F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 014/CFA DEL 08/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 005/CFA DEL 26/07/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI CANNAVARO PAOLO, REINA JOSÈ MANUEL PAEZ, DEI SIGNORI DE MATTEIS GIOVANNI PAOLO, CASSANO LUIGI, FORMISANO ALESSANDRO, ARONICA SALVATORE E DELLE SOCIETÀ SSC CALCIO NAPOLI SPA, CITTÀ DI PALERMO SPA, US SASSUOLO CALCIO SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 12064/1040BIS PF 16-17 GC/BLP DEL 21.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 2/TFN del 3.7.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI CANNAVARO PAOLO, REINA JOSÈ MANUEL PAEZ, DEI SIGNORI DE MATTEIS GIOVANNI PAOLO, CASSANO LUIGI, FORMISANO ALESSANDRO, ARONICA SALVATORE E DELLE SOCIETÀ SSC CALCIO NAPOLI SPA, CITTÀ DI PALERMO SPA, US SASSUOLO CALCIO SRL SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  - NOTA  N. 12064/1040BIS  PF  16-17  GC/BLP  DEL 21.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 3.7.2018)

1. Con delibera del 2.7.2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, decidendo sul deferimento proposto dal Procuratore federale a carico dei calciatori Cannavaro Paolo, Reina Josè Manuel Poez, dei signori De Matteis Giovanni Paolo, Cassano Luigi, Formisano Alessandro, Aronica Salvatore e delle società SS Calcio Napoli s.p.a., Città di Palermo s.p.a. e US Sassuolo Calcio s.r.l., cui venivano contestate distinte ipotesi  di  illecito  disciplinare  tutte  traenti origine da frequentazioni con diversi pregiudicati, dichiarava inammissibile il deferimento perché  emesso a seguito di un  iter procedimentale viziato.

Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, la riapertura del procedimento 1040 (precedentemente archiviato) e la successiva creazione di un procedimento di stralcio (recante il numero 1040 bis) risultavano contrari al disposto dell’art. 32 ter, comma 5, CGS, atteso che il fatto posto a supporto della richiesta di riapertura (la relazione DIA del 13.1.2016, contenente gli elementi poi confluiti nel deferimento oggetto del presente giudizio) non poteva considerarsi ufatto nuovo", perché risultava acquisito dalla Procura federale (seppure nell’ambito di un diverso procedimento per il medesimo oggetto, recante il numero 1289) in una data (5 luglio 2017) precedente quella (7 luglio 2017) di comunicazione dell’avvenuta archiviazione agli indagati.

2. Con il proprio ricorso, la Procura Federale contestava la decisione assunta in primo grado. In particolare, evidenziava come gli elementi forniti dalla DIA con la citata documentazione acquisita il 5.7.2017 avessero una valenza (anche sotto il profilo dei soggetti coinvolti) estremamente più ampia di quella oggetto dell’indagine nell’ambito della quale era stata disposta l’acquisizione  (il procedimento 1289) e fossero maggiormente attinenti all’oggetto dell’indagine di cui al procedimento 1040 la cui  archiviazione,  ancorché non ancora comunicata alle parti, era già stata condivisa dal Procuratore generale del CONI; pertanto, rispetto al procedimento 1040, i fatti contenuti nella citata documentazione inviata dalla DIA apparivano come nuovi. Infine, la Procura federale evidenziava come nel comunicare alla Procura generale del CONI (che l’aveva condivisa) la  volontà  di archiviare il procedimento 1289, era stata espressamente evidenziata la volontà di far confluire la già  citata  documentazione  nel  procedimento 1040 di cui si preannunciava la riapertura.

Nel merito, venivano ribadite le motivazioni sottostanti il deferimento in primo grado.

3. Si costituivano ritualmente in giudizio tutti i resistenti, affermando la correttezza del percorso motivazionale e delle conclusioni dell’impugnata decisione, chiedendone la conferma con conseguente rigetto dell’appello.  Nel  merito,  evidenziavano  l’erroneità  in  fatto   ed   in diritto delle tesi accusatorie. In ogni caso, chiedevano  che  questa Corte, ove ritenesse di accogliere l’appello, rinviasse gli atti al TFN per consentire il doppio grado di giudizio sulle questioni di merito.

Nel corso dell’udienza del 26.7.2018, i rappresentanti di tutte le parti  costituite  illustravano  le  proprie  tesi.

4. L’appello  non  merita  accoglimento.

Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, CGS, la riapertura di un procedimento già archiviato può avvenire solo laddove  emergano  fatti nuovi o circostanze rilevanti delle quali il Procuratore federale non  era a conoscenza. Nel caso di specie, le circostanze che il Procuratore Federale pose alla base del provvedimento di riapertura del procedimento 1040 (la cui archiviazione era  stata  condivisa  dal  Procuratore  generale del CONI in data 3.7.2017 ma comunicata il giorno 6 luglio alla Procura Federale FIGC che aveva provveduto a comunicarla alle parti il successivo 7.7.2018)  erano  conosciute  dalla  Procura  federale  sin  dal  5.7.2017.

Difatti, come emerge dagli atti di causa,  in  data  5.7.2017  la Procura Federale, nella persona dell’avv. Simona Lai, aveva ritirato la documentazione richiesta dalla medesima Procura alla Procura delle Repubblica  presso  il tribunale  di  Napoli  in  data  27.6.2017.

In primo luogo, occorre verificare se, alla data di ricezione della suddetta documentazione, il procedimento 1040 fosse già stato dichiarato archiviato.

