F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0248CSA del 21 luglio 2020 (S.S. Lazio S.p.A.) N. 250/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0248/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 250/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0248/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

 

composta dai Sigg.ri: 

 

Piero Sandulli – Presidente

Maurizio Borgo – Componente (relatore)

Daniele Cantini – Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

riunita in videoconferenza, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 250 del 2019-2020, proposto dalla Società S.S. LAZIO. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Michele Gentile;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 256 dell’8.7.20;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16.7.2020 l’Avv. Borgo e udito l’Avv. Gian Michele Gentile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 8.7.2020, la S.S. Lazio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U.

n. 256 dell’8.7.20 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara LECCE-LAZIO, disputatasi in data 7.7.2020 e valevole per il Campionato SERIA A TIM, era stata irrogata, a carico del calciatore della stessa Società, sig. GASBARRON GIL PATRICIO, la squalifica per quattro giornate effettive di gara, oltre a € 10.000 di ammenda.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S. LAZIO. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a quella corrispondente alla espulsione dal campo il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società S.S. LAZIO. S.p.A. ha contestato la decisione del Giudice Sportivo evidenziando che la condotta, tenuta dal calciatore PATRIC, sarebbe identica ad altra, tenuta, in occasione di un’altra partita, da un calciatore di una squadra (la Sampdoria) sempre ai danni del calciatore DONATI del Lecce; condotta, quest’ultima, che non sarebbe stata sanzionata disciplinarmente.

La Società ricorrente, con note difensive del 15.7.20, ha evidenziato che il calciatore PATRIC non avrebbe morso il braccio dell’avversario bensì la sola maglietta; ciò si evincerebbe dalle immagini televisive di cui viene chiesta l’acquisizione da parte di questa Corte.

La Società ricorrente ha precisato, inoltre, le proprie richieste, chiedendo la riduzione della sanzione alle due giornate di squalifica già scontate dal proprio tesserato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto integralmente atteso che l’art. 38 del C.G.S. prevede, per le condotte violente tenute dai calciatori la sanzione minima di tre giornate; il che esclude che questa Corte possa ridurre la squalifica a quella corrispondente alla espulsione dal campo, come richiesto dalla Società ricorrente nel ricorso ovvero a due giornate, come precisato con le note difensive.

Questa Corte ritiene, invece, che, alla luce del fatto che la condotta violenta tenuta dal PATRIC non ha prodotto alcuna conseguenza fisica a carico del calciatore avversario DONATI, la squalifica possa essere ridotta a 3 giornate effettive di gara, con aumento, però, della misura dell’ammenda da € 10.000 a € 20.000.

P.Q.M.

il reclamo n. 250, proposto dalla società S.S. LAZIO S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta al calciatore Gabarron Gil Patricio seguito gara Lecce/Lazio del 07.07.2020, è parzialmente accolto, e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica di 3 giornate effettive di gara e nell’ammenda di € 20.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con posta elettronica certificata.

 

 

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