F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 012/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 125/CFA DEL 04/06/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL CALC. ALBORGHETTI EMANUELE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON VINCOLO PLURIENNALE QUALE “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ US ALBINOLEFFE SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 9050/87 PF 17/18 GC/GP/MA DEL 23.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60 del 12.4.2018) Con ricorso

 

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL CALC. ALBORGHETTI EMANUELE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON VINCOLO PLURIENNALE QUALE “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ US ALBINOLEFFE SRL  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  –  NOTA  N.  9050/87  PF  17/18  GC/GP/MA  DEL  23.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60 del 12.4.2018)

Con ricorso in data 19.4.2018 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto adivano la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 60/TFN del 12.4.2018, relativo al deferimento n. 9050/87pf17- 18/GC/GP/ma del 23.03.2018 a carico del calciatore Alborghetti Emanuele.

La vicenda processuale può essere così sintetizzata.

PRIMO DEFERIMENTO

La Procura Federale, con atto del 15.1.2018 (prot. n. 6023/87pf17-18/GC/GP/ma) deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il calciatore Emanuele Alborghetti, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 2.4.2000, tesserato quale giovane di serie per la Società US Albinoleffe S.r.l. con vincolo pluriennale, sottoscritto il 16 aprile 2014 con scadenza 2020, in quanto:

- a) non rispondeva a due convocazioni della predetta Società, inviate il 28 giugno 2017 (lettera raccomandata) ed il 17 luglio successivo (telegramma), per il ritiro precampionato e le visite di idoneità della Stagione Sportiva 2017/2018;

- b) disertava l’attività di addestramento ed agonistica indetta dalla Società;

- c) si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale che  lo  legava  alla società ed  effettuava  dapprima provini presso  la Società  di calcio inglese  Leeds United, per poi tesserarsi in seguito con la Società svizzera FC Morbio.

Sulla base di tali addebiti, veniva contestata al deferito la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 33, comma 2, NOIF.

Il deferito, dopo aver lamentato una violazione dell'art. 38, comma 8, C.G.S., perché sia la comunicazione di fissazione dell'udienza che l'atto stesso di deferimento erano stati inviati ad un indirizzo inesatto, presentava istanza di differimento, ad altra data, della riunione  e  concludeva affinché gli atti del procedimento fossero rimessi alla Procura Federale ai fini della corretta notifica del deferimento.

Alla riunione del 15.3.2018 compariva la sola Procura Federale, la quale, si rimetteva alla cognizione del Tribunale Federale in merito alle istanze del deferito e chiedeva l’accoglimento del deferimento e l'applicazione delle sanzioni della squalifica del calciatore Emanuele Alborghetti per 4 (quattro) gare ufficiali, da estendersi in ambito UEFA e FIFA e dell’ammenda di € 6.000,00 (euro seimila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, con decisione pubblicata il 22.3.2018 Com. Uff. n. 50/TFN-SD, stralciata l’istanza del deferito perché tardiva, dichiarava improcedibile il deferimento e disponeva la restituzione degli atti alla Procura Federale per il rinnovo dei medesimi

nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto.

Osservava il Tribunale che il deferito aveva presentato istanza procedimentale di audizione nella vigenza del termine di adozione dell'atto di deferimento e prima ancora che questo fosse formalizzato e che era in obbligo della stessa Procura Federale di consentire l’esercizio di siffatta attività difensiva, nella quale rientrava quella prevista dall’art. 32 sexies C.G.S..

Poiché la Procura non aveva consentito tale esercizio, la mancata audizione dell’incolpato costituiva un error in procedendo, che aveva determinato la suddetta declaratoria di improcedibilità, con restituzione degli atti alla Procura Federale.

SECONDO   DEFERIMENTO

La Procura Federale ha proposto nuovamente il deferimento (n. 9050/87pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018) ed ha contestato in capo all’Alborghetti le stesse violazioni del precedente atto, sostanziate sulla base dei medesimi fatti, muovendo critiche alla precedente decisione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare e chiedendo che fossero dimezzati i termini a comparire ex art. 30, comma 11, CGS stante la vicinanza della data di estinzione del procedimento.

L’Alborghetti faceva pervenire al Tribunale la memoria difensiva in data 3 aprile 2018, con la quale chiedeva, in via principale, l’inammissibilità del deferimento ed in via gradata il suo rigetto, con conseguente proscioglimento, eccependo, in sintesi, l’assenza di potere in capo alla Procura Federale, il difetto di potestas iudicandi del Tribunale, la mancata attuazione del deferimento nei termini prescritti, l’infondatezza nel merito della violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, NOIF, l’insussistenza del vincolo di tesseramento tanto per l’ordinamento statale, quanto per quello sportivo.

Alla riunione del 6.4.2018, fissata in ossequio alla richiesta della Procura Federale di abbreviazione dei termini, la Procura Federale, richiamato il deferimento, ne chiedeva l’accoglimento, con l'applicazione della duplice sanzione in capo al deferito della squalifica per 4 (quattro) giornate, da estendersi in ambito UEFA e FIFA e dell’ammenda di € 6.000,00 (euro seimila/00).

Il difensore dell’Alborghetti, avv. Massimo Diana, si riportava a quanto affermato negli scritti difensivi, eccepiva l’irregolarità del deferimento in quanto la Procura Federale non aveva convocato il calciatore affinché fosse sentito come da sua richiesta e chiedeva l’improcedibilità del deferimento in quanto le indicazioni della precedente decisione del Tribunale Federale Nazionale non erano state rispettate, dichiarando, infine, che il calciatore non era tesserato con alcuna società.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, osservato che la precedente decisione dello stesso Tribunale, non era stata reclamata nei termini di cui agli artt. 37 e 38 CGS, ne  faceva conseguire il passaggio in giudicato della stessa ed in particolare della statuizione contenuta nella parte motiva della decisione in merito alla mancata audizione dell’incolpato, che ne aveva fatto tempestiva richiesta ed alla conseguente lesione del suo diritto alla difesa, imputabile alla Procura Federale, che di fatto gli aveva impedito di patteggiare la sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS.

