F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 047CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018 RICORSO DEL SIG. DI STEFANO MARCELLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ACD BOYS POSILLIPO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5463/308 PFI17-18 CS/AC DEL 20.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 15.2.2018)

RICORSO DEL SIG. DI STEFANO MARCELLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ACD BOYS POSILLIPO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 5463/308 PFI17-18 CS/AC DEL 20.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 15.2.2018)

Con atto 14.03.2018, il tesserato Marcello Di Stefano ha reclamato la sanzione dell’inibizione per 5 mesi, inflittagli dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 15.02.2018 e comunicata all’odierno reclamante il 1°.3.2018, in esito a deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato del 20.12.2018, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, all’art. 39, all’art. 43, commi 1 e 6, all’art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F..

La sanzione impugnata è conseguente alla circostanza che il sig. Di Stefano, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della A.C.D. Boys Posillipo aveva consentito, in  occasione  di quattro gare, la partecipazione alle stesse di due calciatori, Salvatore Vitolo ed Emanuele Prezioso, in posizione irregolare in quanto non tesserati e pertanto in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F..

Il reclamo proposto avverso la gravata pronuncia è articolato sotto duplice profilo: della non imputabilità al ricorrente di alcuna responsabilità e della parziale infondatezza delle accuse attesa l’inconfutabile certificazione di idoneità all’attività agonistica dei calciatori sopra nominati.

In linea subordinata, l’appellante chiede congrua riduzione dell’inibizione anche in base a precedenti pronunce degli Organi della Giustizia Sportiva Federale.

Il ricorso veniva discusso innanzi la Corte nella seduta del 6.4.2018 nel corso della quale l’avv. Giuseppe Malacena per il reclamante insisteva nelle rassegnate conclusioni, mentre l’avv. Salvatore Casula per la Procura Federale chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

A parere del Collegio il ricorso merita di essere accolto solo in relazione alle subordinate richieste del ricorrente.

L’atto di reclamo è sostanzialmente motivato soltanto in relazione all’intervenuta acquisizione, in data anteriore a quelle della disputa delle gare contestate, dei certificati di idoneità alla pratica agonistica dei calciatori Vitolo e Prezioso: non vi sono invero considerazioni difensive in ordine all’asserita assenza di responsabilità in capo al reclamante.

La richiamata, unica motivazione dell’appello appare tuttavia irrilevante dal momento che, pur rispondendo al vero che il deferimento del sig. Di Stefano riguardava anche l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici finalizzati al conseguimento dell’idoneità sportiva, è altrettanto vero che la decisione del Tribunale ha sanzionato a tale titolo soltanto il Presidente del sodalizio, sig. Gianluca Sommella.

In altri termini, l’inibizione inflitta al sig. Marcello Di Stefano è stata pronunciata dal primo Giudice soltanto per aver sottoscritto le distinte gare che determinavano la partecipazione degli atleti non tesserati alle stesse, non anche per l’assenza della certificazione di idoneità che  appare costituire l’unica statuizione nei confronti della quale è proposto il reclamo.

La Corte, pur ritenendo infondata l’impugnazione, valutata la fattispecie anche alla luce dei numerosi precedenti che hanno sanzionato in misura ridotta condotte più gravi di quella oggetto del presente procedimento, ritiene equo ridurre la sanzione limitando l’inibizione alla durata di mesi 3.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Di Stefano Marcello, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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