F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0253 CSA del 28 luglio 2020 (Sig. Gallo Fabio) N. 257/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0253/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 257/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0253/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                  Presidente

Paolo Tartaglia                  Componente relatore

Paolo Del Vecchio             Componente

Carlo Bravi  Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 257 del 2020, proposto dal tesserato della Ternana Calcio

S.p.A. sig. Fabio Gallo, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Giotti e Eduardo Chiacchio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 166 del 14/7/2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23/07/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Fabio Giotti;

FATTO E DIRITTO

Il sig. Fabio Gallo ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra BARI e TERNANA del 13/7/2020, gli ha inflitto la squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso l’Arbitro durante la gara”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha affermato che il suo comportamento nei confronti dell’Arbitro non doveva considerarsi come offensivo ma irriguardoso, essendo consistito in una critica al suo operato senza contenuti ingiuriosi.

La Corte ritiene fondato il ricorso, non ritenendo doversi applicare la sanzione di due giornate comminata dal Giudice Sportivo in quanto non si è trattato di una offesa alla persona ma di una critica al suo operato.

Essa pertanto ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo vada riformata con riferimento all’episodio contestato al tesserato Gallo.

P.Q.M.

il reclamo n. 257, proposto dal Sig. GALLO FABIO avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Bari/Ternana del 13.07.2020 è accolto e, per l’effetto, si riduce la sanzione inflitta ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con posta elettronica certificata.

 

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