F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 014/CFA DEL 08/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 005/CFA DEL 26/07/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC INERENTE L’INQUADRAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALL’INTERNO DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018) RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ECCEZIONE DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA A RICORRERE DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC INERENTE L’INQUADRAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALL’INTERNO   DELLA   FIGC   PUBBLICATA   CON   COM.   UFF.   N.   38   DEL 3.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale  – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

 

RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ECCEZIONE  DEL  DIFETTO  DI  LEGITTIMAZIONE  ATTIVA  A  RICORRERE  DA  PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

Premessa

Sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 è stata pubblicata la delibera del Commissario straordinario della FIGC, qui di seguito riprodotta.

- Il Commissario Straordinario,

- tenuto conto dell’attuale assetto  organizzativo  del  calcio femminile, con la organizzazione a livello territoriale di numerosi campionati di caratura  giovanile,  regionale  ed  interregionale  ed  a livello nazionale del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B;

- considerato che, a decorrere dalla prossima stagione Sportiva, l'attività nazionale di calcio femminile sarà strutturata su tre livelli e precisamente prevederà lo svolgimento del Campionato di Serie A, del Campionato di Serie B e del Campionato Interregionale;

- ravvisato opportuno che la Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i suoi Comitati Regionali, prosegua nella attività di promozione ed organizzazione della attività del calcio femminile a livello territoriale,provvedendo    anche, sino a diversa determinazione, all'organizzazione del Campionato Interregionale e che la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell'ambito  del  progetto  già  avviato  di  sviluppo del calcio femminile assuma, attraverso l'inquadramento della Divisione Calcio Femminile, il ruolo di organizzatore dei Campionati nazionali  di Serie A  e di Serie B  di calcio femminile;

- visto l'art. 10, comma  3 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di inquadrare, a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019, la Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile.

Le disposizioni conseguenti alla adozione del presente provvedimento saranno emanate entro il termine del 30 giugno 2018>>.

Con ricorso depositato in data 24.5.2018 la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito anche LND), in persona del presidente, si è rivolta al Tribunale federale nazionale (di seguito anche TFN) per chiedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 bis del codice di giustizia sportiva (di seguito anche CGS) l'annullamento della delibera del Commissario straordinario della Federazione italiana giuoco calcio (di seguito anche FIGC), pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018, con la quale è stato disposto l'inquadramento, a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019, della Divisione calcio femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella stessa predetta FIGC, delegando alla Lega nazionale dilettanti l'organizzazione  del  campionato  interregionale di  calcio  femminile.

Con il suddetto ricorso, ritualmente notificato alla FIGC ed al suo Commissario straordinario, la LND, premessa e diffusamente argomentata la propria legittimazione a ricorrere, deduceva e lamentava:

- la mancata pubblicazione della delibera della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (di seguito anche CONI) con la quale è stato nominato il Commissario straordinario della Federcalcio e con la quale sono  stati indicati i relativi poteri;

- la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. g), dello  Statuto  federale che prevede che la determinazione dell'ordinamento dei campionati debba essere effettuata d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche, cosa che non sarebbe, invece, avvenuta nel caso di specie;

- la violazione dell'art. 5 dello Statuto federale in quanto la FIGC, inquadrando direttamente al suo interno la Divisione calcio femminile, avrebbe illegittimamente  modificato  la  predetta  disposizione  che individua ed elenca tassativamente gli organi della Federazione medesima;

- la violazione degli  artt.  9  e  10  dello  Statuto  federale,  nella  parte in  cui   demandano   alla  LND   l'organizzazione   dell'attività  agonistica mediante i campionati delle diverse categorie e  che  prevedono  che ciascuna   Lega   stabilisce   autonomamente   la   rispettiva   articolazione

organizzativa;

- la violazione degli artt. 48 e 50 delle Norme organizzative interne federali (di seguito anche NOIF), con riferimento al fatto che l'organizzazione dei campionati è demandata alle Leghe ed al fatto che la delibera di modifica dell'ordinamento dei campionati dovrebbe entrare in vigore  a  partire  dalla  seconda  stagione  sportiva  successiva  a  quella della data della sua adozione;

- l'inesistenza della Divisione Calcio Femminile in quanto, sin  dal 2013, all'interno della LND è stato istituito uno specifico Dipartimento del calcio femminile deputato  all'organizzazione  dell'attività agonistica del calcio femminile in luogo della Divisione Calcio Femminile oggetto dell'impugnato provvedimento.

Quanto, specificamente, al  merito  della  delibera  impugnata,  riteneva la LND ricorrente che la stessa è stata adottata <<in palese violazione dello Statuto  della  F.I.G.C.  delle Norme Organizzative  Interne   della stessa Federazione, nonché del Regolamento della L.N.D.>>.

Quanto allo Statuto Federale, si legge nel ricorso, la delibera impugnata <<richiama l'art. 10, comma 3, per giustificare il disposto "inquadramento" della "Divisione Calcio Femminile per le attività del Dipartimento Calcio Femminile" nella Federazione Italiana Giuoco Calcio. La illegittimità e la palese erroneità del provvedimento appaiono ictu oculi. Quanto allo Statuto della F.I.G.C., l'art. 3 precisa le funzioni e gli obiettivi della  stessa  Federazione  che,  testualmente,  così  vengono indicati "Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

g)  la  determinazione  dell'ordinamento  e  delle  formule  dei  campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;".

Orbene, risulta evidente, per esplicita previsione statutaria  (si ripete: art. 3 lettera g) che "la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati" deve avvenire D'INTESA CON LE LEGHE INTERESSATE, sentite le Componenti tecniche. Orbene, nella concreta fattispecie, con

la giustamente impugnata Delibera, il Commissario Straordinario ha inciso direttamente sulla determinazione dell'ordinamento e sulla formula di ben 2 campionati (quello di A  e di B  di Calcio Femminile) SENZA  CHE  VI SIA STATA    MAI    LA    PRESCRITTA    INTESA    CON    LA    LEGA    NAZIONALE    DILETTANTI,

direttamente interessata, né siano mai state "sentite" le Componenti tecniche sulla specifica questione. Dunque, se lo Statuto Federale ha previsto che in una materia tanto importante e "delicata" come l'ordinamento dei campionati doveva (rectius: deve) esserci la preventiva INTESA  con  la  Lega  interessata,  è  evidente  che  in  mancanza  di  detta intesa, così  come  avvenuto  nella  concreta  fattispecie,  si  è  in  presenza di una VIOLAZIONE DELLO STATUTO.

Ma vi è di più.

L'art. 5 dello Statuto F.I.G.C. indica esplicitamente  l'Organizzazione della FIGC. Detta norma, testualmente prevede che u… 1. La FIGC ha sede in Roma.  2. Sono  organi della FIGC: a) l’Assemblea; b) il Presidente; c)

i VicePresidenti;  d)  il Comitato  di  presidenza;  e)  il Consiglio federale;  f) il Direttore  Generale;  g)  il Collegio  dei  revisori  dei conti. 3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega Nazionale Dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega…".

