F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 57CFA DEL 05/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 002 CFA DEL 10/07/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GIANCASPRO COSMO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 80 E 87 COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F.; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11599/1217 PF 17-18 GP/GC/BLP DELL’11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 70/TFN dell’11.6.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GIANCASPRO COSMO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 80 E 87 COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F.; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11599/1217 PF 17-18 GP/GC/BLP DELL’11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70/TFN dell’11.6.2018)
1. Con ricorso in data 27.6.2018, la FC Bari 1908 S.p.A. e il dott. Cosmo Antonio Giancaspro hanno impugnato e chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare (“TFN - SD”), adottata con Com. Uff. n. 70/TFN dell’11.6.2018, unitamente alle sanzioni con essa irrogate nei loro confronti, nonché, in via subordinata, la riduzione di dette sanzioni, consistenti nella inibizione per mesi 3 inflitta al dott. Giancaspro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società, per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1 e dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione agli artt. 80 e 87, comma 1, lett. a), delle NOIF, e nella ammenda di € 20.000,00 inflitta alla FC Bari 1908 S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G..S.
2. I ricorrenti adducono, a sostegno del loro gravame e con riguardo ai fatti oggetto del primo dei due profili di addebito, l’insussistenza dell’illecito contestato dalla Procura federale e l’erroneità dell’accertamento sul punto del TFN - SD, non essendo stato in realtà opposto dalla FC Bari 1908 alcun diniego alla richiesta della Co.Vi.Soc. inviata nel pomeriggio inoltrato del 19 aprile 2018 – e non, come erroneamente sostenuto dalla decisione impugnata del 18.4.2018, trattandosi, in tale ultimo caso, di richiesta della Deloitte & Touche S.p.A. di accesso volto alla “integrazione della verifica” concernente il bimestre gennaio-febbraio 2018 tempestivamente riscontrata come impropria (in quanto afferente altra indagine il cui procedimento si era ormai concluso) dai legali della Società lo stesso 18 aprile u.s. – di effettuare la visita ispettiva per la mattina del giorno successivo 20 aprile 2018, ma solo chiesto di conoscere le ragioni del nuovo accesso programmato e di differire un tale incombente, stante il brevissimo preavviso concesso, nonché la necessità di avere a disposizione, di lì a poche ore, la sede sociale, l’intera documentazione amministrativa oggetto di accesso e ben tre dirigenti del Club pugliese.
Anche il mancato riscontro alla richiesta del 24.4.2018 della Deloitte & Touche S.p.A., formulata dichiaratamente nell’ambito delle consuete attività per conto della FIGC e concernente gli estratti conto intestati alla Società per i mesi di marzo e aprile 2018, costituente l’oggetto dell’ulteriore addebito ascritto alla responsabilità dei ricorrenti, troverebbe legittima giustificazione, ad avviso dei ricorrenti stessi, nella cautela osservata dalla Società di rinviare l’adempimento dell’incombente in questione a data successiva alla definizione del giudizio instauratosi a seguito del procedimento che sarebbe culminato nel deferimento del 4.5.2018 della Procura federale n. 11176/1125 – pf 17-18 – GP/GC/blp, a pretesa integrazione dell’attività istruttoria (ormai esaurita) del quale la Società ritiene essere stata in realtà strumentalmente avanzata la richiesta di acquisizione dei documenti in questione, come sarebbe dimostrato dal fatto che, una volta ottenuti questi ultimi effettivamente nel suddetto giudizio a seguito di ordine istruttorio emesso dal TFN, nessuna ulteriore richiesta concernente tali documenti sarebbe stata reiterata dalla Co.vi.soc..
3. La complessiva valutazione dei fatti oggetto degli addebiti di illecito amministrativo mossi dalla Procura federale nel suo deferimento, così come già correttamente ritenuto dal TFN – SD, depone nel senso della effettiva violazione da parte degli odierni ricorrenti dell’art. 1-bis, comma 1 e dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione agli artt. 80 e 87, comma 1, lett. a), delle NOIF. La decisione impugnata merita infatti di essere senz’altro confermata laddove afferma il principio, di fondamentale importanza, che le norme federali sopra richiamate consentono alla Co.Vi.Soc. di effettuare visite
ispettive presso le società professionistiche e di richiedere loro atti e documenti contabili e societari (nell’esercizio della funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi di corretta gestione che l’art. 80 delle NOIF attribuisce al citato Organismo Tecnico allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati), senza che sia dato alle stesse società professionistiche di poter contraddire con la Co.Vi.Soc in ordine alle ragioni ed alle finalità degli atti attraverso i quali la funzione di controllo viene in concreto esercitata dalla Commissione.
Il comportamento posto in essere nel caso di specie dai ricorrenti è dunque disciplinarmente rilevante e merita di essere censurato, con riferimento tanto al primo quanto al secondo addebito in contestazione, sotto il profilo della inaccettabile pretesa della Società deferita e del suo legale rappresentante, rispettivamente, di conoscere e quindi di sindacare preventivamente le ragioni del nuovo accesso ispettivo programmato per il 20.4.2018 dalla Deloitte & Touche S.p.A. per conto e su incarico della Co.Vi.Soc e di giustificare il mancato tempestivo adempimento alla richiesta della stessa Deloitte & Touche S.p.A. del 24.4.2018 di ostensione di atti contabili sulla base dell’assunto che la finalità della loro acquisizione potesse essere strumentale non già all’esercizio della funzione di controllo spettante alla Organo Tecnico quanto a supposte esigenze istruttorie della Procura federale nell’ambito di un procedimento in corso.
