F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 55CFA DEL 29/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 041CFA DEL 25/10/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ US AVELLINO 1912 SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US AVELLINO 1912 SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF. NN. 47, 48 E 49 DEL 13.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN dell’1.10.2018)

Con ricorso ex art. 43 bis CGS la società US Avellino 1912 s.r.l. ha impugnato le delibere del Commissario Straordinario della FIGC n. 47, 48 e 49, pubblicate in data 3.8.2018, chiedendone l’annullamento, lamentando violazione dell’art. 3 dello Statuto federale  ed  eccesso  di  potere  per difetto di istruttoria, avendo la FIGC adottato i provvedimenti gravati senza interpellare le Leghe interessate.

Secondo la prospettazione difensiva della US Avellino le delibere impugnate sarebbero, poi, viziate anche sotto altro profilo, essendo state adottate in violazione degli artt. 49 e 50 NOIF, nonchè per la violazione del principio dell’affidamento, attesa la sussistenza di un obbligo per la Federazione, derivante appunto dall’art. 49, di realizzare  un campionato a 22 squadre a partire dalla stagione 2018/2019.

Ancora, secondo la ricorrente, le delibere del Commissario Straordinario della FIGC sarebbero affette da eccesso di potere poiché adottate “in itinere” e in contraddizione con precedenti determinazioni dello stesso Commissario, nonchè per carenza in capo a quest’ultimo dei poteri necessari a porre in essere gli atti impugnati, concretanti atti di straordinaria amministrazione.

Da ultimo, le delibere sarebbero, comunque, nulle poiché prive della sottoscrizione del Commissario Straordinario.

Per resistere alle ragioni della ricorrente società si sono costituite in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, insistendo per il rigetto del ricorso.

La resistente Federazione, in particolare, eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire in capo alla Società ricorrente, attesa la legittimità e l’efficacia del provvedimento del Commissario Straordinario della FICG (n. 33/2018) da cui ne è dipesa l’esclusione dal campionato di Serie B, così come peraltro evidenziato dalla decisione del Collegio di Garanzia (n. 45/2018), nonchè dai successivi provvedimenti del TAR del Lazio, cui pure la ricorrente si era rivolta.

Rilevava, ad ogni buon conto, la FIGC, come i motivi proposti dalla US Avellino in ordine alla esclusione dal campionato di serie B non erano altro che la riproposizione di censure ormai precluse dai pronunciamenti intervenuti, dichiarando pertanto di non accettare il contraddittorio sugli stessi.

La resistente Federazione evidenziava, poi, l’infondatezza degli ulteriori rilievi avversari.

Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/TFN del 1.10.2018 il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibile il ricorso della US Avellino, ritenendo la predetta società «ad oggi priva della situazione soggettiva rilevante per l’impugnazione dei provvedimenti di cui lamenta l’illegittimità, non essendo ammessa a partecipare al Campionato di Serie B 2018/2019 cui tali provvedimenti afferiscono.

La sorte di detti atti non è infatti destinata ad esplicare alcun effetto sulla posizione della ricorrente, con la conseguenza che in capo alla stessa non è configurabile alcun interesse ad agire, neppure in termini di mero fatto, per vederne dichiarare o meno l’efficacia.

Vale solo la pena di aggiungere come tale invalicabile conclusione non è in alcun modo aggirabile dalla riproposizione, dinanzi a questo Tribunale, dei motivi afferenti la pretesa illegittimità del provvedimento di esclusione dal campionato assunto nei confronti della Società ricorrente, riproposizione da ritenersi anch’essa inammissibile essendo dichiaratamente tali  doglianze sottoposte, dopo l’esaurimento dei mezzi domestici, alle decisioni della Giustizia Amministrativa, finora peraltro tutte contrarie alle tesi della Società Avellino».

Il Tribunale Federale Nazionale ha, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla società US Avellino 1912 s.r.l.

Avverso la predetta decisione del Tribunale Federale Nazionale la U.S. Avellino 1912 s.r.l., con atto del 4 ottobre 2018, ha proposto dichiarazione di reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali.

In relazione al suddetto preannuncio di reclamo  la  Segreteria  di  questa  Corte,  in  data  12  ottobre 2018, ha trasmesso la richiesta documentazione. Ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), CGS, i motivi di reclamo  dovevano  essere  proposti  entro  il  settimo  giorno  successivo.

Con nota pec in data 19 ottobre 2018 la U.S. Avellino 1912 s.r.l. ha comunicato che, «attesa l’entrata in vigore del D.L. n. 115/2018, applicabile al caso che occupa, provvederà ad impugnare in sede giurisdizionale, nel termine previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 115/2018, la decisione del T.F.N. n. 22 del 1.10.2018».

Non essendo, pertanto, pervenuti, nei termini di rito, i motivi di ricorso, il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Avellino 1912 Srl.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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