F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 217 CSA del 23 marzo 2020 (A.S.D. Calcio Femminile Catanzaro) N. 229/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 0217/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 229/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 0217/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Paolo Del Vecchio – Componente (teleconferenza) (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 229 del 2020, proposto dalla società A.S.D. CATANZARO CALCIO FEMMINILE, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 55/DIV del 19.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 05.03.2020 l’Avv. Paolo Del Vecchio; Nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 55/DIV del 19.02.2020, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Dipartimento FIGC – LND Calcio Femminile ha inflitto alla società A.S.D. CATANZARO CALCIO FEMMINILE la sanzione dell’ammenda di € 1000,00 “per aver propri sostenitori rivolto espressioni gravemente offensive nei confronti della terna arbitrale nonché nei confronti delle calciatrici avversarie, e nei confronti di una di esse, in occasione di un provvedimento di ammonizione, espressioni anche dal tenore discriminatorio. Al termine della gara, inoltre, persone estranee, non autorizzate e non identificate, permanevano innanzi ai locali spogliatoi”.

Avverso tale decisione ha presentato reclamo la società A.S.D. CATANZARO CALCIO FEMMINILE per la riforma della decisione impugnata e conseguente riduzione secondo equità della sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo.

La reclamante contesta una presunta errata ricostruzione dei fatti da parte del Direttore di Gara, sostenendo, in particolare, l’assenza di qualsiasi legame con i soggetti che stanziavano al termine della gara innanzi ai locali spogliatoi.

Dalla documentazione arbitrale presente in atti si evince, al contrario, la riferibilità delle predette espressioni ingiuriose e gravemente offensive alla tifoseria della società reclamante.

Il reclamo proposto dalla società A.S.D. CATANZARO CALCIO FEMMINILE è infondato e pertanto deve essere rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con le disposizioni contenute all’interno del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive.

Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.

L’art. 6, comma III, C.G.S. configura la responsabilità oggettiva delle società stabilendo che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime ”.

Più specificamente ai sensi dell’art. 25, comma III, C.G.S., le “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per le espressioni ingiuriose e gravemente offensive rivolte dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale e di giocatrici della squadra avversaria, nel corso della gara Calcio Catanzaro – Pescara Calcio Femminile del 16.02.2020, valevole per la quarta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie C, girone D.

Nel verbale di gara viene dato atto, infatti, delle espressioni gravemente offensive e discriminatorie rivolte da propri sostenitori all’indirizzo della terna arbitrali e di giocatrici della squadra avversaria.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione propria della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive.

Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

La sanzione dell’ammenda di € 1000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è, quindi, certamente proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestate, indipendentemente dall’ulteriore circostanza che le persone site nel perimetro degli spogliatoi al termine della gara fossero o meno riferibili alla società reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 229 proposto dalla società A.S.D. Calcio Femminile Catanzaro, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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