F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0251 CSA del 28 luglio 2020 (Calc. Coppola Alessandro) N. 255/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0251/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 255/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0251/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                    Presidente

Maurizio Borgo                 Componente

Fabio Di Cagno                 Componente relatore

Carlo Bravi  Rappresentante AIA riunita in videoconferenza, ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 255 del 2020, proposto dal sig. Coppola Alessandro, tesserato per la società A.S. Livorno Calcio s.r.l.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 14.7.2020 di cui al Com. Uff. n. 141;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti del procedimento;

relatore nell'udienza del giorno 23.7.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno; sentito il sig. Coppola Alessandro;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 18.7.2020, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, il calciatore Alessandro Coppola, tesserato per la società A.S. Livorno Calcio s.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B (C.U. n. 141 del 14.7.2020) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 16° del secondo tempo, colpito con violenza un avversario con un pugno al volto”. Il tutto avvenuto nel corso della gara Livorno - Spezia del 13.7.2020, valevole per il campionato nazionale di serie B.

Il Giudice Sportivo ha assunto il proprio provvedimento sulla base del referto dell’arbitro, ove si legge che “al 16° del 2° T. il n. 5 sig. Coppola Alessandro allargava volontariamente e violentemente il braccio destro tenendo il pugno chiuso, colpendo con lo stesso il volto di un avversario sopraggiunto a contendergli il pallone”

Il reclamante, dopo aver sottolineato la sua giovane età, la partecipazione ad appena tre partite in serie B e la sua imponente struttura fisica, intende ridimensionare la violenza del gesto, evidenziando come  egli effettivamente avesse volontariamente allargato le braccia  per contenere un avversario che sopraggiungeva, ma di non avere avuto alcuna intenzione di colpirlo, imputando il contatto tra la sua mano chiusa e la faccia dell’avversario al ritardo con il quale, forse per inesperienza, aveva alzato il braccio rispetto al sopraggiungere di costui. Sottolineando come l’episodio fosse intervenuto nel contesto di una gara totalmente priva di tensioni, anche per effetto della già decretata retrocessione della sua squadra, il reclamante lamenta  l’eccessività  della  sanzione  della  squalifica  per  tre  giornate  effettive  di  gara, sollecitandone una riduzione per non aver commesso alcun atto di violenza volontaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto come da dispositivo, posto che la dinamica dell’evento siccome riferita dal calciatore reclamante trova sostanziale conferma nello stesso referto del Direttore di gara, dal quale ben può evincersi che il calciatore Alessandro Coppola ha volontariamente aperto le braccia con vigorìa probabilmente sproporzionata proprio mentre sopraggiungeva l’avversario per contendergli il pallone, finendo così per colpire quest’ultimo al volto mentre teneva il pugno chiuso.

Così ricostruito l’episodio, mentre non sussistono dubbi sull’antisportività del gesto del calciatore, sicuramente scomposto e contraddistinto da veemenza eccessiva, non sembra tuttavia ricorrere l’ipotesi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. (punita con la sanzione minima di tre giornate di squalifica), la cui sussistenza, per pacifica giurisprudenza di questa Corte Sportiva, non può prescindere da un comportamento volontariamente diretto ad arrecare offesa fisica ad un altro soggetto.

Non potendo ravvisarsi tale comportamento nel caso di specie, posto che neppure il pugno chiuso può essere considerato sintomo della volontarietà del gesto, laddove non vi sia diretta correlazione con l’intenzione di colpire l’avversario, il reclamo deve essere accolto, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

il reclamo n. 255, proposto dal CALCIATORE COPPOLA ALESSANDRO avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Livorno/Spezia del 13.07.2020, è accolto e, per l’effetto, si riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.

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