F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 53CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA ASD VALDIVARA 5 TERRE – SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 DEL 21.1.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA ASD VALDIVARA 5 TERRE – SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 DEL 21.1.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2018)

1.- Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, interessato dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria LND di pronunciarsi sulla validità del tesseramento, di tre calciatori di nazionalità nigeriana, da parte della ASD Valdivara 5 Terre, nella riunione del 19.3.2018 dichiarava nullo il tesseramento dei prefati calciatori, schierati nel corso della gara del Campionato di Eccellenza Ligure disputata il 21.01.2018 contro la SSDRL Rapallo Ruentes 1914.

Avverso la suindicata decisione proponeva ricorso la ASD Valdivara 5 Terre, deducendo l’erroneità del provvedimento di prime cure per la totale assenza di alcun vincolo tra i calciatori Iraanya Chukwuemeka  Emmanuel,  Ejaianibu  Abiola  Bankale  e  Olanisakin  Taiwa  e  società  affiliate  alla Federazione  nigeriana,  come  documentato  dalla  certificazione  rilasciata  da  questa  su  formale richiesta dell’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.

Nella seduta  del 23.4.2018, questa Corte accoglieva il ricorso  e, per l’effetto, annullava la decisione impugnata e dichiarava validi i tesseramenti cennati.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n. 107/CFA del 27.4.2018.

2.- Con atto 23.5.2018 l’A.S.D. Valdivara 5 Terre ha proposto ricorso per revocazione, al fine di conseguire –in riforma della delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria- l’annullamento della sanzione ad essa comminata (perdita della gara per 0-3) e il ripristino del risultato registrato al termine dell’incontro (3-1 in suo favore).

Nel corso della riunione fissata per il 23.4.2018, il Patrono della ricorrente si è riportato alle argomentazioni svolte nel suo libello, illustrandole e integrandole, ed ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il rappresentante della Procura Federale ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa che vengano ultimate le indagini che interessano i medesimi soggetti e sullo stesso tema, in altro procedimento.

Ha concluso, poi, per il rigetto del reclamo.

Chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il ricorso è ammissibile e fondato.

a) In ordine alla ammissibilità, ricorre nella fattispecie in scrutinio la previsione di cui all’art.39, comma 1, lett. d) del CGS, che legittima l’impugnazione nel caso sia stato (testualmente) “…omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.

Come lumeggiato nella citata decisione di questa Corte, le attestazioni ufficiali rilasciate, in data 23.3.2018 e 11.04.2018, dalla Federazione nigeriana in riscontro a specifiche richieste formulate dall’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, sono prove dirette della piena legittimità del contestato tesseramento dei citati calciatori, non valutate perché postume alla pubblicazione della decisione in discorso.

Il ricorso è, pertanto, in rito, tempestivo e ammissibile, considerato che la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, su reclamo della SSDRL Rapallo Ruentes 1914 a seguito della gara disputata il 21.1.2018, risulta assunta il 19 marzo 2018 e pubblicata il successivo 4.4.2018 e, inoltre, che la citata decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale, trattandosi di ultimo grado di giudizio, risulta inappellabile.

b) Nel merito,  poi, acclarata la piena regolarità  del tesseramento dei tre calciatori, appare legittimo l’invocato annullamento della sanzione comminata alla ricorrente (perdita della gara 0-3), con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo alla fine dell’incontro, 3-1 per la ASD Valdivara 5 Terredi Beverino.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP) e annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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