F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0242CSA del 13 luglio 2020 (Pordenone Calcio Srl) N. 246/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0242/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 246/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0242/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Fabio Di Cagno - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 246 del 2019-2020, proposto dalla società Pordenone Calcio s.r.l.;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 136 del 27.06.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 02.07.2020 l’Avv. Daniele Cantini, udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Pordenone Calcio s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Michele Camporese, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 136 del 27.06.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Trapani/Pordenone del 26.06.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara ed indirizzato allo stesso espressioni offensive.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in tesi, la riduzione della squalifica comminata a 2 giornate effettive di gara ed in ipotesi, la riduzione della squalifica comminata a 2 giornate effettive di gara con diffida.

La società ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa.

La ricorrente non contesta il fatto che il proprio calciatore abbia proferito le frasi riportate nel referto arbitrale ma ritiene che il suo atteggiamento non sia stato, nella circostanza, né minaccioso, né, tanto meno, intimidatorio.

La difesa della società reclamante evidenzia come nella condotta del proprio tesserato non si ravvisino i requisiti formali e giuridici di un comportamento intimidatorio e ciò, in quanto, nel caso di specie l’atteggiamento minaccioso sarebbe stato individuato dall’arbitro nel dito puntato contro di lui dal calciatore, a mezzo metro di distanza, mentre proferiva al suo indirizzo delle frasi ingiuriose.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe pertanto eccessiva e sproporzionata per i motivi sopra esposti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 02 luglio 2020, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Fabio Giotti, il quale, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, ha concluso come in atti.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società Pordenone Calcio s.r.l. deve essere qualificata come ingiuriosa ed irriguardosa, per l’effettiva lesività delle espressioni usate e per l’atteggiamento minaccioso e/o intimidatorio rivolto al Direttore di Gara, al termine della partita, al rientro negli spogliatoi.

Alla fattispecie, oggetto del presente giudizio, si applica l’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S., che prevede come sanzione minima due giornate di squalifica, ma tale norma fissa solo la sanzione-base, lasciando libero il Giudice Sportivo di aumentare la sanzione valutando le circostanze aggravanti del caso concreto.

Conseguentemente, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, appare equa la scelta del giudice di prime cure di sanzionare il calciatore della società Pordenone Calcio s.r.l. con la squalifica per 3 giornate effettive di gara, che appare adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società reclamante, avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere respinto.

P.Q.M.

il reclamo n. 246, proposto dalla società PORDENONE CALCIO SRL avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Michele Camporese seguito gara Trapani/Pordenone del 26.06.2020, è respinto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it