F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 011/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112/CFA DEL 08/05/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RAFFO FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13 NOIF E ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9224/612 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RAFFO FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13 NOIF E ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9224/612 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)
Con ricorso in appello sottoscritto dal Legale Rappresentante sig. Andrea Pieraccini, la SSD Viareggio 2014 arl ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018 con il quale veniva inflitta al sig. Federico Raffo, all’epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della società reclamante, l’inibizione per mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1bis, comma 1 C.G.S. ed alla ricorrente Società la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta alla violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
L’appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulla qualificazione della condotta della Società deferita e sul quantum della sanzione irrogata.
Alla riunione di questa Corte Federale d’Appello dell’8.5.2018, l’appello è trattenuto in decisione.
Ritiene la Corte di dover in primo luogo dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uffi. n. 16/A dell’8.3.2018.
In tale provvedimento, infatti, è espressamente disposto che “le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali”.
Nella fattispecie de qua, invece, l’appello è stato trasmesso tramite posta elettronica certificata ma non vi è stato il deposito nel termine previsto presso la Segreteria della Corte federale di appello.
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello impedisce l’esame nel merito del ricorso.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Viareggio 2014 ARL di Viareggio (LU).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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