Non vi è dubbio,  dunque,  che  quella  prevista  dal  vigente  Statuto  è l'attuale  "organizzazione"   della   FIGC   che,   di  conseguenza,   per   essere modificata, necessita di una modifica dello stesso art. 5 ora citato. L'avere   creato,   come    illegittimamente   ha    fatto   il  Commissario Straordinario con la giustamente impugnata Delibera, una "Divisione Calcio femminile" inquadrata nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha comportato una modifica all'attuale assetto / organizzazione della FIGC con  una  modifica  dell'art.  5  dello  Statuto  senza  avere  la  relativa potestà e le  richieste  maggioranze  deliberative.  Non  a  caso,  del  resto, lo stesso art. 5 dello Statuto Federale ha previsto che solo per  una propria organizzazione periferica la FIGC può procedere senza modificare lo stesso Statuto ma con norme approvate dal Consiglio Federale.  In questo  caso, viceversa, si è  creata una  Divisione Calcio Femminile  che NON   E'  SU   BASE   PERIFERICA   e   la  si  è   direttamente  inquadrata  nella così violando l'art. 5 dello Statuto>>.

Ed ancora, prosegue il ricorso, <<le violazioni dello Statuto con la giustamente impugnata Delibera del Commissario Straordinario non si esauriscono  a  quelle  sin  qui  evidenziate.  Gli artt. 9  e  10  dello Statuto Federale, infatti, chiariscono compiti e funzioni delle Leghe  e, soprattutto, specificano che  la FIGC  demanda  alle Leghe  l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie (cfr. art. 9 n. 3 Statuto). Ancora, è esplicitamente previsto che ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto  e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa (cfr. art. 9 n. 2 Statuto).  Orbene,  nel  caso  concreto,  per  quanto  attiene  le  attività di Calcio  femminile,  la  Lega  Nazionale  Dilettanti,  nel  rispetto  dello Statuto FIGC, aveva stabilito che non vi fosse più la presenza di una "Divisione" ma di un Dipartimento. Detta scelta organizzativa, del resto, era stata fatta propria, in conformità alle norme, dalla FIGC. Con Com. Uffi. n. 110/A   del 10.1.2013,   infatti, il Consiglio Federale, premesso che "Tenuto conto che le società di calcio femminile nell'assemblea del 3.12.2012 si sono espresse affinché sia istituito il Dipartimento del Calcio Femminile in luogo dell'attuale Divisione; - Visto il parere interpretativo della Corte di Giustizia Federale in data 18.12.2012, pubblicato sul Com. Uff. n. 122/CGF del 28.12.2012, con il quale si è confermata la possibilità per il Consiglio federale di  istituire,  ai sensi dell'art. 10,  comma 3 dello Statuto federale,  a maggioranza qualificata il Dipartimento del Calcio femminile; - Tenuto altresì conto dell'obiettivo condiviso da tutte le componenti, all'esito dell'ampio dibattito intervenuto sull'argomento, di rafforzare l'attività di promozione e sviluppo del Calcio Femminile ; - Ritenuto di affidare la suddetta attività alla FIGC e di istituire a tal fine una Commissione federale, nominata dal Consiglio federale ogni quattro anni, composta dal Presidente Federale, dal Presidente della LND, dai Presidenti delle componenti tecniche e da un rappresentante designato da ciascuna delle altre componenti, con la partecipazione su invito del Coordinatore- referente del Dipartimento Calcio Femminile, di un rappresentante delle società, di un rappresentante degli atleti ed uno dei tecnici rispettivamente indicati dal Presidente della LND e dai Presidenti delle componenti; Ritenuto altresì di istituire, in luogo della  Divisione Calcio Femminile, il Dipartimento Calcio Femminile al quale affidare l'organizzazione dell'attività agonistica; Visti gli artt. 10 e 27 dello Statuto federale "aveva deliberato quanto segue "… A) … B) è istituito, in luogo della Divisione Calcio Femminile, il Dipartimento Calcio femminile al quale è affidata l'organizzazione dell'attività agonistica. Il Dipartimento deve dotarsi di un Consiglio eletto nel rispetto dei principi di democrazia".

Dunque, in relazione a quanto a suo tempo ritualmente deliberato dal Consiglio Federale, può e deve affermarsi senza tema di smentite che:

a) non esiste (più) una "Divisione Calcio Femminile" ma, a partire dal 10.1.2013, esclusivamente il Dipartimento Calcio Femminile;

b) che detto Dipartimento è inquadrato nell'ambito della Lega Nazionale  Dilettanti;

c) che a detto Dipartimento è affidata l'organizzazione dell'attività agonistica;

d) che di competenza della FIGC (e della istituita  Commissione Federale)  sono  le  attività di  promozione  e  sviluppo  del  Calcio  Femminile.

In tale quadro, come risultante dal combinato disposto dello Statuto e degli artt. 48 bis e 49 N.O.I.F. deve valutarsi la giustamente impugnata Delibera del Commissario Straordinario, come pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018. Orbene, in primo luogo con detta Delibera si "inquadra" nella Federazione Italiana Giuoco Calcio UN ORGANISMO CHE NON ESISTE, ossia la "Divisione Calcio Femminile", non più esistente  dal  10.1.2013, ossia da quando il Consiglio Federale ha adottato la richiamata Delibera pubblicata sul Com.  Uff. n. 110/A del 10.1.2013. Dunque, il Commissario Straordinario della F.I.G.C. in luogo di "inquadrare" nell'ambito della ., come erroneamente ha fatto, un Organismo non più esistente, avrebbe dovuto eventualmente PRIMA ISTITUIRLO!>>.

<<Se la Delibera avesse inciso sulla qualificazione dell'attività>>, deduce, infine, la LND, <<definendola come "professionistica", sarebbe stata  una   necessaria  conseguenza   la  modifica  dello  "status"  delle calciatrici  che,  come  professioniste,  avrebbero  dovuto  eventualmente veder organizzata l'attività dei campionati ai quali partecipavano da una delle Leghe Professionistiche. Viceversa, mantenendo l'attività nella sua qualificazione attuale - ossia come "dilettantistica" - la Delibera del Commissario Straordinario ha finito per determinare una sottrazione, assolutamente     ingiustificata,    alle    prerogative     dell'unica    Lega,

nell'ambito della F.I.G.C., deputata all'organizzazione ed alla gestione dell'attività "non professionistica". Con evidente lesione dei diritti della Lega odierna ricorrente e, comunque, dello Statuto F.I.G.C. come prima richiamato>>.

In via preliminare, al fine di verificare l'idoneità dei poteri attribuiti all'organo straordinario federale, la ricorrente LND chiedeva, comunque, fosse ordinato, in via istruttoria, alla FIGC, l'esibizione del provvedimento (ossia la delibera della Giunta nazionale del CONI) con la quale è stato nominato il Commissario  straordinario  della  Federcalcio  e con la quale sono stati indicati i relativi poteri.

In accoglimento della preliminare istanza istruttoria il TFN, con ordinanza presidenziale in data 5.6.2018, ordinava la richiesta esibizione e, in  pari data, il Segretario federale ha  trasmesso  copia della deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 52 del 1 febbraio 2018 con la quale è stata disposta  la  nomina  del  Commissario straordinario  della  FIGC.

Nell'instaurato giudizio si è costituita la FIGC con memoria difensiva depositata in data 15 giugno 2018, per eccepire, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della LND, sia in ragione di quanto previsto dall'art. 31  CGS CONI che legittimerebbe a ricorrere avverso le delibere del Consiglio federale solo i componenti assenti o dissenzienti del predetto medesimo Consiglio, sia in ragione del fatto che la LND non rappresenterebbe, nel caso concreto, gli interessi della categoria di soggetti di cui si dichiara portatrice, avendo diverse società di calcio femminile associate alla LND espresso il proprio favor per la delibera impugnata.

