la somma richiesta non potrebbe che essere fissa e corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta) sia l’affermazione secondo la quale, nonostante la richiesta, l’atleta non avrebbe mai pagato tali somme né la società le avrebbe più richieste (stupisce che la società abbia subito una perdita economica senza insistere per tutelare le proprie ragioni creditorie).

Infine, nessun valore può attribuirsi alla circostanza secondo la quale al momento della denuncia l’atleta aveva già ottenuto lo svincolo, atteso che l’illecito disciplinare contestato si era già consumato al momento dell’illecita richiesta.

In assenza di prova di una diversa qualificazione della richiesta di denaro, devono ritenersi sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti idonei a supportare la presunzione che la stessa abbia costituito il prezzo (illecito) richiesto per la concessione dello svincolo richiesto dall’atleta. D’altronde, dalla citata conversazione, emerge che la richiesta di denaro sia avvenuta contestualmente alla domanda di svincolo; lo stesso Centioni ha ammesso che simili richieste erano ste avanzate anche in occasione di altre domande di svincolo, pur adducendo (ma non provando) motivi connessi al rimborso delle spese sostenute dalla società.

Per i motivi esposti in precedenza, la responsabilità di tale condotta grava anche sul Presidente della società nonché sulla società medesima.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pro Calcio Cecchina di Albano Laziale (RM).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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