F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 218 CSA del 23 marzo 2020 (A.S.D. U.S. Grosseto 1912) N. 227/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0218/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 227/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0218/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Paolo Del Vecchio – Componente (teleconferenza) (relatore)

 Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 227 del 2020, proposto dalla società A.S.D. U.S. GROSSETO 1912 per la riforma della decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 95 del 19.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 05.03.2020 l’avv. Paolo Del Vecchio; Nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In particolare, dal rapporto dell’arbitro, sig. Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, si legge che l’allenatore Magrini veniva espulso al ventinovesimo minuto del II tempo su segnalazione dell’assistente Simone De Nardi di Conegliano, il quale rilevava che, dopo la sostituzione di un calciatore della squadra di casa, il suddetto coach si avvicinava all’atleta sostituito e lo colpiva con uno schiaffo, rivolgendo poi all’indirizzo dello stesso assistente alcune parole ingiuriose.

Con decisione del 19.02.2020 il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica  di  4 giornate a Lamberto Magrini,  allenatore della società A.S.D. U.S. GROSSETO 1912, per “avere colpito un proprio calciatore con uno schiaffo. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione ingiuriosa all’indirizzo di un A.A.”. Tale episodio aveva luogo durante la gara Grosseto/Monterosi, disputatasi il 16.02.2020 al campo comunale di Grosseto.

Propone reclamo la società toscana, nella persona del Presidente, per difendere il proprio allenatore, chiedendo l’annullamento o la riduzione della squalifica inflitta in primo grado, cercando di chiarire la dinamica del fatto. Il gesto del proprio trainer, peraltro non giunto a destinazione, sarebbe consistito in uno “buffetto” rivolto al calciatore Riccardo Cretella, che si doleva per la sostituzione disposta nei suoi confronti. L’allenatore, dopo essere stato espulso, si sarebbe poi recato dall’arbitro per un “pacato confronto”, senza proferire espressioni irriguardose. Peraltro, la sanzione sarebbe stata irrogata su segnalazione dell’A.A. Emanuele Spagnolo, che era posto nella metà del campo opposta alla panchina, avendo quindi scarse possibilità di percezione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità).

Il gesto dell’allenatore Magrini è sussumibile proprio in quest’ultima fattispecie e viene aggravato da almeno due circostanze.

Sotto un profilo soggettivo, dal ruolo di allenatore deriva un obbligo di lealtà e correttezza ben più stringente di quello del semplice calciatore. Lo si deduce dall’art. 14, lett. a), del nuovo C.G.S., il quale aggrava la sanzione disciplinare se dai fatti emerge, come nel caso di specie, che l’autore ha commesso il fatto “con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole”.

Sotto un profilo oggettivo, l’allenatore non si è limitato a usare violenza contro il proprio tesserato, ma ha realizzato anche una condotta ingiuriosa ai danni dell’assistente arbitrale, che si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

Pertanto, il fatto perpetrato dall’allenatore grossetano risulta aggravato anche dalla sua condotta ingiuriosa o irriguardosa, disciplinata dal nuovo C.G.S. all’art. 14, lett. n), come specifica aggravante della sanzione disciplinare (“aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica”).

Da quanto esposto consegue che la sanzione di 4 giornate di squalifica inflitta in I grado all’allenatore  Magrini  appare  proporzionata  sia  in  relazione  al  fatto  tipico  integrato dall’incolpato, che si distingue per una sua intrinseca gravità, sia se si considera che la base edittale prevista per la condotta violenta (pari a 3 giornate di squalifica) è stata incrementata soltanto di una sola giornata, pur a fronte delle due aggravanti riscontrabili nel caso di specie.

Per quanto concerne, infine, la provenienza della segnalazione da cui è scaturita l’espulsione dell’allenatore, questa è giunta dall’assistente Simone De Nardi e non dall’assistente Emanuele Spagnolo, come erroneamente rilevato dalla società reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 227 proposto dalla società A.S.D. U.S. Grosseto, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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