Com’è noto, l’archiviazione è un atto complesso che richiede l’incontro di due volontà (quella della Procura federale che la richiede e quella della Procura generale del CONI che  la  condivide). L’interpretazione  più  corretta  del  quadro  normativo  porta  a  ritenere  che l’archiviazione si realizzi nel momento in cui la Procura generale manifesta la propria condivisione della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura federale, non avendo la successiva comunicazione alcuna   valenza   costitutiva  bensì   meramente   dichiarativa  dell’effetto

estintivo ormai realizzatosi.

Una contraria tesi - che dovrebbe fondarsi sulla natura ricettizia anche della successiva dichiarazione della Procura generale – non appare accoglibile, atteso che l’incontro tra le due volontà si realizza con l’adesione della Procura generale CONI alla volontà già espressa dalla Procura federale (in tal senso, si vedano  anche  gli artt. 44  e  47  CGS CONI).

Conseguentemente, deve ritenersi che, al momento della  ricezione della documentazione de qua, il procedimento 1040 fosse ormai archiviato.

5. Pur tuttavia, l’appello non appare  meritevole  di  accoglimento per un diverso e duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, appare assolutamente contrario alla ratio della citata norma considerare un fatto nuovo gli atti ricevuti dalla Procura federale  in esito  ad  una  richiesta  effettuata  dalla  medesima.  In  altri termini, poiché la Procura aveva richiesto tali atti e ne attendeva l’invio, i medesimi  non  potevano  in  alcun  modo  considerarsi  latori di notizie nuove ovvero impreviste, essendo noto che erano stati richiesti e che – in caso di accoglimento della richiesta – sarebbero stati successivamente trasmessi. Ne consegue il rigetto dell’appello  e  la conferma della pronuncia di inammissibilità attesa la  provata insussistenza di uno degli elementi  fondanti  la  richiesta  di  riapertura del  procedimento  archiviato.

6. Nonostante  la  natura  assorbente  del  precedente motivo,  appare altresì opportuno analizzare con attenzione l’oggetto sia dei due procedimenti all’epoca pendenti innanzi alla Procura Federale sia della documentazione inviata dalla Procura della Repubblica di Napoli  il 5.7.2018. Seppure con un’intestazione quasi del tutto  sovrapponibile  (il 1040 reca come  proprio oggetto uNotizie stampa in ordine ad un’indagine della DDA di Napoli avente ad oggetto presunte influenze di un esponente della criminalità organizzata sulla società SSC Napoli" mentre il 1289 si intitola uAccertamenti in merito a quanto riportato da articoli di stampa su presunti rapporti tra calciatori della SSC Napoli S.p.A. ed appartenenti alla criminalità organizzata"),il primo procedimento – stando anche a quanto affermato dalla medesima Procura appellante – aveva come oggetto precipuo gli eventuali rapporti dei tesserati della  SSC Napoli con esponenti della famiglia Lorusso mentre il secondo riguardava maggiormente i rapporti dei medesimi tesserati con esponenti della famiglia   Esposito.

Come riferisce la Procura Federale, la notevole massa di documenti inviati dalla Procura della Repubblica di Napoli, ancorchè richiesti nell’ambito del procedimento 1289, conteneva anche notizie relative ai rapporti dei suddetti tesserati con la famiglia Lorusso; pertanto, poiché oggetto precipuo del fascicolo 1289 erano i rapporti con la famiglia Esposito, la Procura aveva deciso di archiviare il procedimento 1289 e di riaprire quello 1440, facendovi confluire la suddetta documentazione che ha successivamente formato oggetto del deferimento che ha originato il presente procedimento.

Tale scelta, peraltro,  appare  contraddittoria.  Difatti,  in  ossequio al descritto criterio di distinzione degli addebiti in base all’appartenenza del pregiudicato (presunto) frequentatore abituale dei tesserati della SSC Napoli all’una ovvero  all’altra  famiglia camorristica, non si comprende perché la Procura, anziché proseguire nell’attività di indagine oggetto del procedimento 1289, quanto meno per la  parte  relativa  ai  presunti  rapporti  dei  tesserati  con   la  famiglia Esposito,   provvedendo   poi   ad   aprire   un   nuovo   fascicolo   –   ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, a riaprire il procedimento 1040 - per  le  questioni  inerenti  i rapporti  con  la  famiglia  Lorusso,  abbia ritenuto di archiviare integralmente il procedimento 1289 e riaprire il 1440 facendovi confluire tutta la suddetta documentazione, ponendola alla base di un  complessivo  atto  di deferimento  nel  quale  –  nonostante  il suesposto principio di distinzione - sono stati contestati i rapporti dei tesserati della SSC Napoli con esponenti di entrambe le famiglie.

Pur non volendo affatto sindacare le scelte investigative della Procura, non può non rilevarsi che tale condotta appare contrastante con uno dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, che impone tempi rapidi e certi non solo al giudizio ma anche all’attività di indagine. Infatti, laddove la Procura avesse proseguito l’attività di indagine di cui al procedimento 1218 avrebbe dovuto rispettare i termini di cui all’art. 32 quinques che avevano già cominciato a decorrere. Invece, procedendo all’archiviazione del procedimento 1218 ed alla riapertura del 1040, nonostante l’assenza di fatti nuovi, la Procura ha usufruito nuovamente della totalità dei tempi di indagine per valutare non già fatti nuovi ovvero circostanze inattese e inaspettate bensì i medesimi fatti già  costituenti  oggetti di ben due distinti procedimenti  aperti  e poi archiviati.

Una simile scelta, legittima in presenza di fatti nuovi, non appare corretta laddove i fatti medesimi originino da una richiesta avanzata dalla medesima Procura il cui accoglimento, quindi, non può costituire circostanza non conosciuta.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso  come  sopra proposto dal Procuratore Federale.

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