F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 53CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018 RICORSO DEL CALC. CORSINI BRUNO HENRIQUE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE, 40 QUINQUES COMMA 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4737/1083 PF 16 17/GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 26.4.2018)

RICORSO DEL CALC. CORSINI BRUNO HENRIQUE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ  US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE, 40 QUINQUES COMMA 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4737/1083  PF  16  17/GM/GP/MA  DEL  30.11.2017

(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 26.4.2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata l’8.3.2018 con Com. Uff. n. 49/TFN, pronunciando sul deferimento del Procuratore Federale a carico della A.S.D. Kaos Futsal, dei signori Angelo Barbi e Marco Calzolari, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore del detto sodalizio, nonché di numerosissimi calciatori, mentre irrogava nei confronti di tutte le altre parti le sanzioni previste nel ricordato provvedimento, disponeva “lo stralcio della posizione del calciatore Corsini Bruno Henrique, in relazione alla quale rinvia(va) il procedimento per la discussione alla riunione del 19.4.2018…..mandando alla Segreteria di questo Tribunale di dare avviso alla parte”.

Le statuizioni (di condanna) contenute nella pronuncia in richiamo venivano impugnate da tutte le parti sanzionate; la Corte Federale d’Appello - Terza Sezione, con decisione pubblicata il 27.4.2018 con Com. Uff. n. 106/CFA, accoglieva i proposti gravami, totalmente riformando la decisione di primo grado.

Tornado alla posizione che qui interessa, nella già ricordata seduta del 19.4.2018, il Tribunale Federale Nazionale, adottando statuizione conforme a quella precedente appellata, accoglieva il deferimento nei confronti del calciatore Bruno Henrique Corsini squalificandolo per 1 anno, esclusa l’ammenda, ritenendolo responsabile della violazione degli artt. 7 e 9 C.G.S. come si evince dalla motivazione del provvedimento nella quale, tuttavia, le disposizioni regolamentari in richiamo non vengono espressamente richiamate.

Il primo giudice riteneva pacifico che il Corsini fosse consapevole degli illeciti svolti dall’Agenzia di Servizi denominata “Interamna International”, per fargli ottenere la cittadinanza italiana, che, pertanto, sarebbe stata richiesta, con il concorso del calciatore, tramite mezzi fraudolenti ed inesistente residenza in Italia.

Avverso la detta decisione proponeva tempestivo appello il soccombente Corsini; la relativa discussione veniva fissata dalla Corte nella seduta del 21.6.2018 nella quale  comparivano  l’avv. Simone Andreozzi per l‘appellante chiedendo l’accoglimento del gravame, e l’avv. Giorgio Di Maio per la Procura, che ne sollecitava la reiezione, deducendo, in particolare, con risultanza debitamente verbalizzata, che il Corsini Bruno Henrique era sottoposto ad indagine come da ordinanza di custodia emessa dal GIP su richiesta del PM della Repubblica di Nola, pagg. 16 n. 44, 24 n. 44, 29.

Il documento, sulla non opposizione dell’altra parte che pure ne contestava la corrispondenza al vero, veniva acquisito agli atti del processo.

Ritiene il Collegio di dover preliminarmente valutare la dedotta affermazione in fatto del rappresentante della Procura, per la verità fin troppo vivacemente resistita dal difensore dell’appellante.

In effetti, l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Nola, d.ssa Daniela Critelli, individua quali indagati nel procedimento avente ad oggetto condotte illecite per consentire ad individui stranieri – in gran parte calciatori - di diventare cittadini italiani, soltanto i sigg.ri Michele Di Maio e Vanderlei Luis Sonda, mentre l’appellante Corsini, al pari di numerosissimi altri soggetti (ben 111!), è soltanto indicato fra le persone che hanno presentato istanza per conseguire la cittadinanza italiana sulle quali i due (soli) indagati ponevano in essere, con più azioni esecutive, un medesimo disegno criminoso.