Nel merito, la FIGC ha confutato i motivi di ricorso  della  LND,  in breve,  così  deducendo:

- nessuna modifica è stata effettuata sull'ordinamento e sulle formule dei  campionati,  giacché  gli  stessi  non  sono  stati  intaccati  dalla delibera impugnata;

- l'art. 10, comma 9, dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni individua in capo alle Federazioni il potere di organizzare l'attività agonistica e la mera facoltà, sempre revocabile, di affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati;

- l'art. 10, comma 3, dello Statuto federale prevede l'inquadramento della  Divisione  calcio  femminile  nella  LND,  salva  diversa  determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata;

- alcuna modifica sostanziale dell'art. 5 dello Statuto  federale  è stata posta in essere, atteso che non è stato istituito alcun  nuovo organo della FIGC;

- il provvedimento impugnato dalla LND si sarebbe, in realtà, limitato a   dare   una   diversa   collocazione   al   settore   deputato   a   gestire l'organizzazione del calcio femminile;

- irrilevante sarebbe la trasformazione da Divisione a Dipartimento, considerato che ciò che assume rilevanza è l'inquadramento delle attività nella FIGC;

- non sarebbe ravvisabile alcuna violazione degli artt. 48 e 50 NOIF, visto  che  le  concrete  modalità  di  attuazione  dell'inquadramento  di  cui trattasi sono rimandate ad un successivo provvedimento attuativo  da adottarsi entro il 30 giugno 2018;

- non vi sarebbe alcun difetto di motivazione nell'impugnata  delibera.

Con atti depositati in data 17.6.2018 ed in data 18.6.2018 sono intervenute in giudizio le società  ASD  AGSM  Verona  CF,  ASD  Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, per chiedere il rigetto del ricorso proposto dalla LND e la conferma della Delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018.

Alla seduta tenutasi il 22.6.2018 innanzi al Tribunale Federale Nazionale sono comparsi:

- per la LND, il presidente dott. Cosimo Sibilia e l'avv. Lucio Giacomardo;

- per la FIGC gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Giancarlo Gentile;

- per le società intervenienti, gli avv.ti  Flavia  Tortorella  e Salvatore Civale.

Il difensore della ricorrente LND, richiamati i motivi di ricorso, ha ulteriormente argomentato l'illegittimità dell'atto impugnato, deducendo che  lo stesso  è  viziato  in assenza  dei  necessari  poteri  in capo  al Commissario straordinario. Ciò in quanto la delibera  della  Giunta nazionale  del  CONI  non  avrebbe  attribuito  poteri  di  modifica  dello Statuto. Nel merito ha, altresì, censurato il provvedimento in questione,

in quanto condizionerebbe anche  gli  equilibri  rappresentativi  in  capo agli organi elettivi, tenuto conto che le componenti elettive della LND risentono anche della rappresentanza del calcio femminile. Ha, inoltre, insistito affinchè fosse dichiarata l'inammissibilità degli interventi della SSD  Roma  Calcio Femminile  (avendo,  la stessa, di recente  ceduto  il titolo sportivo ad altra società) e della società Juventus per non aver depositato procura speciale.

I legali della FIGC, così come quelli delle società intervenute, hanno insistito nel rigetto del ricorso.

All'esito del dibattimento il TFN ha, preliminarmente, dichiarato ammissibili gli interventi delle         società    ASD AGSM          Verona                CF, ASD Femminile  Inter Milano,  ASD  Mozzanica,  ASD  Pink  Sport Time,  CF  Florentia

SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ritenendo le stesse titolari  di  un  interesse   giuridicamente   protetto,   sotteso   alla definizione  della  presente  controversia.

Sempre in via preliminare ha, poi, rigettato l'eccezione preliminare, sollevata dalla FIGC,  con  riferimento al difetto di legittimazione attiva della LND.

«Non vi è dubbio», si legge, a tal proposito, nella decisione del TFN, «che aldilà dell'effettività degli interessi meritevoli di tutela che la Lega Nazionale Dilettanti intenderebbe tutelare - tenuto conto dell'avvenuta costituzione ad  opponendum  di diverse Società di calcio femminile - ritiene il collegio che la Lega Nazionale dilettanti, in persona del suo Presidente che - nella sua attuale accezione più ampia è ente esponenziale di tutte le Società calcistiche dilettantistiche - può agire in giudizio per la  tutela  di  situazioni  ritenute  pregiudizievoli per l'intera categoria rappresentata.

Sotto altro profilo sostenere che l'odierno ricorrente non sia legittimato,  ex  art.  31  del  CGS  Coni,  ad  impugnare  la  delibera  in questione in quanto il Commissario straordinario rappresenta ed impersona l'intero Consiglio Federale porterebbe all'estrema conseguenza che, avverso le delibere commissariali ritenute illegittime e lesive non vi sarebbe alcun strumento di tutela, la qual cosa stride fortemente con i principi costituzionali volti a garantire la piena  effettività  della tutela dei propri diritti ed  interessi legittimi».

Quanto al merito, il TFN ha dichiarato infondato il ricorso della LND.

Ritiene, in tal ottica, il Tribunale di prime cure, che «con la delibera  impugnata  il Commissario  straordinario  ha proceduto, con i poteri del Consiglio Federale riconosciutigli con l'atto di commissariamento prodotto in giudizio, in linea con le previsioni statutarie  della  F.I.G.C.  e,  in  particolare,  dell'art.10,  comma  3, ad inquadrare  la  Divisione  Calcio  Femminile  all'interno  della  F.I.G.C., mediante una disposizione di carattere generale che, al momento, non ha in alcun modo intaccato la concreta organizzazione dei  campionati  che, come sostenuto dalla difesa Federale, sono tutt'ora regolamentati dalla delibera del CF, pubblicata sul Com. Uff. n. 71/A del 4.9.2016.

Per effetto del provvedimento sopra indicato, alcuna modifica statutaria risulta essere  stata  apportata,  giacché  non  può  ritenersi  che il Commissario abbia proceduto ad istituire un nuovo organo, ma si è limitato ad esercitare una  propria  prerogativa,  le cui  concrete  modalità di attuazione saranno definite mediante l'emanazione dei conseguenti atti organizzativi entro il 30.6.2018.

Tale potestà, fra l'altro, sembra chiaramente emergere dall'art. 10, comma 9 dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali sportive approvati dal C.O.N.I. che conferisce alle Federazioni la mera possibilità di affidare alle leghe l'organizzazione di campionati nazionali; nel caso di specie tale facoltà è esercitata secondo quanto previsto dall'art. 9 e 10 dello Statuto F.I.G.C.; quest'ultima disposizione, per l'appunto, conferisce al   consiglio Federale la possibilità di inquadrare diversamente la divisione calcio femminile rispetto al suo previgente inquadramento.

Né può sostenersi l'inesistenza della Divisione Calcio Femminile atteso che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, ciò che conta è la concreta volontà posta in essere dall'organo Federale, vale a dire quella di   inquadrare   con   una   diversa   articolazione,   l'attività  di   Calcio Femminile di livello Nazionale.

D'altronde l'aver comunque conservato in seno alla LND le attività relative ai campionati interregionali di Calcio Femminile dà ancor più contezza che del tutto irrilevante è l'utilizzo dei termini Divisione o Dipartimento.

