F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0247CSA del 21 luglio 2020 (S.S. Juve Stabia S.r.l.) N. 253/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0247/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 253/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0247/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli - Presidente

Maurizio Borgo – Componente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 253 del 2019-2020, proposto dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Italiana Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 140 del 11.07.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16.07.2020 l’Avv. Daniele Cantini, udito l’Avv. Gianpaolo Calò, in sostituzione degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio, per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S. Juve Stabia s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Luigi Canotto, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 140 del 11.07.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Juve Stabia/Virtus Entella del 10.07.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, all’8° del secondo tempo, spinto con violenza un avversario contro la rete di recinzione”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto di ridurre la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore, Luigi Canotto, da tre a due giornate effettive di gara.

La S.S. Juve Stabia s.r.l. ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa, in quanto il gesto del proprio calciatore è stato meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo nei confronti dell’avversario.

Infatti, la spinta, seppur violenta, non ha procurato lesione alcuna al giocatore avversario che non è dovuto ricorrere all’intervento dei sanitari.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 luglio 2020, in videoconferenza, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Gianpaolo Calò, in sostituzione degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio, il quale, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società S.S. Juve Stabia s.r.l., a parere di questa Corte, deve essere qualificata come gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 39, c. 1, CGS., con la squalifica per due giornate effettive di gara, tenuto conto anche dell’esiguo spazio intercorrente fra il campo per destinazione e le barriere di recinzione dell’impianto sportivo che hanno accentuato gli effetti del violento spintone.Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal società reclamante avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, al calciatore, Sig. Luigi Canotto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il reclamo n. 253, proposto dalla società S.S. JUVE STABIA SRL avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Canotto Luigi seguito gara Juve Stabia/Virtus Entella del 10.07.2020, è accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone  la  comunicazione  alla  parte  tramite  il  difensore  con  posta  elettronica certificata.

 

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