F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 240 CSA del 9 luglio 2020 (Ascoli Calcio 1898 F.C. S.P.A.) N. 245/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0240/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 245/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0240/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli - Presidente

Daniele Cantini – Componente

Fabio Di Cagno - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 245 del 2019-2020, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 27.6.2020 di cui al Com. Uff. n. 136;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 2.7.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno; Udito l’Avv. Gabriele Zuccheretti per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30.6.2020, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B (C.U. n. 136 del 27.6.2020) con la quale è stata inflitta al proprio calciatore Gravillon Andreaw Rayan, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammonizione “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (undicesima sanzione); per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al viso; infrazione rilevata da un Assistente”. Il tutto avvenuto nel corso della gara Venezia – Ascoli del 26.6.2020, valevole per il campionato nazionale di serie B.

Il Giudice Sportivo ha assunto il proprio provvedimento sulla base del referto del Quarto Ufficiale, ove si legge che “a fine partita il n. 15 Gravillon Andreaw sferra un pugno sul viso di un avversario in mezzo ad una mischia. Colui che riceveva il pugno non cade a terra e non riporta conseguenze”

La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, in quanto conseguente ad una errata ponderazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S.. Sostiene difatti che, così come si rileverebbe dal referto stesso, l’episodio sarebbe avvenuto nel contesto di un parapiglia tra vari calciatori (nessuno dei quali identificato, salvo il Gravillon), sicchè quest’ultimo avrebbe solo reagito ad un’aggressione subìta da un calciatore avversario: comportamento, come tale, certamente censurabile, ma attenuato ai sensi dell’art. 13, lettere a) e b), C.G.S..

Ulteriore attenuante la reclamante invoca in relazione alle lettere c) e d) dell’art. 13 C.G.S., posto che il calciatore, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo, aveva inteso scusarsi pubblicamente per il proprio comportamento, comunque ridimensionato al rango di “qualche sbracciata reciproca” che non aveva recato alcun danno all’avversario (come poteva rilevarsi dallo stesso referto).

Ha quindi concluso per la limitazione delle sanzioni alla squalifica per 2 giornate effettive di gara, con eventuale commutazione in ammenda della squalifica per la terza giornata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo risulta infondato e deve conseguentemente essere respinto, posto che nessuno dei motivi posti a base dell’impugnazione trova conforto negli atti ufficiali relativi alla gara.

Indipendentemente dalla circostanza, per vero irrilevante, che l’episodio contestato sia o meno occorso durante una “mischia” o “parapiglia” che dir si voglia, il Quarto Ufficiale sig. Andrea Tardino ha puntualmente refertato (con la valenza probatoria privilegiata che assiste tale documento) che il calciatore Gravillon ha colpito un avversario con un pugno sul viso; manca invece alcun riferimento ad una presunta aggressione che il medesimo calciatore avrebbe subìto (con ciò escludendosi la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13 C.G.S.).

Né può essere valorizzata la circostanza, invocata dalla reclamante ex artt. 13, lettere c) e d), C.G.S., delle scuse formulate dal calciatore attraverso una pubblica dichiarazione. A parte la tardività (e la palese strumentalità in funzione attenuativa della sanzione già comminata) di una dichiarazione siffatta, il calciatore neppure in tale sede ha inteso ammettere la propria responsabilità in ordine al gesto violento, limitandosi a rappresentare un mero ed incolpevole “concitato contatto fisico” per il quale, se così fosse, non avrebbe avuto motivo di scusarsi.

Resta pertanto confermata la condotta violenta posta in essere dal calciatore e, in assenza di valide circostanze attenuanti, la congruità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo in applicazione dell’art. 38 C.G.S..

P.Q.M.

il reclamo n. 245, proposto dalla società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Gravillon Andreaw Rayan seguito gara Venezia/Ascoli del 26.06.2020, è respinto.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con posta elettronica certificata.

 

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