F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 216 CSA del 23 marzo 2020 (U.S. Avellino 1912 S.r.l. N. 233/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0216/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 233/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0216/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Roberto Vitanza – Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente relatore (teleconferenza)

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 233 del 2020, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 131/DIV del 24.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 06.03.2020 l’Avv. Daniele Cantini, udito l’Avv. Gabriele Paparo in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio, per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Avellino 1912 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Alfageme Luis Maria, dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 131/DIV del 24.02.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Rende/Avellino del 23.02.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché entrava sul terreno di gioco protestando vivacemente e rivolgendo frasi minacciose verso un dirigente della squadra avversaria; successivamente proferiva frasi offensive e irriguardose nei confronti di un addetto federale (r.proc.fed., r.c.c., calc.ris.).”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica comminata a 2 giornate effettive di gara.

La società ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa non contestando il fatto che il proprio calciatore abbia proferito le frasi riportate nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale, all’indirizzo dello stesso Collaboratore della Procura Federale e del Dirigente della squadra avversaria.

La difesa della società reclamante evidenzia che i fatti per i quali è stato sanzionato il proprio calciatore, sarebbero stati percepiti dal solo Collaboratore della Procura Federale e non anche dall’arbitro, dagli assistenti e dal Commissario di Campo e questo starebbe a significare che si sarebbe trattato nella circostanza di episodi marginali e di poco conto, avvenuti in un unico contesto temporale ed eziologico, con inevitabili benefici in termini sanzionatori a ciò connessi. La difesa chiede inoltre l’applicazione di circostanze attenuanti, tenuto conto della particolare tensione caratterizzante quel determinato frangente e l’assenza di precedenti di alcun genere in capo al calciatore.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe pertanto eccessiva e sproporzionata per i motivi sopra esposti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 06 marzo 2020, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Gabriele Paparo in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio, il quale, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Quanto esposto dal Collaboratore della Procura Federale nel suo rapporto, riguardo alle espressioni minacciose rivolte dal calciatore Alfageme Luis Maria ad un dirigente della squadra avversaria, risulta confermato dal Delegato di Lega (cfr. rapporto di gara in atti).

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società U.S. Avellino 1912 s.r.l. deve essere qualificata come irriguardosa, per le frasi rivolte al Collaboratore della Procura Federale ed antisportiva, per le espressioni particolarmente minacciose rivolte al dirigente della squadra avversaria.

Conseguentemente, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, irrogata dal Giudice Sportivo al Sig. Alfageme Luis Maria, appare adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta, che non consente l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S..

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società reclamante, avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 233, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l., lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il suo difensore con posta elettronica certificata.

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