Infine, quanto alla pagina 29, come sopra espressamente richiamata dal rappresentante della Procura, va decisivamente e sorprendentemente precisato che unico indagato risulta il già nominato sig. Sonda accusato della violazione di numerose disposizioni legislative, mentre il Corsini – forse confuso con altro Henrique – nemmeno viene nominato!

Tanto doverosamente premesso, sempre in via preliminare, è opportuno ricordare il dispositivo del provvedimento oggi gravato, del seguente testuale tenore: “Il TFN-SD, letto il deferimento, lo accoglie e per l’effetto infligge al calciatore Cosini B.E. la squalifica di anni 1 (uno); nulla a titolo di ammenda”, senza ulteriori precisazioni.

In relazione a tale pronuncia, il primo motivo dell’odierna impugnazione eccepisce che l’appellante Corsini “non è stato deferito per la violazione degli artt. 7 commi 1, 2, 3, 4 (illecito sportivo) e 9 comma 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS), ma unicamente per l’asserita violazione delle norme di cui agli art. 1 bis n. 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2 (diritti e doveri in materia di tesseramento) del C.G.S.”, evidenziando che la condanna era intervenuta in relazione a comportamenti riconducibili sotto i, non contestati, artt. 7 e 9 C.G.S..

La censura appare fondata in virtù del divieto, condiviso da questa Corte con la già richiamata decisione 19.4.2018, Com. Uff. 106/CFA, di infliggere condanne in relazione a violazione diverse da quelle sulle quali è promossa l’accusa.

Del resto, la Procura federale, gravata dal relativo onere, non ha offerto alcun elemento di prova, né in relazione al commesso illecito, né della pretesa associazione delittuosa, rilevando, in particolare sotto il primo profilo, che gli atti del procedimento non individuano alcuna gara il cui esito sarebbe stato alterato da condotte poste in essere dall’appellante Corsini.

Ritiene, al riguardo, il Collegio, uniformandosi al convincimento già espresso in altra sede, che le violazioni delle norme disciplinanti il tesseramento di calciatori e dirigenti non integrino l’ipotesi dell’illecito sportivo, tanto che le pur numerose pronunce rese in proposito degli Organi della Giustizia sportiva mai hanno affacciato siffatta ipotesi.

Queste insuperabili risultanze processuali conducono alla positiva delibazione del  primo motivo di gravame che, pertanto, assorbe gli altri proposti dalla parte.

Tuttavia il Collegio, per completezza decisionale, si induce ad esaminare gli ulteriori rilievi svolti dal ricorrente, ritenendoli, a loro volta, pienamente fondati.

La contestata violazione dell’art. 10, comma 2, C.G.S., si manifesta non provata in quanto il calciatore Corsini, per ottenere il tesseramento, ha prodotto un passaporto italiano valido e non scaduto, sicchè a quel momento, come peraltro anche allo stato attuale, il reclamante era ed è a tutti gli effetti cittadino italiano.

Quanto alle violazioni dell’art. 1bis n. 1 e dell’art. 3, 2° comma del medesimo Codice, basterà osservare, ai fini dell’accoglimento del ricorso, che l’odierno appellante, al pari degli altri calciatori deferiti ed oggetto della più volte richiamata pronuncia di questa Corte, non ha svolto alcuna attività truffaldina  onde  conseguire  la  cittadinanza  italiana,  limitandosi  a  richiedere  le  prestazioni  della ricordata agenzia di servizi Interamna International, così come riconosce l’ordinanza resa dal GIP presso il Tribunale di Nola che individua in via esclusiva, quali autori dell’attività illecita, il titolare della agenzia sig. Luis Vanderlei Sonda, nonché il funzionario del Comune di Brusciano, sig. Michele Di Maio, rendendo il Corsini non solo estraneo ai reati commessi da costoro, ma nemmeno provato alcun contatto o accordo con gli stessi.

Per tutto quanto sopra esposto, il proposto appello va accolto al pari di quello già positivamente delibato da questa Corte con il provvedimento di cui al C.U. 106/CFA dal quale il Collegio non ha motivo di dissentire e discostarsi.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Corsini Bruno Henrique e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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