Appare evidente che se il presupposto normativo in base al quale la F.I.G.C. ha operato si appalesa sussistente, il successivo provvedimento attuativo dovrà porre in essere tutti le dovute modifiche necessarie per la concreta attuazione di quanto statuito con il provvedimento impugnato, agendo in conformità delle previsioni statutarie e regolamentari ovvero procedendo ai consequenziali adeguamenti normativi.

Altrettanto infondato è il motivo inerente la presunta carenza di motivazione giacché nel preambolo dell'atto si dà ampia contezza delle ragioni alla base del provvedimento censurato, motivazioni avallate anche dall'intervento in giudizio di diverse Società concretamente interessate alla  modifica  introdotta.

Non senza considerare che, trattandosi di atto di macroorganizzazione e   rientrante   nelle   piene   prerogative   statutarie   della   F.I.G.C.,   non sarebbe neanche necessaria alcuna motivazione».

Con riferimento, infine, ai motivi proposti dalla LND  in  sede  di udienza di discussione il TFN ritiene che gli stessi siano inammissibili, perché proposti per la prima volta in udienza e non mediante le modalità previste dall'art. 43 bis CGS FIGC. Sotto tale profilo, il Tribunale ha, infatti,  ritenuto  che  a  seguito  dell'esibizione  del  provvedimento  di nomina  del  Commissario,  la  ricorrente  LND  avrebbe  quantomeno  dovuto formulare ricorso per motivi aggiunti, non potendo introdurre per  la prima volta motivi di impugnazione del tutto nuovi.

Il giudizio d'appello

Avverso la suddetta decisione del TFN, pubblicata sul Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018, ha proposto ricorso la LND, in persona del presidente e legale rapp.te pro tempore dott. Cosimo Sibilia.

Ritiene, la ricorrente LND,  che  il TFN  abbia ingiustamente disatteso le ragioni di ricorso e negato la sussistenza  della  palese  violazione dello  Statuto  federale  da  parte  della  delibera  oggetto  del  presente procedimento.

<<La questione"centrale">>, insomma, rimane, secondo l'appellante, <<se con l'impugnata Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, così come pubblicata sul C.U. n. 38 del 3.5.2018, lo stesso Commissario Straordinario abbia violato lo Statuto FIGC e creato - come si è persino documentalmente dimostrato - un nuovo organismo, di fatto incidendo sull'attuale organizzazione Federale, come prevista e disciplinata dallo Statuto Federale>>, visto, sempre a dire della LND, che:

a) non esisteva (più) una "Divisione Calcio Femminile", ma, a partire dal 10.1.2013, esclusivamente il Dipartimento Calcio Femminile;

b) il predetto Dipartimento è inquadrato nell'ambito della Lega Nazionale  Dilettanti;

c) al predetto Dipartimento è affidata l'organizzazione   dell'attività agonistica femminile, così come a tutte le Leghe è affidata / demandata l'attività agonistica e l'organizzazione dei campionati;

d) di competenza della FIGC sono le (sole) attività di "promozione e sviluppo"  del  calcio  femminile.

Si legge, tra l'altro, nel ricorso in appello:

<<come risulta documentalmente provato, il Commissario Straordinario della F.I.G.C.,  con la giustamente impugnata Delibera, ha proprio ISTITUITO UN NUOVO ORGANO, non previsto nell'attuale assetto federale.

A tale proposito, infatti, devono in primo luogo richiamarsi i Comunicati Ufficiali della FIGC nn. 63 e 71, come acquisiti dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare (cfr. verbale riunione del 22.6.2018, penultimo rigo).

In detti Comunicati Ufficiali, in relazione al tesseramento, si fa esplicito  riferimento  a  2  diversi  Organismi,  e  precisamente  la  neo-istituita "Divisione" Calcio Femminile in seno alla F.I.G.C. ed il pre- esistente, ed esplicitamente previsto dal vigente Statuto e dai Regolamenti, Dipartimento Calcio Femminile in seno alla L.N.D.

A conferma di ciò, peraltro, deve evidenziarsi il "comportamento concludente"  della FIGC  che,  come  risulta dalla documentazione  che  si esibisce e produce e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata, nell'organizzare l'attività del proprio C.E.D. (Centro   Elaborazione Dati) per il tesseramento delle calciatrici, fa riferimento ad un codice/codifica per la "Divisione" e un diverso codice/codifica per il Dipartimento Calcio Femminile presso la L.N.D. (cfr. mail Ing. Corrado della FIGC relativa al "report" della riunione tecnica).

Ma vi è di più.

Persino il sito ufficiale della F.I.G.C., come dimostra la "pagina" che si esibisce e produce e che, ancora una volta, deve in questa sede intendersi per integralmente trascritta e riportata, nel descrivere l'attività di Calcio Femminile in Italia e far riferimento all'organizzazione  prevista  per  la  stagione  sportiva  2018/2019   (la prossima),  testualmente  così  afferma  "A  partire  dalla  Stagione  Sportiva 2018/2019 il Campionato di Serie A resta a 12 squadre mentre la Serie B - a seguito della riforma dei Campionati - sarà composto da un girone unico di 12 squadre e la relativa attività agonistica - comprensiva di Coppa Italia, Campionato Primavera e Supercoppa - sarà di competenza della FIGC tramite la Divisione Calcio Femminile. Alla FIGC è inoltre demandata la strategia   di   sviluppo   del   settore   e   l'attività  delle   Nazionali,   che annovera 5 Selezioni, dalla A all'Under 16 (A-Under 23-Under 19-Under 17- Under 16) più le Nazionali di Futsal (A-Under 17). Il 26.3.2015 il Consiglio Federale ha approvato le Linee programmatiche per lo sviluppo del Calcio Femminile con lo scopo di avviare un programma di rilancio del movimento calcistico femminile in Italia, finalizzato a produrre un miglioramento  degli standard  in termini quantitativi e  qualitativi; nel settembre del 2017 le suddette linee programmatiche sono state oggetto di una rivisitazione da parte del Consiglio stesso alla luce degli obiettivi raggiunti e focalizzando nuove aree di intervento. La Lega Nazionale Dilettanti organizza, dalla Stagione Sportiva 2018/2019, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE, il campionato interregionale formato da quattro gironi da  10/14 squadre e  attraverso i propri Comitati Regionali e Delegazioni provinciali i campionati di serie c e serie d ...".

Non vi è dubbio, dunque, che contrariamente a quanto affermato in maniera errata - e facendo proprie, acriticamente,  le  ragioni  della difesa della FIGC - il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con la giustamente impugnata decisione, NON è una questione di "nomen  iuris" e, soprattutto, non  si è  proceduto  ad  "inquadrare con una  diversa  articolazione,  l'attività  di  Calcio  Femminile  di  livello nazionale" (cfr. testuale la Decisione del TFN impugnata).

Il Commissario Straordinario della FIGC, con la impugnata Delibera pubblicata sul C.U. n. 38 del 3.5.2018, HA  CREATO  EX  NOVO  UN  ORGANISMO, NON  PREVISTO  DAL  VIGENTE  STATUTO,  sottraendo  l'attività demandata  alla L.N.D. in violazione dello stesso Statuto>>.

L'impugnata decisione del TFN viene clamorosamente smentita,  a  dire della  ricorrente  Lega,  dallo  stesso  Comunicato  Ufficiale  della  F.I.G.C. n.  81  del  27.6.2018,  <<con  il quale  il Commissario  Straordinario,  in conseguenza dell'istituzione della "Divisione Calcio Femminile" ha dovuto modificare ben 57 articoli delle N.O.I.F. ed inserirne 5 nuovi>>.