Affermava il Tribunale Federale Nazionale, nella decisione oggi impugnata, che essendo pacifico che la ratio sottesa all’art. 32 ter, comma 4, CGS è quella di garantire all’incolpato la piena difesa, che costituisce un principio di radicamento costituzionale, non vi era dubbio che nel caso in esame tale principio era stato disatteso.

Veniva così confermata la sussistenza dell’error in procedendo, con conseguente declaratoria di inammissibilità del deferimento.

Avverso tale decisione la Procura Federale ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando:

1) erronea ricostruzione della vicenda processuale e conseguente travisazione dei fatti.

Su tale punto la Procura Federale lamenta un'errata valutazione da parte del TFN del mancato rispetto del termine di 20 giorni assegnato dalla stessa all'Alborghetti ai sensi dell'art. 32 ter, comma 4, C.G.S.;

2) erronea valutazione circa la natura giuridica della decisione del T.F.N. di cui al Com. Uff. n. 50 del 22.03.2018, adottata in merito al primo procedimento.

Sotto tale aspetto la Procura, affermando la differenza tra inammissibilità ed improcedibilità, sostiene la non impugnabilità, della precedente decisione del T.F.N., attesa la sua natura di ordinanza interlocutoria, con conseguente erroneità della affermazione circa il passaggio in  giudicato  della stessa;

3) erronea valutazione in merito agli obblighi che deriverebbero alla Procura Federale circa i termini a difesa concessi agli avvisati ai sensi dell'art. 32 ter comma 4 C.G.S..

L'aspetto che con tale motivo la Procura intende sottoporre all'attenzione della Corte investe la valutazione dell'obbligatorietà per la Procura stessa di tenere in considerazione le eventuali istanze difensive pervenute oltre il termine assegnato all'interessato, ai sensi dell'art. 32 ter, comma 4, che essa non ritiene sussistente;

4) erronea valutazione circa il contenuto della PEC del 13.01.2018 inviata dall'avv. Diana nell'interesse  dell'avvisato.

Su tale ultimo punto la Procura Federale sostiene che il contenuto della PEC spedita dall'avv. Diana il 13.01.2018 non sarebbe stato sufficientemente esplicito nella sua richiesta di audizione e nella istanza di patteggiamento, fermo restando che nessun obbligo di adesione al patteggiamento, grava sulla Procura Federale. Nel caso di specie l'interessato non avrebbe neppure indicato il tipo e la misura sanzionatoria, indicazioni che l'art. 32 sexies, a dire della procura, pone a carico dell'avvisato.

Si costituiva nel procedimento l'Alborghetti, il quale con controdeduzioni a firma degli avvocati Rigo e Diana chiedeva il rigetto del reclamo per i seguenti motivi:

1) Inammissibilità del gravame.

Sul punto la difesa dell'Alberghetti contesta la natura di ordinanza interlocutoria, come tale non impugnabile, sostenuta dalla Procura Federale

2) Infondatezza nel merito del ricorso, anche in considerazione della precedente decisione della Corte stessa in un analogo procedimento.

All'udienza del 4 giugno la Procura Federale ed il difensore del deferito illustravano le rispettive posizioni e concludevano riportandosi ai rispettivi atti di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, dopo aver proceduto ad una attenta analisi delle argomentazioni prospettate dalla Procura Federale, ritiene, in primo luogo, di dover affermare la legittimità formale del secondo deferimento a carico del calciatore Alborghetti, non potendosi riconoscere efficacia di res judicata alle statuizioni contenute nella prima decisione, relative a norme procedimentali.

Tale affermazione deve essere letta nel senso che, qualora non vi sia stata pronuncia nel merito, come nella fattispecie concreta, la Procura Federale, nell'ambito delle proprie prerogative, può legittimamente riproporre il deferimento, sempreché non siano scaduti i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare, con conseguente preclusione, ben potendo il Tribunale adito interpretare diversamente le norme procedurali che interessano il procedimento, proprio per l'affermata mancanza di cosa giudicata con riferimento ad esse.

Ciò non toglie che nell'analisi del secondo deferimento il Tribunale abbia esattamente individuato i termini della questione sottoposta al suo esame, rinvenendo nella condotta della Procura Federale una violazione del diritto di difesa del deferito, non tanto per la mancata audizione tout court del deferito prevista dall'art. 32 ter, comma 4, C.G.S., quanto per la rilevanza che essa acquista in collegamento con l'art. 32 sexies dello stesso C.G.S..

Una lettura costituzionalmente orientata di tale ultima disposizione porta, infatti, a ritenere che il Procuratore Federale non può rifiutare arbitrariamente e senza motivazione, come sostanzialmente sostenuto nel reclamo, di valutare, la richiesta avanzata dall'avvisato, atteso che  la  lettera  del  1° comma dell'art. 32 sexies C.G.S., non  giustifica l'affermazione della Procura in ordine all'onere dell'indicazione del tipo e della misura della sanzione a carico di quest'ultima.

D'altronde, sarebbe ben difficile per il sottoposto all'indagine fornire tali indicazioni in mancanza di un preventivo confronto con la Procura stessa.

Risulta, pertanto, non censurabile la decisione oggetto di reclamo nella parte in cui afferma la lesione del diritto di difesa del deferito.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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