F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 012/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 125/CFA DEL 04/06/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL SIG. D’AMICO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E AL COM. UFF. N. 1 SGS, PUNTO 9.5. DELL’1.7.2016, NONCHÉ DELL’ART. 3 REGOLAMENTO TORNEO NAZIONALE –XI MEMORIAL GIANMARCO BRACCAGLIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9230/108 PF17-18 CS/GB DEL 27.3.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 271 Settore Tecnico del 7.5.2018)

RICORSO DEL SIG. D’AMICO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E AL COM. UFF. N. 1 SGS, PUNTO 9.5. DELL’1.7.2016, NONCHÉ DELL’ART. 3 REGOLAMENTO TORNEO NAZIONALE –XI MEMORIAL GIANMARCO BRACCAGLIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 9230/108 PF17-18 CS/GB DEL 27.3.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff.

n.  271 Settore Tecnico del 7.5.2018)

1.- La Procura Federale deferiva davanti la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico DAmico Alessandro per rispondere (testualmente):

a) “…della violazione sub a) di cui allart. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art.36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed in relazione a quanto previsto dal C.U. n.1 dello stesso Settore del 1.07.2016 per aver promosso ed organizzaro in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, provini/stage riservato ai giovani calciatori della Categoria Esordienti finalizzati alla formazione di una Rappresentativa Provinciale da presentare ad un Torneo Nazionale sotto la fittizia copertura della società ASD Pro Calcio Terracina in mancanza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali competenti;”

b) …della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2015 punto 9.5. ed allart.3 del Regolamento del Torneo Nazionale — XI Memorial Giammarco Bracaglia svoltosi a Ferentino (FR) nei giorni 15/17 aprile 2017 ed autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito, in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, la partecipazione nella squadra ASD Pro Calcio Terracina di numerosi calciatori tesserati per altre società della Provincia — di fatto organizzati in una rappresentativa provinciale di categoria e, comunque in numero ben superiotre ai tre prestiti da società affiliate, e schierati sotto copertura con tale società anche se ottenuti con regolare nulla osta rilasciato dalle rispettive società di appartenenza.”

2.- Nella riunione del 3 maggio 2018, svoltasi a Firenze, la Procura Federale contestava le argomentazioni addotte dal deferito a sua discolpa e concludeva  per  l'accoglimento  delle contestazioni e la comminazione della squalifica di mesi sei.

Respinta l'eccezione di incompetenza formulata dal DAmico e valutate le prove acquisite agli atti in ordine all'assenza di preventive autorizzazioni all'iniziativa e all'utilizzo, da parte della società ASD Terracina, di un numero di giocatori in prestito eccedente quello consentito (tre) dal Regolamento della manifestazione, la citata Commissione dichiarava il D'Amico responsabile degli addebiti disciplinari ascrittigli e, accogliendo le conclusioni della Procura Federale, gli infliggeva la squalifica di mesi sei. La decisione era pubblicata nel C.U. n. 271 del 7 maggio 2018.

3.- Avverso questa decisione ha proposto reclamo il D'Amico con atto del 12 maggio 2018, riproponendo - in rito - l'eccezione di incompetenza della Commissione Disciplinare del  Settore Tecnico e contestando -nel merito- la fondatezza degli elementi di fatto posti a base delle violazioni ascritte, invocando in conclusione e in subordine la valutazione del comportamento collaborativo prestato   nel   corso   di   tutto   il   procedimento,   ai   fini   di   unattenuazione   della   sanzione   inflittagli.

Nella riunione del 4 giugno 2018 questa Corte, uditi il rappresentante della Procura Federale e il difensore del ricorrente, si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

4.-Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso.

a) Preliminarmente occorre evidenziare come  appaia corretta la motivazione addotta dalla Commissione Disciplinare per rigettare, perché infondata, l'eccezione di incompetenza addotta dal D'Amico: la circostanza che costui fosse —da un lato- iscritto all' albo del Settore Tecnico e che -di fatto- svolgesse attività dirigenziale, non solo integra la violazione della normativa di riferimento, ma impone di radicare il procedimento che occupa davanti la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, unico Organo competente a giudicare atti e fatti ascrivibili a soggetti iscritti al relativo Albo del Settore Tecnico, per consolidata giurisprudenza anche di questa Corte.

E sul punto non valga aggiungere altro.

b) Nel merito, poi, la riconosciuta omessa richiesta ai competenti Organi Federali delle prescritte preventive autorizzazioni per lo svolgimento della manifestazione in scrutinio e l' acquisita prova dell' ammessa violazione del Regolamento redatto nella circostanza, in ordine all'impiego di un numero massimo di tre giocatori “in prestito”, danno contezza dei fatti contestati e della loro ascrivibilità all'odierno ricorrente.

Va  apprezzata,  per  converso,  la  condotta  collaborativa  tenuta  dal  prefato  sin  dalla  fase istruttoria, il che ha agevolato le indagini e l'opera dell'organo inquirente.

Atteso, poi, che l'art. 16, comma 1, del CGS prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché leventuale recidiva”, appare conducente valorizzare detta condotta e, in conseguenza, accogliere parzialmente il ricorso, nella misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. D’Amico Alessandro, riduce la sanzione della squalifica a mesi 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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