Sul punto il TFN ha affermato che <<"… Per effetto del provvedimento sopra indicato, alcuna modifica statutaria risulta essere stata apportata, giacché non può ritenersi che il Commissario abbia proceduto ad istituire un nuovo organo, ma si è limitato ad esercitare una propria prerogativa, le cui concrete modalità di attuazione saranno definite mediante    l'emanazione   dei   conseguenti   atti  organizzativi   entro   il 30.6.2018….".

Codesta Ecc.ma Corte Federale d'Appello potrà adeguatamente valutare quanto e come tale infondata affermazione risulti smentita, a bene vedere "travolta", dal richiamato Com. Uff. n. 81 del 27.6.2018.

Si verifichi, a tale proposito, il neo - introdotto art. 25 bis delle N.O.I.F. che, per maggiore comodità di seguito si trascrive integralmente. "Art. 25 bis - Divisione Calcio Femminile - 1.La Divisione Calcio Femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni altro compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali. 2.La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile  nel  rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C. 3. - L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da un Presidente e da 6 componenti, eletti dall'Assemblea delle società  partecipanti  ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione. Il Presidente e almeno un membro del Consiglio Direttivo della Divisione devono essere indipendenti. Ai fini del presente articolo si intendono indipendenti soggetti che non hanno alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società affiliate e con le Leghe. 4-  Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. 5- Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis. 6 - La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità  organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle Competizioni Nazionali Di Calcio Femminile. 7- L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti…"

Quello che, in maniera assolutamente infondata, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha affermato in proposito, ossia che "… nel caso di specie tale facoltà è  esercitata  secondo  quanto  previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto F.I.G.C.; quest'ultima disposizione, per l'appunto, conferisce al consiglio Federale la possibilità di inquadrare diversamente la divisione calcio femminile rispetto al suo previgente inquadramento. Né può sostenersi l'inesistenza della divisione Calcio Femminile atteso che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, ciò che conta è la concreta volontà posta in essere dall'organo Federale, vale a dire quella di inquadrare con una diversa articolazione, l'attività di Calcio Femminile di livello nazionale…." risulta - si ripete - CLA-MO-RO- SA-MEN-TE  smentito  proprio  dal  riportato art. 25  bis    delle  N.O.I.F.  , che NON ha inquadrato "diversamente", come erroneamente affermato dal TFN, Sezione Disciplinare, la "Divisione Calcio Femminile", NON ha "inquadrato con una diversa articolazione" l'attività di Calcio Femminile ma, viceversa, come ha sostenuto sin dal primo momento con il Ricorso ex art. 43 bis C.G.S. l'odierna Reclamante/ricorrente in Appello, HA COSTITUITO UN ORGANISMO EX NOVO che, per le caratteristiche delineate, assomiglia ad una sorta di "Lega Femminile">>.

Insomma, a dire della LND,  <<la  neo-  istituita  Divisione  Calcio Femminile NON HA SOPPRESSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE che, quale unico organismo pre-esistente E PREVISTO DALL'ATTUALE STATUTO FEDERALE, per volontà dell'Assemblea e del legislatore federale doveva e deve organizzare l'attività di Calcio Femminile nel nostro Paese.

Così  che,  attualmente,  come  sostenuto   dall'odierna Reclamante/ricorrente  in  Appello,  a  seguito  della  impugnata  Delibera  del Commissario Straordinario della F.I.G.C., così come pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018, esistono 2 distinti organismi preposti all'attività di Calcio Femminile: la neo - istituita Divisione e il pre- esistente Dipartimento nell'ambito della L.N.D.>>.

<<Conferma di ciò>>, prosegue la ricorrente LND, <<la si rinviene non solo  nel  citato  art.  25  bis  delle  N.O.I.F.  , ma  in  numerose  altri articoli delle N.O.I.F. modificati con il richiamato Comunicato Ufficiale n. 81 del 27.6.2018>>. Così, ad esempio, <<l'art. 49 - ordinamento dei campionati - fa riferimento sia alla Divisione Calcio Femminile sia al Dipartimento Calcio Femminile.

L'art. 52 ter - Co.Vi.So.D. - fa riferimento al Dipartimento Calcio Femminile, mentre il neo -inserito art. 52 quater addirittura crea ad hoc un organismo di controllo SOLO PER LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI  DALLA  DIVISIONE  CALCIO  FEMMINILE.

 L'art. 58, inoltre, ha un vero e proprio "valore confessorio", laddove si equipara, per l'attività giovanile minore, quella delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile (ritenuta, come sopra evidenziato, alla stregua di una vera e propria "Lega"!).

Ancora,  l'art. 94  quater  - Rapporti  economici  Collaboratori  Gestione Sportiva - al n. 2 fa testualmente riferimento sia al Dipartimento Calcio Femminile sia alla Divisione Calcio Femminile>>.

Evidenzia, poi, la ricorrente LND, come nella fattispecie concreta risulti violato anche l'art. 3 dello Statuto Federale che, nel precisare le  funzioni  e  gli  obiettivi  della  stessa  Federazione  alla  lettera  g) testualmente  prevede  "... la  determinazione  dell'ordinamento  e  delle formule  dei  campionati  d'intesa  con  le  Leghe  interessate,  sentite  le Componenti   tecniche   …".   La   Delibera   del   Commissario,   invece,   avrebbe <<inciso direttamente sulla determinazione dell'ordinamento e  sulla formula di ben 2 campionati (quello di A e di  B  di  Calcio  Femminile) SENZA CHE VI SIA STATA MAI LA PRESCRITTA INTESA CON LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, direttamente interessata, né siano mai state "sentite" le Componenti tecniche sulla specifica questione.

Dunque, se lo Statuto Federale ha previsto che in una materia tanto importante e  "delicata" come l'ordinamento    dei    campionati    doveva (rectius: deve) esserci la preventiva INTESA con la Lega interessata, è evidente che in mancanza di detta intesa, così come avvenuto nella concreta fattispecie, si è in presenza di una VIOLAZIONE DELLO STATUTO>>.

Con  un  ulteriore  motivo  di  gravame,  lamenta,  la  ricorrente  LND,  la violazione dell'art. 9 dello Statuto, che prevede che le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e  un  esplicito riferimento al professionismo e, ancora, che le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".

Orbene,  deduce    LND,      <<non   risulta      che, come da subito ha eccepito l'odierna Reclamante/ricorrente in Appello, il Commissario Straordinario abbia provveduto a trasformare lo "status" delle calciatrici che prenderanno parte ai Campionati di Serie A e di Serie B di Calcio Femminile - secondo l'impugnata Delibera - organizzati dalla neo - istituita Divisione Calcio Femminile.

Dunque, le calciatrici erano e restano "Atlete dilettanti".

Tuttavia l'inquadramento delle Società che "si avvalgono delle prestazioni di dette atlete  dilettanti",  secondo  la  impugnata  Delibera del Commissario Straordinario, non è più nell'ambito dell'Associazione denominata "Lega Nazionale Dilettanti" come esplicitamente previsto dal richiamato  art.  9,  n.  1,  dello  Statuto  Federale,  ma  rientra  nell'ambito della neo - istituita "Divisione Calcio Femminile>>.

<<Ma se tanto non bastasse>>, si prosegue in ricorso, <<deve ulteriormente aggiungersi come la giustamente impugnata Delibera del Commissario Straordinario abbia violato una norma dello Statuto ancora più importante perché attiene alla democrazia interna ed alla rappresentatività.