Come correttamente ha rilevato la decisione impugnata, alle società professionistiche in generale – ed alla FC Bari 1908 S.p.A. qui in particolare – sono concessi dall’ordinamento federale idonei strumenti di tutela per far valere (ai sensi dell’art. 32-quinquies, comma 3, del C.G.S.) l’inutilizzabilità di atti di indagine eventualmente compiuti dalla Procura federale dopo la scadenza del termine di durata delle indagini stesse o per avversare iniziative disciplinari che fossero assunte sulla base di segnalazioni della Co.Vi.Soc, così che è certamente censurabile sotto il profilo disciplinare il comportamento di società professionistiche meno che pienamente collaborativo nei confronti della Co.Vi.Soc assunto sul presupposto della sindacabilità delle ragioni e/o delle finalità sottese all’esercizio delle funzioni istituzionali di controllo da parte dello stesso Organo Tecnico.
4. Le sanzioni irrogate dalla decisione impugnata appaiono invece mitigabili – ed in tal senso può dunque accogliersi la domanda subordinata svolta dai ricorrenti – alla luce di talune circostanze relative alle modalità ed ai tempi di concreto compimento degli atti di controllo disposti dalla Deloitte & Touche S.p.A. per conto della Co.Vi.Soc. Ed invero, accanto alla censurabile richiesta di chiarimenti in ordine all’oggetto della verifica ispettiva ed alla contestazione di compatibilità tra la stessa e gli artt. 32-ter e 32-quinquies del C.G.S., la e-mail di risposta delle ore 20.57 del 19.4.2018 della dott.ssa Indiveri, responsabile amministrativo della FC Bari 1908 S.p.A., si chiude comunque effettivamente con una richiesta di differimento di qualche giorno della data di ispezione prevista per il 20.4.2018 anche per consentire la presenza di tutti i dirigenti indicati nella e-mail delle ore 17.26 del 19.4.2018 dei dott.ri Tria e Veneziani e cioè dello stesso responsabile amministrativo, di un membro del collegio sindacale e possibilmente del legale rappresentante (o di un suo delegato) della Società, nonchè la raccolta della documentazione amministrativa, fiscale e contabile richiesta dalla Deloitte & Touche S.p.A.. Va inoltre considerato che, per il giorno 20.4.2018, l’assenza proprio del responsabile amministrativo della FC Bari era stata giustificata a causa di una deposizione da rendere in un giudizio civile. Fermo quanto sopra rilevato a proposito della responsabilità disciplinare ascrivibile ai ricorrenti, non va trascurata la sussistenza di obiettive ragioni a conforto della richiesta della Società di rinviare di qualche giorno l’ispezione disposta.
5. Il dott. Giancaspro si duole poi di essere stato deferito e sanzionato, quale presidente e legale rappresentante della Società, pur essendo rimasto all’oscuro delle richieste della Deloitte & Touche S.p.A., le quali sono state da quest’ultima indirizzate alla sola dott.ssa Indivieri e, in ogni caso, risultano afferenti all’attività amministrativa del Club, alla quale era preposta la stessa dott.ssa Indivieri in qualità di responsabile amministrativo ed era invece totalmente estraneo e privo di ogni ruolo il medesimo dott. Giancaspro. La doglianza non ha pregio, atteso che il dott. Giancaspro ha direttamente preso parte ai fatti oggetto di contestazione e sanzione sottoscrivendo ed inviando la pec delle ore 20.09 del 20.4.2018 alla Co.Vi.Soc nella quale sostanzialmente ha confermato e fatto proprio l’operato della Società - di cui ha anzi rivendicato la piena correttezza - in riscontro alle richieste ed alle comunicazioni del 18 e del 19 aprile 2018 della Deloitte & Touche S.p.A.. Il che, aggiunto al fatto che risulta molto poco credibile, anche alla luce della predetta comunicazione personale e diretta, che egli non fosse a conoscenza della - e non avesse condiviso la - posizione non pienamente collaborativa ufficialmente assunta in data 19 aprile 2018 per conto della Società dal suo responsabile amministrativo, è sufficiente a radicarne la responsabilità per la contestata violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. ed agli artt. 80 e 87, comma 1, lett. a), delle NOIF.
6. In definitiva, la decisione impugnata va riformata solo in punto di sanzioni irrogate che, alla luce delle valutazioni come sopra operate in ordine ai fatti contestati, possono essere ridotte a mesi uno di inibizione a carico del dott. Giancaspro CosmoAntonio e ad € 8.000,00 di ammenda a carico della FC Bari 1908 S.p.A..
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società FC Bari 1908 S.p.A. di Bari (BA), riduce così le sanzioni:
- Sig. Giancaspro Cosmo Antonio inibizione per mesi 1;
- FC Bari 1908 S.p.A. ammenda di € 8.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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