F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 214 CSA del 5 marzo 2020 (A.S.D. Polisportiva Olimpya Agnonese) N. 219/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0214/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 219/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0214/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Giovanni Serges – Componente (teleconferenza)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 219 del 2020, proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Olympia Agnonese avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Minicucci Manel a seguito della gara del Campionato Nazionale di Serie D, girone F - 2019/2020, 6.a giornata del girone di ritorno, A.S.D. Polisportiva Olympia Agnonese/Sangustese del 9.2.2020

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 92 del 12.2.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21.2.2020 l’avv. Paolo Del Vecchio, nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di sanzionare con la squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Minicucci Manel  a  seguito  della  condotta tenuta  nella  partita del Campionato Nazionale di Serie D, girone F - 2019/2020, 6 giornata del girone di ritorno,

A.S.D. Polisportiva Olympia Agnonese/Sangustese disputata in data 9.2.2020, e segnatamente per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con una manata al volto (Com. Uff. n. 92 del 12.2.2020).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società A.S.D. Polisportiva Olympia Agnonese, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi, in quanto: si era trattato di un reciproco spintonamento tra Minicucci Manel e il calciatore avversario, il quale avrebbe messo in atto una spropositata accentuazione o simulazione di un possibile danno subito; la condotta non sarebbe stata violenta, atteso che, come menzionato nel referto arbitrale, non vi era stata fuoriuscita di sangue né era stato necessario l’intervento dei sanitari; chiedeva, infine, la riduzione della sanzione inflitta al tesserato Minicucci Manel da tre a due giornate di squalifica.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Polisportiva Olympia Agnonese è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dal rapporto arbitrale si evince che al 44° minuto del primo tempo regolamentare il calciatore Minicucci Manel, a gioco fermo, colpiva con una manata un giocatore della squadra avversaria. Infatti, nel supplemento al referto del 9.2.2020, l’arbitro ha specificato che “il gioco era fermo nel momento in cui è stata consumata la condotta violenta”.

Tanto premesso, si osserva che, ai sensi del C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Orbene, il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali  di  gara.  La  condotta  violenta  consiste  in  un  comportamento  connotato  da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio2010,

n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie, la Corte riconosce l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore Minicucci Manel, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Minicucci, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative diminuenti, ed in particolare la circostanza per cui non sono derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale - in quanto, come menzionato nel referto arbitrale, non vi è stata fuoriuscita di sangue né è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Tale versione è stata confermata anche dall’assistente arbitrale, sentito nel corso dell’udienza, il quale ha specificato che la “manata” non aveva il connotato di un gesto violento, quale può essere un pugno, ma piuttosto quello di una spinta.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale.

In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18 gennaio 2018; C.U. n. 39/CSA, Sez. II, del 31 ottobre 2017), appare dunque appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di due giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta è stata tenuta.

Per l’effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Minicucci può essere ridotta, come appare equo, da tre a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

il reclamo n. 219, proposto dalla società A.S.D. POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE, sentito l’Assistente arbitrale, è accolto, e, per l’effetto, riduce la sanzione a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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