F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 53CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018 RICORSO DEL CALC. CESARO ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD MONTECELIO 1964 ORA ASD MONTE GROTTE CELONI 1964) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1 NOIF E AGLI ARTT. 34, COMMA 1 E 37 E 43, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO LND, NONCHÉ AGLI ARTT. 29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8647/499 PFI17-18 MS/CS/VDB DEL 15.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 414/TFT dell’11.5.2018)

RICORSO DEL CALC. CESARO ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD MONTECELIO 1964 ORA ASD MONTE GROTTE CELONI 1964) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1 NOIF E AGLI ARTT. 34, COMMA 1 E 37 E 43, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO LND, NONCHÉ AGLI ARTT. 29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   -  NOTA   N. 8647/499  PFI17-18   MS/CS/VDB   DEL

15.3.2018 (Delibera del  Tribunale  Federale  Territoriale  c/o  Comitato  Regionale  Lazio  -  Com.  Uff. n. 414/TFT dell’11.5.2018)

1.- Con atto del 15.3.2018, la Procura Federale deferiva innanzi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, tra gli altri, Cesaro Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montecelio 1964 (ora ASD Monte Grotte Celoni 1964), per rispondere (testualmente):

a) “…della violazione di cui all’art.1bis, del CGS, in relazione all’art.92, comma 1, delle NOIF, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2016-2017 con la società ASD Montecelio 1964 (ora ASD Monte Grotte Celoni 1964), in ragione dell’accertato abbandono della propria squadra a partire dal 2.01.2017 sini al termine della stagione sportiva, nonostante le formali convocazioni disposte a mezzo telegramma nelle date 31/0’3/2017, 4/04/2017 e 20/04/2017, senza fornire alla società di appartenenza idonea giustificazione;

b) …della violazione dell’art.1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 37 e 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver  partecipato,  dal  mese  di  novembre  2016  al mese di aprile 2017, a un torneo di calcio a 8, privo di autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti e senza il nulla osta della società di appartenenza;

c) …della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art.43, commi 2 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e agli artt.29, commi 2 e 3, e 34, commi, lette. A), e 2 delle NOIF, per aver concluso, sebbene fosse calciatore “non professionista”, un accordo verbale di carattere economico con la società ASD Montecelio 1954 (ora Monte Grotte Celoni 1964), all’epoca partecipante al Campionato di Eccellenza del C.R. Lazio, e per aver percepito, in forza di detto accordo, dalla società predetta, nel mese di luglio 2016, la somma di € 3.000,00 a titolo di incentivo al tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017,  nonché, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, l’importo mensile di € 500,00 e, nel mese di dicembre 2016, l’importo di € 400,00, a titolo di compensi/rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni sportive relative alla stagione 2016/2017”.

2.- Nella riunione del 10.5.2018 2018 la Procura Federale riferiva di aver raggiunto con gli altri deferiti gli accordi di rito ex art. 23 del CGS e, assente il Cesaro, concludeva per l’accoglimento del deferimento nei confronti di costui.

Ritenuta congrua la citata sanzione concordata ex art, 23 CGS, il Tribunale adito dichiarava il Cesaro responsabile degli addebiti disciplinati ascrittigli e, accogliendo le conclusioni della Procura Federale, gli infliggeva la squalifica di mesi sei.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n. 414 dell’11.5.2018.

3.- Avverso questa decisione ha proposto reclamo il  Cesaro con  atto 17/18 maggio 2018, evidenziando che nell’ultimo scorcio del 2016 aveva informato la Società ASD Montecelio di non poter più partecipare agli allenamenti della squadra, in quanto il suo orario di lavoro non lo consentiva (rileva che l’allenatore precedente era anche il suo datore di lavoro che, ovviamente, in tale duplice veste, gli concedeva i necessari permessi pomeridiani).

La difesa del Cesaro ha anche posto in rilievo che il suo Assistito vive da tempo in  un condominio composto da 18 palazzine il che comporta, in assenza del servizio di portierato e di una indicazione specifica della palazzina e dell’interno (Pal. B n.18 interno 7), che la corrispondenza non possa essere agevolmente recapitata: conforta il rilievo l’assenza di  prove in ordine all’avvenuta ricezione dei citati telegrammi lanciati dalla Società.

Dopo aver evidenziato che le somme percepite, per un totale inferiore ad € 7.500,00, erano da ritenere un mero rimborso spese, la difesa del Cesaro ha contestato la sproporzione della sanzione comminata e ha concluso per l’annullamento della decisione e, in via gradata, per la rideterminazione della sanzione.

Nella riunione del 21.6.2018 questa Corte, uditi il rappresentante della Procura Federale e il difensore del ricorrente, si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha  assunto  la decisione di cui al dispositivo.

4.-Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso. Acclarato in punto di fatto che:

a) all’epoca dei fatti e in precedenza il Cesaro lavorava alle dipendenze del Sig. Alessandro Amici che, sino al suo esonero avvenuto nel dicembre 2016, era anche l’allenatore della ASD Moltecelio, sicché per tale motivo il Cesaro fruiva dei necessari permessi per prendere parte agli allenamenti della squadra, in orari pomeridiani di lavoro;

b) non v’è prova alcuna che i telegrammi di convocazione lanciati dalla Società siano stati effettivamente recapitati al Cesaro;

c) i compensi corrisposti al Cesaro sono sempre stati di entità modesta e per un totale inferiore ad € 7.700,00, nella vicenda in scrutinio va ridimensionata, in termine di valore, l’offensività delle contestate violazioni e valorizzata, per converso, la condotta collaborativa tenuta dal ricorrente sin dalla fase istruttoria, il che ha agevolato le indagini e l’opera dell’organo inquirente.

Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del CGS prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, appare conducente valorizzare detta condotta e, in conseguenza, accogliere parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cesaro Andrea, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it