F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 215 CSA del 9 marzo 2020 (Calc. Donati Giulio) N. 241/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0215/2019- 2020 REGISTRO DECISIONI

N. 241/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0215/2019- 2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli - Presidente

Maurizio Borgo - Componente relatore

Nicolò Schillaci - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo con richiesta di procedura d’urgenza numero di registro 00241 del 2020, proposto dal calciatore DONATI Giulio, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Zinnari;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 198 del 2.3.2020;

Visto il reclamo con richiesta di procedura d’urgenza e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 5.3.2020 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Domenico Zinnari per il reclamante e il rappresentante della Procura Federale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 2.3.20, il calciatore DONATI Giulio preannunciava la proposizione di reclamo con richiesta di procedura d’urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A, pubblicata sul C.U. n. 198 del 2.3.20 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara LECCE-ATALANTA, disputatasi in data 1.3.2020, era stata irrogata, a carico del predetto calciatore, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il calciatore DONATI Giulio faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della sanzione, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, il reclamante eccepisce l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della segnalazione della Procura Federale e, comunque, l’inutilizzabilità e/o inammissibilità della prova televisiva.

Al proposito, il reclamante evidenzia che, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del C.G.S. “Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara”; dal che discende che il mezzo della prova televisiva non sarebbe utilizzabile laddove l’episodio, come nel caso di specie, seppure non oggetto di percezione da parte dell’Arbitro, sia stato, invece, visto dal VAR.

Tale conclusione, sebbene possa trovare un apparente fondamento nella non perspicua formulazione letterale dell’art. 61, comma 3, del C.G.S., non può essere condivisa per una ragione molto semplice ovvero che, ove si aderisse a tale interpretazione, la conseguenza che ne deriverebbe e l’assoluta inutilizzabilità del mezzo della c.d. “prova televisiva” atteso che il VAR, o meglio gli Ufficiali di Gara alla stessa preposti, vedono tutte le immagini televisive della gara.

Pertanto, al fine di non pervenire alla sopra evidenziata interpretazione abrogativa della norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva”, l’art. 61, comma 3, del C.G.S. deve essere interpretato nel senso che tale mezzo di prova può essere utilizzato esclusivamente nelle ipotesi in cui i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non siano stati percepiti dall’Arbitro o allo stesso segnalati dal VAR;

circostanza, quest’ultima, che non si è verificata nel caso di specie, il che consente, pertanto, di utilizzare il mezzo della cd. “prova televisiva”.

Passando al merito del reclamo, questa Corte non può esimersi dallo stigmatizzare, ancora una volta, il tentativo di negare l’evidenza, posto in essere, spesso, dai tesserati che abbiano pronunciato un’espressione blasfema; ciò è accaduto anche da parte dell’odierno reclamante che, appunto negando l’evidenza, ha affermato di non avere pronunciato un’espressione blasfema bensì quella che, richiamando una locuzione del famoso linguista Umberto Eco, viene definita una “bestemmia autocensurata dal timor di Dio”.

Ciò posto, questa Corte evidenzia come, nel caso che occupa, l’esame delle immagini televisive non lasci alcun dubbio in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, DONATI Giulio, che, al minuto 16° circa del primo tempo della gara LECCE-ATALANTA, nell’imprecare per avere procurato un autorete ai danni della propria squadra, proferiva, chiaramente, un’espressione blasfema; l’inquadratura prolungata del volto del calciatore consente, infatti, una agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo dell’espressione proferita dal calciatore, DONATI Giulio.

Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, sul reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza n. 241, proposto dal calciatore DONATI Giulio, lo respinge.

 

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