F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 53CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PAGLIARO GIANLUCA E DELLA SOCIETÀ ASD TORRE CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10365/821 PFI 17-18/MS/CS/VDB DEL 17.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 64 del 24.5.2018)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PAGLIARO GIANLUCA E DELLA SOCIETÀ ASD TORRE CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10365/821 PFI
17-18/MS/CS/VDB DEL 17.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 64 del 24.5.2018)
Con ricorso in appello, il Procuratore Federale Interregionale ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Com. Uff. n. 64 del 24.5.2018 con il quale veniva prosciolto il deferito sig. Gianluca Pagliaro, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente-accompagnatore della A.S.D. Torre Calcio, nonché la medesima società, dalla ipotizzata violazione dell’art.1 Bis, comma 1 C.G.S. per avere asseritamente leso, mediante l’utilizzo del profilo Instagram “lucapagliaro06”, l’onore, il prestigio e il decoro dell’arbitro sig. Pierpaolo Costantini.
L’appellante Procuratore si sofferma nel gravame in particolare sulla violazione ed erronea applicazione degli artt. 1 Bis, comma 1 e 4, comma 2 C.G.S. affermando la sussistenza di elementi dal sicuro valore indiziario, quali soprattutto la incredibilità che un bambino del 2006 possa essere stato in grado di “recuperare” il contatto Instagram dell’arbitro e di articolare le frasi oggetto di censura.
Alla riunione di questa Corte Federale d’Appello del 21.6.2018, l’appello è trattenuto in decisione.
Ritiene la Corte di non poter accogliere il motivo di appello.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale Federale Territoriale, infatti, “non possono ritenersi sussistenti appaganti elementi di prova della responsabilità del Pagliaro circa la paternità delle frasi postate su Instagram difettando, nella fattispecie, anche elementi indiziari che possano far ritenere provata tale responsabilità. Vi è poi da aggiungere che dallo stesso contenuto della frase incriminata, almeno sotto il profilo grammaticale e delle abbreviazioni tipiche del linguaggio adolescenziale appare verosimile che siano da ricondurre al minore, cui era intestato il relativo profilo”, minore anch’egli tesserato, con tutte le necessarie conseguenti valutazioni di spettanza della Procura.
Neppure nel presente giudizio di appello sono stati aggiunti elementi che possano far ritenere provata la responsabilità del deferito e della stessa società e va inoltre evidenziato che, in sede istruttoria, anche il Collaboratore della Procura Federale afferma che “è oggettivamente difficile stabilire con certezza chi abbia materialmente inviato il messaggio, tramite “Instagram”, all’arbitro”.
Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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