F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 011/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112/CFA DEL 08/05/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COLONNA LEONARDO, MUTTO FRANCESCO, TARDONATO DIEGO, FETAHU LAURENT E L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD LA TRECATESE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB DEL 21.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 52 dell’8.03.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COLONNA LEONARDO, MUTTO FRANCESCO, TARDONATO DIEGO, FETAHU LAURENT E L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD LA TRECATESE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB DEL 21.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n.  52 dell’8.03.2018)

A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB del 21.12.2017, con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 52 dell’8.3.2018, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, dopo aver inflitto al sig. Andrea Fontana, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società La Trecatese, la sanzione della squalifica per anni quattro, per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. ed alla società La Trecatese la sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti commessi dal predetto Fontana, ha prosciolto dagli addebiti loro contestati i sigg.ri Leonardo Colonna, all’epoca dei fatti Presidente della società La Trecatese, Francesco Mutto e Laurent Fethau, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la predetta società e Diego Tardonato, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società La Maranese.

In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, reputando fondati solo nei confronti del Fontana gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione di atti diretti al compimento di un illecito sportivo, consistito nel tentativo di alterazione del risultato di una gara del Campionato di Seconda Categoria regionale (Maranese - La Trecatese del 30.4.2017), ha prosciolto dagli addebiti loro contestati gli altri deferiti, affermando conseguentemente la sola responsabilità oggettiva della società La Trecatese per i fatti dei quali è stato ritenuto responsabile il suo tesserato Fontana.

Avverso tale provvedimento è insorta la Procura Federale, al fine di ottenere la riforma dello stesso e l’affermazione della responsabilità disciplinare per i fatti contestati anche dei deferiti prosciolti, con conseguente condanna della società anche per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al suo Presidente.

Reputa questa Corte Federale d’Appello che l’appello della Procura meriti solo parziale accoglimento, in relazione cioè alla posizione del deferito Fethau, e vada invece in parte dichiarato inammissibile (posizione Tardonato) e per il resto respinto.

In primo luogo, quanto alla posizione del sig. Tardonato, va ex officio rilevata la nullità della notificazione del proposto appello, che dalla documentazione in atti risulta trasmesso ad un indirizzo presso il quale l’appellato risulta “sconosciuto”.

A fonte di tale primo esito negativo della notificazione, non risulta che l’appellante Procura si sia attivata per rinnovare la medesima, che  quindi, rebus sic stantibus, deve essere considerata insanabilmente nulla, con conseguente declaratoria di inammissibilità, in parte qua, dell’interposto gravame.

Quanto, poi, alle posizioni dei sigg.ri Colonna e Mutto, rispettivamente all’epoca dei fatti Presidente e calciatore della società La Tracatese, questa Corte non ravvisa motivo alcuno per discostarsi dalla decisione adottata dal Giudice sportivo di primo grado, che appare sul punto correttamente e congruamente motivata, in particolare per ciò che concerne la palese, indiscussa e rilevante dissociazione dalla condotta antiregolamentare posta in essere dal Fontana che i predetti hanno assunto, idonea a fondare la conferma del giudizio di proscioglimento dagli addebiti loro ascritti.

Dalla conferma del proscioglimento, in particolare, del sig. Colonna, Presidente della società, discende il rigetto anche della domanda formulata dall’appellante Procura di declaratoria affermativa della responsabilità diretta, oltre che oggettiva, della società deferita.

Al contrario, deve essere accolto l’ulteriore motivo di gravame della Procura relativamente alla posizione del sig. Fethau, che dalle risultanze istruttorie appare in effetti essersi  maliziosamente sottratto all’obbligo di riferire agli organi inquirenti quanto a sua conoscenza sui fatti di indagine, con conseguente affermazione della di lui responsabilità per violazione dell’art. 1 bis, comma 3, C.G.S., ed irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 1.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara:

- Inammissibile il ricorso nei confronti del sig. Tardonato Diego;

- parzialmente accolto il ricorso nei confronti del sig. Fetahu Laurent, e, per l’effetto, infligge la sanzione della squalifica per mesi 1;

- respinge nel resto confermando l’impugnata sentenza.

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