F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 231 CSA del 22 maggio 2020 (Empoli F.C. S.P.A.) N. 0234/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0231/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 0234/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0231/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli - Presidente

Lorenzo Attolico – Vice Presidente

Maurizio Borgo - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 234 del 2019 - 2020, proposto dalla Società EMPOLI F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 190 del 25.2.20;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  del  giorno  22.5.2020  l’Avv.  Maurizio  Borgo  e  udito  l’avvocato Massimo Diana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 26.2.2020 la Società EMPOLI F.C. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 190 del 25.2.20 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara EMPOLI-SASSUOLO, disputatasi in data 22.2.2020 e valevole per il Campionato Primavera 1 TIM, era stata irrogata, a carico del calciatore della stessa Società, sig. ADAMOLI Andrea, la squalifica per quattro giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società EMPOLI F.C. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere, in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate, e, in via subordinata, sempre la riduzione a due giornate, con la commutazione delle restanti giornate nella sanzione dell’ammenda, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società EMPOLI F.C. S.p.A. ha contestato la decisione del Giudice Sportivo evidenziando che la condotta, tenuta dal calciatore ADAMOLI non possa essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

La disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S. prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”. Tale disposizione, che riproduce il dettato dell’articolo 19, comma 4, lettera d), del previgente C.G.S., Pertanto, questa Corte non può che ribadire quanto affermato a Sezioni Unite, con la sentenza del 27 marzo 2019 (le cui motivazioni sono state pubblicate sul pubblicata sul C.U. n. 146/CSA, s.s. 2018/2029), ovvero che la norma deve essere interpretata, alla luce di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 35 (che riproduce l’art. 11-bis del previgente C.G.S.) nel senso che il contatto fisico, cui fa riferimento l’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S.., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 35 del C.G.S..

Nel caso in esame, tali parametri, alla luce di ciò che emerge dalla refertazione arbitrale - nella quale si fa riferimento ad una forte stretta di mano, interpretata, peraltro, dall’Arbitro come gesto ironico – risultano del tutto assenti.

Pertanto, la sanzione va comminata sulla base dei criteri generali, che hanno già dato luogo a copiosa giurisprudenza, e non in base a quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, lett. b) del C.G.S.; sanzione che, anche alla luce della giurisprudenza citata e in applicazione della circostanza attenuante rappresentata dalla particolare esiguità del contatto fisico, appare equo rideterminare  nella  squalifica  per  due  giornate  effettive  di  gara,  oltre  alla  squalifica automatica di una giornata conseguente all’espulsione dal campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 234, proposto dalla società EMPOLI F.C. S.P.A., sentito l’arbitro, lo accoglie parzialmente, e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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