L'Art. 20 dello Statuto - Composizione ed elezione dell'Assemblea- al n. 1 prevede testualmente che "L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti o i rappresentanti delle società professionistiche, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte, secondo il regolamento elettorale da essa emanato …".

Ed  ancora, il n. 3  del medesimo  art. 20  dello Statuto testualmente prevede che "… Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima  un  proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea  federale,  i voti  spettanti  ai Delegati  della  LND  devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche   devono   rappresentare   complessivamente   il 34%,   con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono  rappresentare il 2%. …" .

Dunque, per questo quadriennio Olimpico, la situazione attuale, con riferimento al richiamato art. 20 dello Statuto,  è  che  le  Società  della Lega Nazionale Dilettanti hanno eletto complessivamente 90 Delegati, di cui 2 in rappresentanza delle Società di Calcio Femminile inquadrate sino al 30  Giugno  della  Stagione  Sportiva  2017/2018  nel  Dipartimento  Calcio Femminile.

E' un dato incontestabile, pertanto, che tra i 90 Delegati che rappresentano il 34%  dei voti dell'Assemblea Federale, come  SPETTANTI ALLA L.N.D., 2 sono, come detto, in rappresentanza delle Società  di Calcio Femminile.

Con  la  Delibera  del  Commissario  Straordinario  giustamente  impugnata, si sono "sottratte" alla Lega Nazionale Dilettanti tutte le Società che dovranno disputare i Campionati organizzati dalla neo- istituita Divisione Calcio Femminile a partire dalla stagione sportiva 2018/2019.

Dette Società, però,  non  potranno  concorrere  all'elezione  del Presidente     Federale     né     avere     una     rappresentanza     nell'ambito dell'Assemblea  Federale.

E' incontestabile, infatti, che risultando tutti ELETTI PER UN QUADRIENNIO, nessuno dei 90 Delegati potrà essere ritenuto non più riconducibile   alla  rappresentanza   della   Lega   Nazionale   Dilettanti nell'ambito dell'Assembla Federale.

A contrario, perciò, le  Società che non fanno più capo alla Lega Nazionale Dilettanti ma alla neo - istituita Divisione Calcio Femminile non potranno eleggere alcun Delegato perché la rappresentanza è tassativamente prevista dall'art. 20 n. 3 dello Statuto.

Al contempo,  dette Società non risulteranno  rappresentate dai 2 Delegati  che,  nell'ambito  della  L.N.D.,  sono  stati  eletti  dalle  Società che  fanno  parte  del  Dipartimento  Calcio  Femminile,  perché  dette  Società non fanno più parte della Lega e del suo Dipartimento ma sono inquadrate nella  neo-  istituita  Divisione>>.

Deduce, poi, la LND, <<come assolutamente infondate, oltre che contraddittorie, appaiono le affermazioni del Tribunale Federale Nazionale,  Sezione  Disciplinare,  circa  una  presunta  "inammissibilità" delle  argomentazioni  che  l'odierna  Reclamante/ricorrente  in  Appello avrebbe svolto in udienza, ad ulteriore chiarimento di quanto già indicato nel Ricorso ex art. 43 bis C.G.S.>>.

In tal ottica, evidenzia, la LND, che <<l'odierna Reclamante/ricorrente in Appello aveva ed ha specificamente eccepito la carenza di poteri in capo al Commissario Straordinario per l'adozione di una Delibera che risultava modificativa dell'attuale assetto organizzativo della F.I.G.C. ed in violazione dello Statuto>>.

Ritiene, sotto tale profilo, che <<quei "poteri" al Commissario Straordinario sono stati sì concessi ma  con  lo specifico (ED  UNICO)  scopo di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali e di celebrare l'Assemblea Straordinaria Elettiva. Non certo, quindi, per modificare  l'attuale  assetto   organizzativo  della  Federazione   né,  del pari,  per  istituire nuovi  Organismi.  E  meno  che  mai,  ovviamente,  di sostituirsi alla volontà Assembleare e modificare lo Statuto Federale. In guisa che, anche per tale assoluta carenza di potere - si ripete: rilevabile d'ufficio per consolidato orientamento giurisprudenziale - la giustamente impugnata Delibera deve annullarsi perché assolutamente illegittima>>.

Da ultimo, la LND ritiene <<incontestabile che            nessuna  concreta ed apprezzabile motivazione è rinvenibile nella giustamente impugnata Delibera, atteso che, come è stato eccepito e dedotto sin dal Ricorso ex art. 43 bis C.G.S., il Commissario Straordinario  ha  modificato l'ordinamento  dei  Campionati,  finendo  per  violare anche  l'art. 50  delle N.O.I.F., tenuto conto che secondo la norma da ultimo citata "La delibera  con  la  quale  viene  modificato  l'ordinamento  dei  campionati  entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione…".

Nella concreta fattispecie, viceversa, la Delibera pubblicata in data 3.5.2018, ossia nel corso della stagione sportiva 2017/2018, per esplicita previsione entra in vigore "a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019" ossia, a ben vedere, dopo circa 2 mesi dalla sua  adozione,  senza  che  sia  dato  conoscere  e  valutare  quale  sia "l'urgenza" che possa aver determinato la  violazione  dell'art.  50 N.O.I.F..

Anche per tale motivo, pertanto, la impugnata Delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. deve essere annullata>>.

Conclude, quindi, la ricorrente LND, chiedendo che la Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., <<così come adita, in accoglimento del presente Reclamo ex art. 37 C.G.S., voglia così provvedere:

1) In accoglimento integrale del presente Reclamo ex art. 37 C.G.S./ricorso in Appello, riformare integralmente  l'impugnata  Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione  Disciplinare,  come  pubblicata sul Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018;

2) In conseguenza della       disposta integrale riforma della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, annullare   la  Delibera adottata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. e   pubblicata   sul   Com.   Uff.   n.   38   del   3.5.2018   perché   in violazione dello Statuto F.I.G.C. e, come tale, illegittima;

3) In ogni caso, annullare la Delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. come pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 perché illegittima, errata, infondata in fatto e  diritto e,  comunque,  adottata in  palese  violazione  dello  Statuto  della  F.I.G.C.,  delle  N.O.I.F.  e  in

carenza dello specifico potere, non attribuito  al  Commissario Straordinario al momento  della sua nomina con la Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 52 del 1.2.2018>>.

Con un primo reclamo ex art. 37 C.G.S., la FIGC, come rapp.ta  e difesa, ha autonomamente impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018, <<limitatamente alla parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere della LND>>.

Ritiene,  a  tal  proposito,  che  la  decisione  del  TFN,  sul  punto,  sia <<intrinsecamente contraddittoria, oltre che sconfessata dalla univoca giurisprudenza in tema di legittimazione ad agire degli enti esponenziali di categoria>>, poiché, il Tribunale <<riconosce la legittimazione a ricorrere della LND pur dando atto sia della non corrispondenza degli interessi  perseguiti  dalla  Lega   rispetto  a   quelli  delle  associate  che hanno  proposto  intervento  ad  opponendum,  sia  del  fatto  che  essa  "quale ente esponenziale di tutte le società calcistiche dilettantistiche, può agire in giudizio per la tutela di situazioni pregiudizievoli per l'intera categoria rappresentata".

