F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 234 CSA del 27 maggio 2020 (Sig. Ciardullo Giovanni) N. 238/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0234/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 238/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0234/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Daniele Cantini – Componente

Fabio Di Cagno - Componente relatore

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

 

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 238 del 2019-2020, proposto dal sig. Ciardullo Giovanni; per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 27.2.2020 di cui al Com. Uff. n. 133/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 25.5.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno, nessuno è comparso per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 4.3.2020, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, il sig. Giovanni Ciardullo, dirigente della società Rende Calcio 1968 s.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (C.U. n. 133/DIV del 27.2.2020) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.6.2020 e dell’ammenda di € 2.000,00 “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara; allontanato dal terreno di gioco al termine della gara nel tunnel che porta agli spogliatoi rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive”(r.A., r.proc.fed., r.c.c.); il tutto occorso al termine della gara Cavese – Rende, disputata il 26.2.2020 sul campo di Cava dei Tirreni e valevole per il campionato di Serie C. In particolare, si rileva univocamente dal referto arbitrale e dai rapporti del collaboratore della Procura Federale e del Commissario di campo, che il Ciardullo, espulso pochi minuti prima del termine della gara, offendeva il primo assistente (“non ci stai capendo un c.., sei un incompetente fai schifo”), quindi, al rientro dell’arbitro negli spogliatoi, lo apostrofava più volte con frasi del tipo “siete delle m… fate schifo siete degli incompetenti vergognatevi”.

Il reclamante non nega di aver pronunciato quelle frasi, ma evidenzia come il tutto fosse stato originato dalla concessione di un calcio di rigore in danno del Rende, ritenuto quantomeno dubbio, e che nessun contatto fisico vi era stato con il direttore di gara; sostiene inoltre che, pur a fronte della astratta portata offensiva delle espressioni profferite, in concreto non vi era stato alcun comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e dell’assistente, posto che quelle frasi rientrerebbero ormai nel gergo comune.

Conclude quindi per l’annullamento o la riduzione dell’ammenda e per la riduzione al minimo edittale dell’inibizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo in parte fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Va premesso che non è in contestazione (perché ammesso) il fatto che tanto l’arbitro, quanto il 1° assistente, siano stati oggetto di frasi ingiuriose ed irriguardose pronunciate dal sig. Ciardullo Giovanni. La circostanza ad ogni buon conto, come si è detto, risulta pacificamente sia dal referto arbitrale che dai rapporti del collaboratore della Procura Federale e del Commissario di campo.

Quanto alla misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ritiene la Corte che, ai fini di un’eventuale riduzione, nessun rilievo possa spiegare la circostanza, invocata dal reclamante, di non essere passato alle vie di fatto nei confronti dell’arbitro (circostanza che resta irrilevante ai fini della portata offensiva delle ingiurie), così come non può valere come attenuante la concessione di un calcio di rigore in danno della propria squadra, seppure nei minuti finali, trattandosi di un evento di gioco rientrante nella normale dinamica di una partita di calcio. Viceversa, può essere valorizzata la circostanza che il tutto si è risolto in una mera intemperanza verbale, certamente gravemente irriguardosa ed offensiva, ma non accompagnata da alcun comportamento minaccioso. E così, mentre può essere annullata la sanzione dell’ammenda, l’inibizione deve essere ridimensionata solo in misura minima (sino al 20.6.2020), considerato che il comportamento irriguardoso ed offensivo si è estrinsecato in momenti diversi e nei confronti di due soggetti distinti (arbitro e primo assistente).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 238, proposto dal sig. CIARDULLO GIOVANNI, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola inibizione a tutto il 20.6.2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it