F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0243CSA del 13 luglio 2020 (Calc. Lombardi Cristiano) N. 247/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0243/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 247/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0243/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli – Presidente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Fabio Di Cagno – Componente
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 247 del 2019-2020, proposto dal Sig. Lombardi Cristiano; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti
Serie B, di cui al Com. Uff. n. 137 del 30.06.2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 02.07.2020 l’Avv. Daniele Cantini, udito l’Avv. Gian Michele Gentile, per la reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore, Sig. Lombardi Cristiano, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 137 del 30.06.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Salernitana/Cremonese del 29.06.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 36° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale calciato con forza il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo.”.
Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta, con conseguente riduzione della squalifica ad una giornata, in relazione all’espulsione dal terreno di gioco.
Il calciatore ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa in quanto la sua reazione, istintiva, ed inadeguata e scaturita in occasione di una decisione arbitrale, non era volta a colpire il Direttore di Gara.
Infatti il pallone, da lui calciato verso l’alto, non ha colpito alcuno, tanto meno l’arbitro, finendo poi fuori dal terreno di gioco e dalla parte opposta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 02 luglio 2020, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Gian Michele Gentile, il quale, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, CGS, riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dai direttori di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, sul punto, l’arbitro della gara per cui è causa.
Il Sig. Niccolò Baroni, arbitro della gara Salernitana/Cremonese, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato la dinamica dell’evento così come riportata nel referto di gara, precisando che il pallone, calciato con violenza dal Sig. Lombardi, era indirizzato verso la sua persona, tanto che è passato vicino alla sua testa.
La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società Salernitana deve essere qualificata come irriguardosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, c. 1, CGS, con la squalifica per due giornate effettive di gara.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal calciatore, Sig. Lombardi Cristiano, avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere respinto.
P.Q.M.
il reclamo n. 247, proposto dal calciatore LOMBARDI CRISTIANO avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Salernitana/Cremonese del 29.06.2020, sentito l’arbitro, è respinto.