Altrettanto non condivisibile la seconda affermazione per la  quale negare alla Lega la legittimazione ad  impugnare  le delibere commissariali ex  art. 31  CGS  Coni  porterebbe  all'assurdo  di lasciare  prive  di tutela

talune situazioni, postochè, come  affermato dallo stesso TFN,  la Lega  è astrattamente legittimata ad impugnarle quale ente esponenziale di categoria, semprechè ovviamente vi sia omogeneità di interessi all'interno    dell'associazione>>.

A seguito del ricorso in appello proposto dalla LND la stessa FIGC, con  atto  del  5  luglio  2018,  si  è  costituita  nel  giudizio  d'appello, proponendo   anche   reclamo   incidentale   e   chiedendo   l'accoglimento   del ricorso incidentale e la declaratoria di inammissibilità in parte qua del reclamo avversario e, comunque, il suo rigetto nel merito.

Ritiene, tra l'altro, la FIGC, che secondo la previsione dell'art. 31 CGS Coni gli unici soggetti legittimati a ricorrere avverso le Delibere sarebbero "i componenti, assenti o dissenzienti, del Consiglio Federale e del Collegio Revisori dei Conti".

Con  atto del 5.7.2018 hanno  proposto proprie controdeduzioni ex art. 37 CGS le società intervenute  ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano,     ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women's FC SSD ARL,  Sassuolo  Calcio  Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC  Tavagnacco, US  S. Zaccaria.

Deducono, le intervenute, sussistenza di un <<interesse diametralmente

opposto delle società sportive di calcio femminile  rispetto  a  quello fatto  valere  dalla  Lega  Nazionale  Dilettanti>>,  chiedendo  dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il reclamo proposto dalla LND.

Con atto del 6.7.2018 la LND  ha  offerto  proprie  controdeduzioni  ex art. 37 CGS in relazione al reclamo incidentale proposto dalla FIGC, eccependo, in  linea  assolutamente  preliminare,  l'inammissibilità dell'appello come originariamente proposto ex art. 37 CGS in via autonoma dalla FIGC.

Quanto al reclamo incidentale della FIGC, ritiene, la LND che quello proposto  dalla  Federazione,  poiché  neppure  "condizionato",  alla  luce della formulazione dell'art. 37 CGS,  deve  ritenersi  inammissibile, essendo ammessa solo una "impugnazione incidentale" ex art. 59, n. 5, CGS Coni.

Nel merito, argomenta che, <<atteso  che  il Commissario  Straordinario, per la Delibera della Giunta Nazionale del CONI  n. 52 del 1.2.2018, ha assunto in capo a sé i poteri dell'intero Consiglio Federale, lo stesso darebbe" vita ad un provvedimento monocratico che non scaturisce da un processo di formazione della volontà in forma collegiale: dal che il difetto di legittimazione ad agire della Lega ai sensi dell'art. 43 bis." (cfr., testuale, atto della F.I.G.C.)>>, significherebbe che, <<poiché il Commissario Straordinario "impersona l'intero Consiglio Federale" (anche qui la citazione è testuale dall'atto della F.I.G.C.) nessun controllo di legittimità e di conformità o violazione dello  Statuto  sarebbe consentito!>>.

Con atto del 21.7.2018 hanno spiegato intervento volontario anche le società ASC Arezzo Asd, Asd Castelvecchio, Usd Lavagnese, deducendo sulla legittimazione ad intervenire delle società sportive di serie A  e  B  di calcio femminile, sulla sussistenza di una  situazione  giuridicamente protetta e di un interesse rilevante in capo alle società di serie A e B in ordine alla conservazione dell'atto gravato,  chiedendo dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il reclamo proposto dalla LND.

All'udienza fissata innanzi a questa Corte federale d'appello per il giorno 26.7.2018 sono comparsi:

l'avv. Mazzarelli e l'avv. Gentile per la FIGC

l'avv. Giacomardo per la LND

l'avv. Tortorella per le società intervenute

I procuratori delle parti  hanno  illustrato  le  rispettive argomentazioni difensive ed hanno insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni già rassegnate in atti.

Terminate le illustrazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento,   questa   Corte   si  è   ritirata  in  camera   di  consiglio, all'esito  della  quale,  ha  assunto  la  decisione  di  cui  al  dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

In via preliminare,  deve  essere  dichiarata  l'inammissibilità  di  tutti gli interventi spiegati, sin dal primo grado di giudizio o  solo  nel presente grado, dalle società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus  Spa, Fiorentina Women's  FC  SSD  ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo Asd, Asd Castelvecchio,  Usd  Lavagnese.

Sotto siffatto profilo, questa Corte non può che richiamare le precedenti decisioni sul punto, assunte anche alla luce della decisione, qui condivisa, n. 48/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, pubblicata il 18 luglio 2018, secondo cui, ai sensi  e  per  gli effetti della disposizione di cui all'art. 33 CGS della FIGC, è riconosciuta la legittimazione di terzi portatori di interessi indiretti ed è, quindi, ammesso l'intervento di terzi per le sole ipotesi di illecito sportivo. Non  vertendo,  la  presente  fattispecie,  in  tema  di  illecito sportivo  e considerato   che   le   stesse   predette   società,   seppur   titolari  di   un interesse di fatto, per quanto  rilevante,, certamente  non  possono  vantare un   interesse   udiretto",   come   espressamente,   invece,   richiesto   dalla disposizione prima richiamata, anche perchè non titolari di una posizione giuridica qualificata che ne giustifichi la legittimazione ad intervenire nel presente procedimento, l'intervento delle stesse non può che essere, appunto, dichiarato inammissibile.

Deve, poi, sempre in via  preliminare,  essere  dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello proposto, in via autonoma e principale, dalla FIGC ex art. 37 CGS. Infatti, come correttamente rilevato dalla ricorrente Lega, solo la stessa LND è rimasta soccombente all'esito  del  giudizio  di  prime  cure

La  parte  risultata  vittoriosa  in primo grado non può, autonomamente, proporre ricorso avverso la decisione alla stessa favorevole per far valere un'eccezione preliminare non accolta, restando, in sua facoltà, ovviamente, proporre apposito ricorso incidentale   nell'eventuale   caso   di   proposizione   di   appello   della controparte rimasta soccombente in prime cure (sul punto,  cfr. Cassazione, 12.2.2018, n. 3350; Cassazione, 12.5.2017, n. 11799, anche richiamata dalla LND, secondo cui "… con particolare riferimento alle eccezioni di rito - sempre secondo le sezioni unite - qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse,  ma  vittoriosa  quanto  all'esito finale  della  lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica,  se  vuole  ottenere  che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve  farlo proponendo  appello incidentale".

Priva di pregio appare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della LND, pur ritualmente riproposta dalla FIGC con proprio reclamo incidentale.

Questa Corte condivide, sul punto, la decisione del TFN. Del resto, si aggiunga, la LND deve essere considerata ente esponenziale di tutte le società dilettantistiche ed è titolare di una specifica,  autonoma posizione giuridica qualificata dall'interesse proprio, conseguenza ed effetto dell'interesse diffuso che alla stessa predetta Lega fa indiscutibilmente capo. È, pertanto, pienamente legittimata ad impugnare un  atto  federale  che  ritiene  lesivo  degli  interessi  propri  (quale  ente esponenziale) e/o  dei propri associati e rappresentati.

Ne', in tale prospettiva, appare rilevante la circostanza che alcune o anche molte delle società di cui trattasi sono intervenute a sostegno del provvedimento federale e/o contro le posizioni sostenute dalla propria Lega, anche perchè, come pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa,   l'ente   collettivo   può   di   certo   agire   a   tutela   degli interessi  di  alcuni  appartenenti  al  gruppo  eventualmente  contro  altri (cfr. Consiglio di Stato, 9 gennaio 2014, n. 36).

Si aggiunga che, atteso particolarmente l’attuale contesto istituzionale (federale) di riferimento, che vede concentrati tutti i poteri del Consiglio federale e dei Consiglieri nelle mani del Commissario straordinario, ritiene, questa Corte, che una lettura costituzionalmente orientata –  anche  alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale delle disposizioni federali e sportive dettate al riguardo, depongano, in modo inequivoco,  a  favore della piena legittimazione della Lega nazionale dilettanti.

Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che le delibere assunte dalla Federazione durante il periodo di gestione commissariale rimangano giuridicamente non impugnabili ed escluse da un eventuale sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva e, dunque, anche di quelli giurisdizionali e, per l'effetto, che gli interessi ed i diritti eventualmente lesi e/o coinvolti da una delibera federale, rimangano, di fatto, privi di tutela. Evidente il rischio di tenuta costituzionale di una siffatta lettura delle disposizioni federali e sportive che presiedono alla regolamentazione dell'istituto della legittimazione  processuale.

Nel merito, il reclamo della Lega nazionale dilettanti è fondato e va accolto, con conseguente riforma, in parte qua, della impugnata decisione del TFN.

Occorre premettere che, come risulta dal provvedimento di nomina di cui alla delibera della Giunta nazionale del Coni del 1.2.2018, n. 52, ritualmente acquisita agli atti del procedimento a seguito dell'ordinanza istruttoria del TFN, il Commissario straordinario della FIGC ha il fine precipuo "di pervenire nel minor tempo possibile  alla  ricostituzione degli  Organi  Federali".

Ora non appare in linea con il predetto "mandato" ricevuto dal Coni un provvedimento con il quale si proceda (peraltro, senza dichiarate ragioni di necessità ed urgenza) ad effettuare rilevanti, se non profonde, modifiche della struttura organizzativa delle articolazioni federali (o di  una  parte  delle  stesse),  che,  peraltro,  forse  anche  ragioni  di opportunità consiglierebbero di  riservare  ai  "naturali"  organi assembleari o consiliari di origine elettiva, anche in ossequio ai fondamentali principi di democrazia che informano il nostro ordinamento costituzionale e devono informare anche l'ordinamento giuridico sportivo.

Peraltro, si tratta, come detto, di un provvedimento in relazione al quale sembrano difettare i requisiti di necessità ed urgenza che avrebbero, qualora esplicitati,  dovuto  sussistere  per  giustificare, forse, un così rilevante (e, comunque, importante) atto  di riorganizzazione e rimodulazione della architettura federale, che, in via più generale, sarebbe più logico  ritenere riservato agli organi federali ordinari.

Nutre, dunque, questa Corte, molte perplessità sul fatto che non  si tratti di un provvedimento, ancor prima che viziato per le ragioni che di seguito saranno rapidamente esposte, assunto in carenza di potere e, pertanto, privo di legittimità. Profilo, questo, per inciso, rilevabile anche d'ufficio, anche a voler prescindere dalla rituale eccezione pur formalmente svolta dalla ricorrente LND, al contrario di quanto affermato dal TFN in ordine alla asserita necessità  di svolgere  l'argomentazione difensiva con  specifici motivi  aggiunti Ma, anche a voler prescindere dalla sussistenza del vizio eccesso di potere,    la    delibera    di    cui    trattasi,    assunta    dal    Commissario straordinario della FIGC con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 è comunque viziata ed in contrasto con lo Statuto federale e non può, pertanto, che essere qui annullata.

A prescindere dalla confusione operata con la apparente o effettiva coesistenza di un DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE e di una DIVISIONE CALCIO FEMMINLE,   la   anzidetta   qui   impugnata   delibera   commissariale   inquadra nella FIGC un organismo (la Divisione Calcio Femminile) che non esiste nella vigente architettura  istituzionale  della  Federazione  italiana giuoco calcio, essendo, le attività di calcio femminile,  organizzate, sotto il profilo della struttura amministrativa, in Dipartimento.

Il Commissario non può istituire di fatto un nuovo organismo federale (appunto,   la  Divisione   Calcio   Femminile),   senza   prima   modificare   lo Statuto federale e, segnatamente, l'art. 5 dello stesso.

Pertanto, la delibera che qui si annulla viola, anzitutto, l'art. 5 dello Statuto della FIGC.

Peraltro, sotto altro profilo, occorre anche osservare che la delibera impugnata inquadra nella FIGC un organismo asseritamente rappresentativo di  una  sola  parte  del  calcio  femminile  (serie  A  e  B),  che  appartiene  e continua oggi ad appartenere, all'ambito dilettantistico (e non professionistico), sottraendola,  così,  alla  sua  "naturale"  collocazione in seno alla LND quale ente / soggetto federale cui è statutariamente attribuita la gestione, la organizzazione e la disciplina del calcio dilettantistico. In tal senso, appunto, come  pur consentito dalla legge

n. 91 del 1981, non risulta, ne' è stato dedotto  dalla  FIGC,  che  alle atlete  calciatrici  tesserate  con  società  che  partecipano  ai  rispettivi campionati di serie A o B, sia stato attribuito lo status di professioniste.

In tal senso, peraltro, la delibera oggetto del gravame qui in esame appare anche in contrasto con l'art. 9 dello Statuto federale.

La delibera commissariale di cui trattasi viola, poi, l'art. 3 dello Statuto federale.

Infatti, "la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati" deve avvenire "d'intesa" con la Lega interessata, sentite le Componenti tecniche.

Orbene, nel caso di specie, non risulta che il provvedimento riorganizzativo  di cui  trattasi sia  stato  assunto  "d'intesa" con  la Lega nazionale dilettanti, ne' che siano state sentite le Componenti tecniche.

La delibera del Commissario  Straordinario  della  FIGC  come  pubblicata sul  Com.  Uff. n.  38  del  3.5.2018  appare,  ancora,  in contrasto  con  l'art. 50 delle NOIF, laddove, siffatta norma, dispone che "la delibera con la

quale viene  modificato l'ordinamento  dei campionati entra  in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione", atteso che, per espressa previsione della medesima delibera oggetto del presente giudizio, la sua efficacia ed entrata in vigore viene, appunto, "anticipata" (in contrasto con la vigente normativa federale)  all'inizio della stagione sportiva 2018/2019.

Per tutto quanto sopra, dichiarata assorbita ogni altra questione,  la Corte federale d'appello annulla la delibera  del  Commissario straordinario della FIGC pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, così provvede:

- dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalle società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time,  CF  Florentia  SSDARL,  FC  Juventus  SpA,  Fiorentina  Women’s  FC  SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco,  US  S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese;

- dichiara inammissibile il reclamo ex art. 37 CGS proposto, in via autonoma,    dalla   F.I.G.C.

- dichiara ammissibile il reclamo incidentale proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, respingendolo e confermando, quindi, in parte qua la decisione del Tribunale Federale Nazionale in punto sussistenza  della  legittimazione  attiva  della  Lega  Nazionale  Dilettanti;

- in accoglimento del  ricorso  proposto  dalla  Lega  Nazionale  Dilettanti e in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale,   annulla   la   delibera   del   Commissario   Straordinario   della Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  pubblicata  sul  Com.  Uff.  n.  38  del 3.5.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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